PDL 3214

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3214

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGHESE

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 21 luglio 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'attuale sistema di rappresentanza degli italiani all'estero è giunto a definizione a seguito di quaranta anni di battaglie sul riconoscimento dell'appartenenza a pieno titolo degli italiani all'estero al popolo italiano e del conseguente esercizio degli stessi diritti e adempimento degli stessi doveri dei cittadini residenti in Italia, come stabilito dalla normativa vigente, ferme restando le differenze derivanti da quella applicabile in alcune materie specifiche (ad esempio, l'imposta municipale propria (IMU), la pensione sociale e altro).
Il mondo dell'emigrazione italiana si è arricchito di nuove espressioni di mobilità rispetto a quello in cui furono istituiti i Comitati degli italiani all'estero (Comites), il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e la circoscrizione Estero. Nel ribadire la necessità di mantenere i tre livelli di rappresentanza, bisogna dare vita a un processo di riforma che li renda più efficienti e consoni alle mutate condizioni, tenendo conto:

1) delle politiche di internazionalizzazione del sistema Paese, di cui gli italiani all'estero sono un fattore fondamentale;

2) delle diverse esigenze degli italiani all'estero in un'ampia gamma di realtà economiche, politiche e sociali: dall'Unione europea con i diritti di cittadinanza europea e libera circolazione a Paesi che garantiscono la residenza attraverso visti rinnovabili o a Paesi che concedono permessi di breve durata con restrizioni lavorative fino a Paesi emergenti con normative sfavorevoli all'ingresso di stranieri;

3) dei parlamentari eletti dagli italiani all'estero, potenzialmente residenti in Italia, con la necessità di prevedere meccanismi che assicurino unità di intenti e complementarità di interventi;

4) delle risorse da assegnare alle attività del CGIE e dei Comites, affinché possano tenere tutte le riunioni tassativamente elencate per espletare tutti i compiti fissati dalla legge;

5) dell'uso delle nuove tecnologie di comunicazione (ove fruibili, considerate le differenze di fuso orario) integrativo delle riunioni previste per i due organismi e della loro interazione con i parlamentari.

I Comites istituiti con la legge 8 maggio 1985, n. 205, modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, e abrogata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, agiscono nelle singole circoscrizioni territoriali delle rappresentanze diplomatico-consolari in cui si raggiunge il numero di iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) fissato per legge. I consiglieri sono eletti con procedure diverse: i cittadini italiani a suffragio universale; i cittadini stranieri di origine italiana nominati dalle associazioni sono cooptati con il voto degli eletti e non possono essere eletti né eleggere il presidente del Comitato. I Comites rappresentano territorialmente le esigenze, lo sviluppo, l'integrazione e l'interazione fra l'emigrazione tradizionale, gli italo-discendenti e la nuova emigrazione. Essi costituiscono, quindi, il livello di rappresentanza di base anche nelle relazioni con le autorità locali, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e dei rapporti fra Stati. Senza questo primo momento di rappresentanza diretta verrebbe a cessare la possibilità di raccogliere tutte le istanze di interesse per le comunità e di supporto al sistema Paese.
Tenuto conto di quanto esposto, è necessario garantire la capillarità della presenza dei Comites ed è fondamentale che per la costituzione di un Comites sia mantenuto il numero minimo di 3.000 iscritti all'AIRE e che l'elezione dei consiglieri cittadini italiani avvenga a suffragio universale. I Comites, emanazione diretta delle comunità territoriali, sia nelle funzioni loro attribuite che nella composizione, non sono più adeguati a servire le realtà che rappresentano. I molti compiti attribuiti al Comites dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge n. 286 del 2003 sono più programmatori che precettivi. Nell'ottica dell'attribuzione di maggiori poteri e di più specifici incarichi al Comites, alla luce dei cambiamenti avvenuti nel tessuto delle comunità, si propone che il Comitato mantenga la sua natura di organismo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le autorità diplomatico-consolari italiane e con le autorità locali e abbia tre funzioni principali:

1) ombudsman-difensore civico della comunità nei confronti delle autorità italiane e, in collaborazione con il consolato, nei confronti delle autorità locali, con tutti i compiti concretamente esercitabili nel rispetto delle leggi locali, del diritto internazionale e degli accordi fra Stati e nei limiti delle disponibilità di bilancio;

2) antenna del sistema Paese nella circoscrizione di riferimento, con il fine del coinvolgimento delle forze produttive e associative della comunità nella promozione all'estero dell'Italia, anche in collaborazione con il nuovo progetto di promozione dell'Italia lanciato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale ambito, il Comites deve agire per favorire l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiane, a supporto e in sinergia con gli enti promotori e con le scuole e le università locali, partecipando, per legge, all'elaborazione del piano Paese;

3) centro di informazione, contatto e sostegno delle migrazioni e delle nuove mobilità.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato», organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
2. Il Comitato è il difensore civico delle comunità italiane nei confronti delle autorità italiane e, in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari, nei confronti delle autorità locali. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può presentare istanze per la protezione dei diritti della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
3. Il Comitato è centro di informazione, contatto e sostegno delle nuove emigrazioni e delle nuove mobilità.
4. In casi particolari, tenuto conto dell'assenza di un consolato italiano nella circoscrizione di riferimento, delle dimensioni territoriali, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana e di flussi di nuova emigrazione, quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto di cui al primo periodo delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
5. Subito dopo l'insediamento del Comitato, la rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata dal medesimo Comitato, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato)

1. Ciascun Comitato contribuisce e partecipa all'elaborazione del piano Paese annuale, con proiezioni triennali, individuando, anche attraverso studi e ricerche, le esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e di tutela dei diritti degli esponenti di nuova emigrazione. A tali fini, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, con gli enti, con le associazioni e con i comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni sulle attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici di particolare importanza per la comunità italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale ed europeo, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della lingua, della cultura e della realtà politica, sociale ed economica italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano i cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo;

c) nell'ambito delle materie di cui al comma 1, formula proposte ed esprime pareri all'autorità consolare sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

d) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I soggetti richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste;

e) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle richieste di contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. I richiedenti devono allegare alla domanda di contributo e al preventivo di spesa la copia del consuntivo dell'anno precedente, con una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste.

