PDL 3210

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3210

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MATURI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GIACOMETTI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, PAOLIN, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, TATEO, TONELLI

Misure per il contenimento del randagismo felino, istituzione dell'anagrafe felina e altre disposizioni in materia di gestione delle colonie feline e di benessere degli animali

Presentata il 15 luglio 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – La gestione dei felini che vivono in libertà è, ad oggi, la prima emergenza sul fronte della salute animale, anche perché riguarda quasi l'intero territorio nazionale, mentre, ad esempio, l'emergenza costituita dal randagismo canino – che in alcuni territori rappresenta ancora la principale urgenza alla quale dobbiamo rispondere – è stata debellata in molte aree del nostro Paese a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che ha consentito, almeno in alcuni casi, la realizzazione di un sistema efficace e adeguato per quanto concerne la cattura, i protocolli sanitari e la conduzione integrata della dimora in attesa di adozione.
A causa di un mancato controllo sulla proprietà dei gatti, non essendo prevista la registrazione, l'identificazione e la sterilizzazione delle colonie feline, e dell'idea ancora troppo diffusa che un gatto che vive in libertà non deve essere sterilizzato, i comuni e le aziende sanitarie locali devono fare fronte alla presenza di un numero di felini in costante aumento, con una dotazione di risorse insufficiente e con la difficoltà di identificare i gatti di proprietà e i gatti che vivono in libertà.
L'aumento delle colonie feline è una testimonianza del fatto che le politiche messe in atto per il loro contenimento sono risultate fallimentari. Ciò non è dovuto a un mancato interesse da parte dei servizi veterinari pubblici, ma al numero di interventi che tali servizi non sono in grado di realizzare e alla scarsità delle risorse economiche disponibili. Un grave problema della situazione attuale è quello rappresentato dall'impossibilità di tracciare e di riconoscere i gatti, in assenza di un obbligo di istituzione di anagrafe felina in capo alle regioni. Pertanto, molti gatti di proprietà, nati in ambiente domestico e liberi di circolare senza essere stati sottoposti a sterilizzazione chirurgica, hanno continuato a riprodursi e ad aumentare il numero di felini vaganti in assenza di una procedura di identificazione che permettesse ai comuni di identificare velocemente e con certezza quali fossero i gatti che vivono in libertà (che, come previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 281 del 1991 devono essere sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio), e quali invece fossero di proprietà, non essendo previsto un obbligo di sterilizzazione, ma ricadendo sotto la responsabilità del proprietario la loro eventuale sterilizzazione e la possibile applicazione delle norme che puniscono l'abbandono e la mancata cura degli animali.
I gatti, purtroppo, fino ad oggi sono stati «terra di nessuno», non essendovi modo di verificare con certezza la loro proprietà, cioè se fanno parte di una colonia o se hanno un proprietario che li lascia vagare liberi, e in tal modo le autorità territoriali restano inermi di fronte all'aumento spropositato del numero di cucciolate di gatti liberi, con una media di quattro cuccioli per ogni gatta gravida, ricordando, a tale proposito, che anche le cucciole femmine nate nella prima cucciolata della stagione sono pronte a figliare contestualmente alla loro madre già a partire dall'ultima cucciolata della stessa stagione. Facendo un rapido calcolo, si rileva che l'aumento dei gatti presenti nel territorio nazionale è destinato a essere esponenziale e incontrollabile senza la sterilizzazione dei gatti di proprietà lasciati liberi di circolare e senza l'identificazione tramite microchip che permetta alle istituzioni di ricondurre i felini ai proprietari e di imputare agli stessi proprietari l'eventuale mancata sterilizzazione.
Alcune regioni, negli ultimi anni, hanno approvato proprie leggi per dare attuazione alla legge n. 281 del 1991 in materia di prevenzione del randagismo, prevedendo in molti casi l'obbligo di identificazione tramite microchip e la registrazione all'anagrafe felina dei gatti destinati al commercio e di quelli di proprietà liberi di uscire di casa, nonché l'obbligo di sterilizzazione per i gatti di proprietà lasciati liberi di vagare.
La presente proposta di legge istituisce l'anagrafe felina, prevedendo l'obbligo di iscrizione in tutto il territorio nazionale e riconoscendo comunque alle regioni la competenza attuativa tramite propri interventi normativi, ovviamente con la messa in comune dei dati presso l'anagrafe felina nazionale.
Disponendo l'obbligo di registrazione di ogni gatto all'anagrafe e di dotazione del microchip si renderà agevole da parte dei comuni e dell'autorità sanitaria la distinzione tra gatti in libertà e gatti di proprietà, procedendo più efficacemente alla sterilizzazione di quelli liberi (di competenza dell'autorità) e alla rilevazione della mancata sterilizzazione da parte dei privati, che diviene obbligatoria se i gatti sono lasciati liberi di vagare. Si mettono, inoltre, a disposizione nuove risorse, mediante l'istituzione di un apposito fondo, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento delle funzioni richieste dalla presente proposta di legge, in particolar modo per la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà.
Attraverso il microchip e la registrazione in anagrafe, il cui non ottemperamento viene sanzionato, si rende possibile non solo l'imputazione della mancata sterilizzazione ma anche la riconducibilità delle gatte gravide e quindi dei cuccioli appena partoriti ai proprietari, con i doveri conseguenti per quanto riguarda la cura così come la necessità di provvedere all'iscrizione all'anagrafe e alla dotazione di microchip dei cuccioli stessi, favorendo la decisione di procedere a sterilizzazione onde evitare non solo di contravvenire all'obbligo che la presente proposta di legge intende istituire ma anche di divenire proprietari e dunque responsabili di molti gatti e dei loro cuccioli.
Si prevedono, poi, ulteriori misure che fanno da cornice alle citate necessità, quali la perimetrazione delle colonie e l'identificazione di volontari cui assegnarne la supervisione e la cura, nonché l'istituzione di appositi corsi di formazione che li rendano idonei a tale funzione e, in generale, ad occuparsi dei gatti in libertà.
Con tali disposizioni, la presente proposta di legge si pone quindi i seguenti obiettivi:

1) ottenere la sterilizzazione dei gatti di proprietà lasciati liberi di vagare e responsabilizzare efficacemente i loro proprietari;

2) razionalizzare già nel breve e medio termine la spesa pubblica attraverso la riduzione delle nascite di gatti in libertà, con minori spese di sterilizzazione e di gestione a regime;

3) snellire il lavoro dei veterinari pubblici, che avranno un minor carico di accessi felini da ferite, incidenti e malattie, permettendo loro di dedicarsi maggiormente ai gatti che vivono in libertà, con una possibilità reale di arginare la loro proliferazione e di prendersi cura di essi in modo più efficace;

4) diminuire il numero, oggi eccessivo, dei gatti in libertà garantendo un'assistenza più puntuale e adeguata agli animali, sia attraverso il riequilibrio tra il numero di operatori sanitari e il numero di felini in libertà, sia attraverso la formazione nel territorio di operatori volontari in grado di prendersi cura nel modo migliore degli animali.

Sono questi degli obiettivi fondamentali per giungere finalmente alla soluzione dell'annoso problema della gestione dei gatti che vivono in libertà. Si tratta di un importante risultato di cui il nostro Paese ha urgente bisogno e che il Parlamento deve dunque oggi proporsi di raggiungere.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela dei gatti liberi o di colonia, definiti ai sensi dell'articolo 3, presenti nel territorio nazionale e condanna ogni atto di violenza, crudeltà o maltrattamento contro di essi, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2.
(Istituzione dell'anagrafe felina)

1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'anagrafe felina nazionale, costituita dai dati delle anagrafi feline regionali di cui al comma 2 e consultabile da parte delle stesse regioni e di tutti i soggetti da esse delegati.
2. Le regioni disciplinano con propria legge, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina regionale, collegata all'anagrafe felina nazionale, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per dotare l'animale di microchip.

Art. 3.
(Trattamento dei gatti)

1. Per gatto libero o di colonia si intende il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà nel territorio nazionale. I gatti liberi sono tutelati dal sindaco del comune di appartenenza del luogo di loro rinvenimento e stazionamento. Per habitat di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero degli esemplari. Sono considerati gatti di proprietà i felini con attitudine domestica che, anche se lasciati liberi di vagare nel territorio circostante, hanno un proprietario o un detentore e una dimora abituale a esso collegata.
2. È vietato sopprimere i gatti liberi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 87 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e fatti salvi i casi di malattie gravi o incurabili diagnosticate da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale o con essa convenzionato, il quale può procedere alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico.
3. Le colonie feline situate su proprietà pubblica non possono essere spostate dal loro habitat ed eventuali trasferimenti possono essere effettuati esclusivamente per motivi igienico-sanitari previa autorizzazione del sindaco, sentito il parere dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e quello del coadiuvante assegnatario della colonia iscritto al registro di cui all'articolo 4.
4. Il controllo della popolazione dei gatti liberi mediante limitazione delle nascite, tenuto conto del progresso scientifico, viene effettuato presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali attraverso la sterilizzazione. I gatti liberi sterilizzati devono essere registrati presso l'anagrafe felina regionale e identificati tramite un microchip intestato al comune in cui è presente la colonia.
5. È fatto obbligo ai proprietari di felini di provvedere alla registrazione presso l'anagrafe felina regionale e di dotare l'animale di microchip.
6. Alle colonie feline è assegnato un codice di registrazione, con estremi della localizzazione geografica della stessa, da parte dell'azienda sanitaria locale.
7. I privati e gli appartenenti ad associazioni protezioniste riconosciute possono, d'intesa con i comuni e previa iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 della presente legge, avere in gestione le colonie feline, assicurandone il monitoraggio, la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
8. I comuni assegnano ad ogni colonia felina identificata dall'azienda sanitaria locale un referente coadiuvante per la gestione delle colonie feline.
9. I gatti trovati in libertà di età inferiore a un anno e comunque manifestanti attitudine addomesticata all'uomo e i gatti di colonia con condizioni sanitarie gravi e permanenti che impediscono loro la vita in libertà possono essere adottati, previo nullaosta del comune, con il supporto delle associazioni protezionistiche riconosciute, da privati che non abbiano ricevuto condanne definitive per reati afferenti il rispetto e la cura degli animali.
10. I privati che adottano gatti liberi di età inferiore a un anno di età o gatti liberi con condizioni sanitarie gravi e permanenti, come previsto dal comma 9 del presente articolo, hanno l'obbligo di provvedere alla registrazione dell'animale presso l'anagrafe felina regionale; nel caso in cui il gatto sia già stato registrato a nome dell'amministrazione comunale di stazionamento della colonia felina di appartenenza è fatto obbligo al privato di provvedere alla modifica dell'intestazione entro quindici giorni dall'adozione.
11. Al fine di evitare e di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà che siano lasciati liberi di vagare nel territorio circostante è fatto obbligo al proprietario o detentore di provvedere alla sterilizzazione dei felini.

