PDL 3221

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGHESE

Disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero

Presentata il 22 luglio 2021

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Onorevoli Colleghi! — L'attuale sistema di rappresentanza degli italiani all'estero è giunto a definizione a seguito di quaranta anni di battaglie sul riconoscimento dell'appartenenza, a pieno titolo, al popolo italiano degli italiani all'estero e del conseguente esercizio degli stessi diritti, e adempimento degli stessi doveri dei cittadini residenti in Italia, come stabilito dalla normativa vigente, ferme restando le differenze derivanti dalle disposizioni applicabili in alcune materie specifiche (ad esempio in relazione all'imposta municipale propria o alla pensione sociale). Il mondo dell'emigrazione italiana si è arricchito di nuove espressioni di mobilità rispetto a quello in cui furono istituiti organi quali i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e le circoscrizioni estere. Nel ribadire la necessità di mantenere i tre livelli di rappresentanza, bisogna dare vita a un processo di riforma che li renda più efficienti e consoni alle mutate condizioni, tenendo conto:

delle politiche di internazionalizzazione del sistema Paese, di cui gli italiani all'estero sono un fattore fondamentale;

delle diverse esigenze degli italiani all'estero in un'ampia gamma di realtà economiche, politiche e sociali: dall'Unione europea con i diritti di cittadinanza europea e libera circolazione, a Paesi che garantiscono la residenza attraverso visti rinnovabili, a Paesi che concedono permessi di breve durata con restrizioni lavorative, a Paesi emergenti con normative sfavorevoli all'ingresso di stranieri;

dei parlamentari eletti dagli italiani all'estero, potenzialmente residenti in Italia, con la necessità di prevedere meccanismi che assicurino unità di intenti e complementarietà di interventi;

delle risorse da assegnare per lo svolgimento delle attività del CGIE e dei COMITES affinché possano tenere le riunioni per esercitare tutte le funzioni stabilite dalla legge;

delle nuove tecnologie di comunicazione (ove fruibili, viste le differenze di fuso orario) utilizzabili ad integrazione delle riunioni in presenza previste per i due organismi e della loro interazione con i parlamentari.

Il CGIE, istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, successivamente modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, è l'organismo di rappresentanza, di raccordo e di sintesi fra gli altri due livelli (COMITES e parlamentari eletti all'estero), in parte elettivo (consiglieri eletti all'estero con elezioni di secondo grado), in parte nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri (consiglieri di nomina governativa). Il CGIE agisce con funzioni: conoscitive; consultive nei confronti del Governo, del Parlamento e delle regioni; propositive a livello nazionale e internazionale; programmatorie, attraverso la relazione annuale, da presentare tramite il Governo al Parlamento, e la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE. Ha funzione di sintesi generale di istanze e suggerimenti che provengono dal mondo per proporre soluzioni idonee a risolvere i problemi che riguardano tutti gli italiani all'estero. È organismo di rappresentanza di tutte le comunità nei rapporti con il Governo, con il Parlamento e con le regioni e di tutti gli organismi che pongono in essere politiche che hanno ricadute sugli italiani all'estero per quanto concerne il loro rapporto con l'Italia. Per questa ragione si ritiene importante che nella composizione del CGIE sia confermata la componente di nomina governativa e, pertanto, che l'elezione dei consiglieri del CGIE che rappresentano le comunità estere rimanga di secondo grado. Nell'ottica dell'attribuzione di maggiori poteri e di incarichi più precisi al CGIE, alla luce dei cambiamenti avvenuti nelle nostre comunità all'estero, si propongono le seguenti funzioni aggiuntive:

organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero;

organismo inquadrato nell'ambito della politica estera dell'Italia, in funzione di una valorizzazione di esperienze sociali, economiche e culturali presenti in ogni continente, una condizione che permette al nostro Paese di esaltare e di mantenere vivi i rapporti con i cittadini italiani residenti all'estero e di fruire delle loro eccellenze;