5. Ove l'autorità consolare esprima parere diverso da quello del Comitato sulle richieste di contributi di cui al comma 4, lettere d) ed e), ne comunica le ragioni al Comitato stesso.
6. L'autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con i patronati, nel rispetto della normativa nazionale e locale, per ricevere informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare e per definire, alla luce delle esigenze locali, i necessari miglioramenti e le modifiche ai servizi offerti.
7. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento. Il regolamento è adottato in conformità a quanto disposto dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e di revisione dei bilanci, nonché di conduzione delle riunioni.

Art. 3.
(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui alla lettera b) del comma 1 il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto del numero dei componenti del Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italiana, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, del locale costo della vita e delle attività svolte dal Comitato nell'anno precedente.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da altre amministrazioni italiane, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche, e sono pubblici.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 4.
(Sede e segreteria)

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede del medesimo Comitato.
2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.
(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile e il suo nome deve essere depennato dalla lista prima della pubblicazione della stessa.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età inferiore a trentacinque anni e un'efficace rappresentazione delle componenti migratorie della comunità di riferimento.
4. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, compreso il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali e alle piattaforme digitali.
6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, hanno diritto di partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni dei citati Comitati.

Art. 6.
(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.
2. Il Comitato dei presidenti coordina l'azione dei Comitati ai fini di dell'elaborazione del piano Paese e redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione della nuova emigrazione, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane a ogni livello di età e di scolarizzazione.
3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 3 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 7.
(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei membri eletti del Comitato.
2. Al fine di cui al comma 1, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare nonché delle proposte dei suoi membri relative a personalità di rilievo operanti nei campi di maggior interesse per la comunità italiana, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun membro del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 12, comma 1.
5. La cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato.
6. I membri cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura prevista al comma 2.

Art. 8.
(Affiliazione)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5, e ai membri cooptati, di cui all'articolo 7, possono far parte del Comitato, in misura non eccedente un terzo dei membri eletti del Comitato, per affiliazione, cittadini italiani esponenti della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati come membri del Comitato. I membri affiliati hanno diritto di parola ma non di voto e non possono essere eletti alle cariche interne previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 27.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare e i membri del Comitato designano un numero di cittadini italiani che soddisfino i criteri fissati dal medesimo comma 1, complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da affiliare.
3. Ciascun membro eletto del Comitato può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari a metà di quello dei membri da affiliare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente all'elezione di cui all'articolo 12, comma 1.
5. L'affiliazione può essere decisa ed effettuata in qualsiasi momento del mandato del Comitato.

Art. 9.
(Durata in carica e decadenza dei membri del Comitato)

1. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di tre mandati consecutivi, intendendo per mandato un periodo di almeno tre anni consecutivi.
2. Qualora l'elezione dei membri di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali membri non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza ufficiale presso un'altra circoscrizione consolare o della residenza di fatto per un periodo superiore a tre mesi dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. Il controllo è esercitato dall'autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei singoli cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero nella circoscrizione.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.
(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica.

Art. 11.
(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero dei voti riportati dalla lista alla quale appartiene il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i membri elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei membri del medesimo Comitato ovvero l'autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di membro del CGIE.

Art. 12.
(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di componenti, compreso il presidente, non superiore a un quarto dei membri del medesimo Comitato. Per tale elezione, ciascun membro dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero dei componenti dell'esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei componenti dell'esecutivo, che svolge funzioni di vicepresidente, ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 13.
(Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 14.
(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato, senza alcun obbligo di opzione, i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 27. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 15.
(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 16.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione nell'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, compresi internet e le piattaforme digitali.
3. Entro i trenta giorni successivi all'indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 150 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000 e a 250 per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2021.

Art. 17.
(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 27.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono fare parte i candidati.
4. I componenti del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, nonché di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.
(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 14 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto un apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2021.

Art. 19.
(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 20.
(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni 5.000 elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata la spesa di 516.457 euro per l'anno 2021.

Art. 21.
(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 22.
(Ripartizione dei seggi)

1. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi solo le liste che hanno conseguito almeno il 4 per cento del totale dei voti validi.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi per il numero dei candidati da eleggere.
3. Ciascuna lista ha diritto a un numero di seggi pari al quoziente intero della divisione del numero dei voti validi conseguiti per il quoziente elettorale.
4. I seggi non assegnati ai sensi del comma 3 sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.
(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le modalità previste dall'articolo 16, comma 2.

Art. 24.
(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i membri del CGIE residenti nel Paese e le associazioni delle comunità italiane operanti nella circoscrizione.
3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di 3.000 cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni dell'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

Art. 25.
(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i membri del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

Art. 26.
(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 27.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 28.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 22.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 2.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Abrogazioni)

1. La legge 23 ottobre 2003, n. 286, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono abrogati.

torna su