Art. 4.
(Registro dei coadiuvanti per la gestione delle colonie feline)

1. Al fine di garantire una corretta gestione dei gatti liberi, compatibile con il decoro urbano e con la loro convivenza con l'uomo, i comuni istituiscono un registro comunale dei coadiuvanti per la gestione delle colonie feline.
2. I comuni organizzano con cadenza almeno annuale, anche in forma associata e comunque d'intesa e sotto la supervisione del comune capoluogo di provincia, corsi di formazione per i coadiuvanti per la gestione delle colonie feline.
3. Al registro di cui al comma 1 sono iscritti i privati che ne fanno richiesta e che hanno frequentato il corso di formazione di cui al comma 2 secondo le modalità e i criteri stabiliti dai comuni, singoli o associati.
4. Ai privati iscritti al registro dei coadiuvanti per la gestione delle colonie feline del comune è rilasciato un certificato di riconoscimento con numero di registrazione personale, necessario per presentare al medesimo comune richiesta di assegnazione di una o più colonie feline da monitorare e da gestire, codificate dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
5. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline deve rispettare le norme relative alla pulizia dei luoghi pubblici e privati evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo i pasti alla pulizia della zona ove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia felina deve essere alimentata in un luogo quanto più possibile idoneo e lontano da pericoli per i gatti. È obbligatorio, fatti salvi casi certificati dal medico veterinario, l'utilizzo di alimenti secchi, forniti una volta al giorno, a orario fisso, in dosi adeguate e proporzionate al numero e alle caratteristiche dei gatti presenti.

Art. 5.
(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione delle colonie feline, sentiti i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.
2. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani di sterilizzazione delle colonie feline, la cui attuazione è demandata ai comuni, e le modalità di censimento di tali colonie con un sistema di codificazione, di registrazione e di perimetrazione dell'habitat delle stesse.
3. Per realizzare gli interventi di loro competenza, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi a esse assegnati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 8. La rimanente somma è assegnata dalle regioni agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e coordinano le modalità di gestione delle colonie feline nel rispettivo territorio.

Art. 6.
(Competenze dei comuni)

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia promuovono l'istituzione di un tavolo di coordinamento dei sindaci del territorio di competenza, al fine di organizzare i corsi di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 4.
2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono all'istituzione del registro dei coadiuvanti per la gestione delle colonie feline, avendo cura che ogni colonia felina censita dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali sia assegnata a un referente individuato fra i coadiuvanti registrati.
3. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane organizzano iniziative di informazione per promuovere il rispetto dei gatti liberi nel loro habitat, nonché il corretto rapporto tra uomo e felini.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, le parole: «da lire cinque milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro diecimila».
2. Chiunque omette di dotare di microchip il gatto di proprietà è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000.
3. Chiunque, avendo dotato di microchip il gatto di proprietà, omette di iscriverlo all'anagrafe felina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 800.
4. Chiunque lascia libero di vagare un gatto di proprietà in età riproduttiva senza averlo sottoposto a sterilizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 750 a euro 1.500.
5. Chiunque impedisce deliberatamente la cura e l'alimentazione dei gatti liberi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.500.
6. Chiunque, senza essere iscritto al registro dei coadiuvanti per la gestione delle colonie feline alimenti i gatti, causando danni di tipo igienico-sanitario attestati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500.

Art. 8.
(Istituzione del fondo per l'attuazione della presente legge)

1. A partire dall'esercizio finanziario 2021 è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in euro 2 milioni per l'anno 2021 e in euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021 e a euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

torna su