organismo ausiliario dello Stato, come organismo autonomo, in parte eletto all'estero e in parte di nomina governativa, che ha un rapporto dialettico con le istituzioni ed è interlocutore del Parlamento, del Governo e delle regioni per la promozione all'estero dell'Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle comunità italiane e con una possibile, futura, dignità costituzionale;

organismo di consulenza delle regioni e degli enti territoriali attraverso la presenza nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nella conferenza permanente di cui all'articolo 17 della legge n. 198 del 1998 e attraverso rapporti diretti con l'Unione delle province d'Italia, e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

organismo di raccordo e di sintesi di proposte e richieste dei COMITES e delle associazioni per la definizione dei progetti di legge che hanno ricadute per l'Italia e per le comunità italiane all'estero e, quindi, organo di consulenza specifica dei parlamentari eletti dagli italiani all'estero e interlocutore privilegiato del Governo e del Parlamento, in particolare in materia di emigrazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso gli organismi che si occupano di politiche di interesse per le comunità medesime.

Art. 2.

1. Nell'ambito della promozione all'estero degli interessi italiani attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle comunità italiane, il CGIE è organo ausiliario dello Stato e svolge attività di consulenza nei confronti del Parlamento e del Governo.
2. Il CGIE è, inoltre, organo di consulenza delle regioni e degli enti territoriali, attraverso la Conferenza di cui all'articolo 21 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il CGIE è organo di raccordo e sintesi delle indicazioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e delle associazioni operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, per la definizione di proposte legislative in materie di interesse per le comunità italiane e per gli italiani all'estero ed esercita funzioni di consulenza specifica ai parlamentari eletti dagli italiani all'estero, anche attraverso il tavolo di lavoro di cui all'articolo 22 e incontri istituzionali con le Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
4. Il CGIE, ai sensi degli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha altresì il fine di agevolare l'integrazione dei cittadini italiani nei Paesi che li accolgono, con particolare riferimento agli esponenti della nuova emigrazione, allo sviluppo delle condizioni di vita, alla tutela dei diritti e al mantenimento dell'identità culturale e linguistica degli italiani e delle comunità italiane all'estero, nonché di rafforzare il collegamento con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, favorendo la realizzazione di iniziative commerciali anche in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con altre forme associative dell'imprenditoria italiana, facilitando anche il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, il CGIE provvede a:

a) formulare proposte e raccomandazioni per l'adozione di iniziative legislative, amministrative o elettorali a livello statale, regionale o di Unione europea, nonché di accordi internazionali concernenti le comunità italiane all'estero;

b) fornire pareri obbligatori sulla normativa statale, regionale o dell'Unione europea, nonché sugli accordi internazionali e, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, su ogni altra materia concernente le comunità italiane all'estero;

c) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione;

d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, relativa all'attività dell'anno precedente, nella quale si traccino prospettive e indirizzi per il triennio successivo;

e) in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, promuovere l'elaborazione di studi e di ricerche sui problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive e alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare, nonché esercitare un monitoraggio dell'impatto economico delle comunità residenti all'estero sul prodotto interno lordo dell'Italia;

f) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane all'estero nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità medesime.

Art. 4.

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la promozione dell'insegnamento dell'italiano all'estero, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale degli italiani all'estero;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero, nonché criteri da adottare nell'assegnazione di contributi integrativi ai COMITES per progetti speciali e al Comitato dei presidenti dei COMITES per i progetti di internazionalizzazione denominati «piani Paese» e valutazione dei risultati dei progetti portati a termine;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma della rete diplomatico-consolare e dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. In caso di motivata urgenza, il parere di cui al comma 1 è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 12 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva alla richiesta. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.
3. Il Governo motiva le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione al CGIE.
4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali e le rappresentanze diplomatico-consolari forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste dal CGIE nelle materie di rispettiva competenza.
5. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

1. Il CGIE è composto da settantatré consiglieri, dei quali cinquantuno eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventidue nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione di cui al comma 5.
2. I consiglieri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 16 e 17 e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella A allegata alla presente legge.
3. I consiglieri devono risiedere da almeno tre anni nel Paese di accoglienza, avere compiuto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I consiglieri di nomina governativa sono designati come segue:

a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) cinque dai partiti con maggiore rappresentanza nel Parlamento italiano;

c) uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, che può indicare un consigliere residente all'estero;

f) uno dall'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

Art. 6.

