PDL 3218

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3218

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VERINI, ENRICO BORGHI, ANNIBALI, CENNI, FORNARO, IANARO, BOLDRINI, BRAGA, BURATTI, CARNEVALI, CIAMPI, DE LUCA, DI GIORGI, MARCO DI MAIO, FIANO, FRAGOMELI, LA MARCA, MORASSUT, MURA, NOJA, PELLICANI, PEZZOPANE, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROSSI, SENSI, SIANI, SOVERINI, UNGARO, ZARDINI

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

Presentata il 22 luglio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La cronaca, purtroppo, ci riporta sempre, brutalmente, a una consapevolezza già da tempo radicata: servono regole stringenti per evitare una diffusione incontrollata delle armi nel nostro Paese; le tragedie a cui siamo costretti ad assistere testimoniano di come troppo spesso le armi si trovino in mani «sbagliate» o che, magari, sono diventate «sbagliate» nel corso del tempo. Negli anni si è cercato di trasmettere e di legittimare l'implicito messaggio imperniato sulla «difesa fai da te», quasi incentivando i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla base dell'esperienza di altri Paesi nei quali la diffusione delle armi ha rappresentato, oltre che un mercato, anche distorsioni dello stesso e un intreccio di affari con la politica.
Pensiamo innanzitutto alla situazione negli Stati Uniti d'America. Gli omicidi, le stragi nelle scuole e i fatti di sangue sono aumentati in maniera esponenziale e sta crescendo nell'opinione pubblica e nella stessa nuova amministrazione americana l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco. Nel nostro Paese le armi «legittimamente detenute» sono anche gli strumenti più comuni con i quali sono commessi i femminicidi e i delitti relazionali, come riportato anche da un documento sugli omicidi volontari predisposto dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, riguardante il quadriennio 2017-2020, con particolare riferimento a quelli riconducibili alla violenza di genere. Nel documento elaborato dal Servizio analisi criminale si evidenzia come vi sia stata una costante diminuzione degli omicidi volontari. Approfondendo l'analisi, però, si osserva un aumento delle vittime di sesso femminile e di quelle uccise in ambito familiare-affettivo. A febbraio, maggio, ottobre e novembre 2020, il 100 per cento delle donne vittime di omicidio sono state uccise in ambito familiare-affettivo e, anche se manca una rilevazione ufficiale, è certo che moltissimi di questi delitti sono stati compiuti con armi legalmente detenute.
Anche il numero di suicidi legati al possesso «regolare» di armi è in deciso aumento.
È necessario, dunque, rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi in favore dei privati e per rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale di chi è in possesso di armi. È necessario, poi, verificare che ogni arma sia regolarmente denunciata da chi è a conoscenza della sua esistenza in casa e non solo, nonché potenziarne il sistema di tracciamento e di controllo. Non può essere infatti sufficiente, ad esempio, avere «ereditato» un'arma da un parente che la deteneva in modo regolare per motivi di lavoro o per altri motivi. La tracciabilità delle armi in Italia è garantita attraverso il Centro elaborazione dati e la Ministra dell'interno Lamorgese ha comunicato la prossima approvazione di un regolamento che disciplina il sistema informatico per la messa in rete di questi dati, al fine di supportare le Forze dell'ordine e le autorità competenti nelle operazioni di tracciamento degli armamenti. Con la presente proposta di legge, che non riguarda la detenzione e l'uso di armi per finalità venatorie o sportive, si prevede, dunque, che alla richiesta per il porto d'armi e per il suo rinnovo debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato da una commissione medica; nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è revocata. La presente proposta di legge stabilisce, poi, una serie di forme di monitoraggio e di controllo della vendita e della detenzione delle armi: si rafforza l'obbligo di comunicazione delle compravendite di armi all'ufficio di pubblica sicurezza prevedendone l'esecuzione contestuale e non mensile, com'è invece attualmente disposto. Si prevede, inoltre, una tempestiva ed efficace comunicazione della vendita e della detenzione delle armi ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche se cessata, e, proprio per garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, l'effettiva tracciabilità delle armi presenti nel territorio e permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, si prevede che il Ministro dell'interno adotti, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4.
(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.

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