1. I consiglieri del CGIE rimangono in carica per cinque anni a decorrere dalla data di insediamento.
2. I consiglieri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive, ovvero, quando si tratta di consiglieri eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 7.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) il direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro della cultura;

d) i presidenti delle regioni e delle province autonome, o loro delegati;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI – Radiotelevisione italiana Spa, uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo della comunicazione digitale;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a venti personalità interessate agli argomenti all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi o enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsando le spese di viaggio e di soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Presidente del CGIE è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, possono designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che partecipano ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 8.

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale, che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo in favore degli italiani all'estero.

Art. 9.

1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria almeno una volta all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria del CGIE. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, fatti salvi casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri.
3. Il CGIE esamina e approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 3, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali.
4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella A allegata alla presente legge a uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

Art. 10.

1. Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza;

c) commissioni per le aree continentali: Europa, America latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti d'America e Africa) che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali, con la partecipazione del presidente del Comitato dei COMITES o del presidente dell'unico COMITES istituito nel Paese ove si tiene la riunione e in occasione delle Assemblee plenarie, e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area;

d) commissione di nomina governativa che si riunisce in occasione delle Assemblee plenarie ed è presieduta dal vice segretario generale di nomina governativa;

e) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

f) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

Art. 11.

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si svolgono presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fatta salva diversa decisione del Comitato di presidenza. Le riunioni dell'Assemblea plenaria del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia e i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

Art. 12.

1. Il CGIE elegge al suo interno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal Presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 10, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i consiglieri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, da un membro eletto tra quelli nominati con il medesimo decreto e da un membro per ognuna delle citate aree continentali.
2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti del Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto il candidato che ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti del Comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, due nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e due nomi per i componenti in rappresentanza dei consiglieri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui una volta in margine alle riunioni del CGIE. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale, l'assegnazione dei compiti e il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.
4. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e delle richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai consiglieri del CGIE.
5. In occasione delle riunioni del CGIE, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, il Comitato di presidenza può autorizzare, di volta in volta, la partecipazione sia di esperti, sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste dall'articolo 5, nonché di rappresentanti di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
6. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta con cadenza annuale.

Art. 13.

1. Il CGIE e i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni italiane, a tale fine comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Il CGIE può altresì avvalersi di unità esterne alla pubblica amministrazione, assunte per titoli e colloqui, nel rispetto della vigente normativa regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 14.

1. I consiglieri del CGIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES e del Comitato dei presidenti dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono. Le spese di viaggio e di soggiorno dei consiglieri del CGIE per la partecipazione alle riunioni del Comitato dei presidenti dei COMITES sono a carico del bilancio del CGIE.
2. Prima di ogni riunione del CGIE i consiglieri eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.
3. Almeno una volta all'anno i consiglieri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli e ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e di soggiorno dei consiglieri del CGIE sono poste a carico del bilancio del CGIE.
4. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, devono essere rivolte dai componenti del CGIE esclusivamente al Comitato di presidenza.

Art. 15.

1. Ai consiglieri del CGIE che partecipano alle riunioni di cui alla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 300, calcolato in base ai meccanismi vigenti di rivalutazione monetaria, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Per le spese telefoniche e postali spetta, inoltre, un rimborso forfetario pari a euro 1.500 annui per i consiglieri, a euro 2.000 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a euro 2.500 annui per il segretario generale. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano consiglieri del CGIE. I consiglieri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni dalla partenza al rientro in sede e per tutto il periodo delle riunioni di cui alla presente legge.

Art. 16.

1. I consiglieri di cui all'articolo 5, comma 2, sono eletti da un'Assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella A allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane e di origine italiana in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e al 45 per cento per i Paesi transoceanici. Le associazioni, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'Assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino tassativamente ed esclusivamente la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni. Non sono richiesti requisiti relativi alla cittadinanza degli iscritti. La selezione delle associazioni deve garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in euro 12 milioni annui. Tale somma, qualora non sia utilizzata per l'impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.
3. Le rappresentanze diplomatico-consolari informano le autorità locali dell'istituzione del CGIE, del tipo di attività svolta e degli eletti nel Paese di loro competenza. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipi i locali consiglieri del CGIE degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata.
4. I consiglieri del CGIE partecipano all'elaborazione del «piano Paese» nella circoscrizione nazionale di loro competenza.

Art. 17.

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella A allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei consiglieri del CGIE assegnati a quel determinato Paese, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 18.

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei consiglieri del CGIE di cui all'articolo 5, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.
2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi in cui si siano verificate le vacanze di cui al comma 1 provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei consiglieri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, alla sostituzione si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati eletti o nominati i consiglieri sostituiti.

Art. 19.

1. Le spese del CGIE sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

Art. 20.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge, compresi le modalità e i termini per l'elezione dei cinquantuno consiglieri di cui alla tabella A allegata alla medesima legge e per le designazioni dei venti consiglieri di cui all'articolo 5, comma 5.
2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvede, ove necessario, alla revisione della tabella A allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ripartendo i consiglieri di cui all'articolo 5, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le collettività italiane e di origine italiana numericamente più consistenti.

Art. 21.

1. È istituita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il CGIE, di seguito denominata «Conferenza permanente».
2. La Conferenza permanente è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La Conferenza permanente è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato, e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal sottosegretario di Stato con delega per gli italiani all'estero;

b) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e ricerca;

d) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) dal Ministro della cultura;

f) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

g) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

h) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

i) dal presidente dell'ANCI;

l) dal presidente dell'UPI;

m) dai consiglieri del CGIE.

4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza permanente, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. I servizi di segreteria della Conferenza permanente sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.
6. La Conferenza permanente ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Parlamento, del Governo e delle regioni per le comunità italiane all'estero.
7. Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza permanente indirizzano l'attività politico-amministrativa del CGIE.

Art. 22.

1. È istituito un tavolo di lavoro permanente composto dai parlamentari eletti all'estero e dal Comitato di presidenza del CGIE, che si incontra con proprio ordine del giorno in occasione delle riunioni convocate a Roma. Il tavolo di lavoro bicamerale è coordinato dai presidenti dei Comitati permanenti per le questioni degli italiani all'estero del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, insieme al segretario generale del CGIE. Il tavolo di lavoro ha il compito di proporre, esaminare e valutare le iniziative legislative nelle materie di interesse per le comunità italiane e di origine italiana all'estero. Le proposte e le conclusioni del tavolo di lavoro sono sottoposte alla valutazione dell'Assemblea plenaria nella prima riunione successiva a quella del tavolo medesimo.

Art. 23.

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.
2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera c), della collaborazione di personale di segreteria.

Art. 24.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 16,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.

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ALLEGATO A
(Articolo 5, comma 2)

TABELLA DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI MEMBRI
DEL CGIE

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

EUROPA

Belgio 3
Francia 4
Germania 7
Paesi Bassi 1
Regno Unito 2
Spagna 2
Svizzera 6
Austria 1

totale EUROPA 26

AFRICA

Sud Africa 1
Tunisia 1

totale AFRICA 2

AMERICA DEL NORD

Canada 1
Stati Uniti 2
Messico 1

totale AMERICA DEL NORD 4

AMERICA DEL SUD

Argentina e Paraguay 8
Brasile 4
Cile 1
Perù e Bolivia 1
Uruguay 1
Venezuela 1
Colombia ed Equador 1

totale AMERICA DEL SUD 17

CENTRO AMERICA

Repubblica Domenicana 1

totale CENTRO AMERICA 1

OCEANIA

Australia 1

totale OCEANIA 1

TOTALE GENERALE 51

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