PDL 3208-C

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

ALLEGATO

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 09
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3208-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 16 dicembre 2021 (v. stampato Senato n. 2481)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 giugno 2022

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

con il ministro della giustizia
( CARTABIA )

con il ministro dello sviluppo economico
( GIORGETTI )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

con il ministro della salute
( SPERANZA )

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( PATUANELLI )

e con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° luglio 2022

(Relatrice: GALIZIA )

NOTA: Il presente stampato contiene il parere del Comitato per la legislazione e le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126- ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 3208-B. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 28 luglio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 3208-B.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3208-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato;

richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 22 settembre 2021;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 21 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni princìpi di delega (la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15; la lettera f) del comma 1 dell'articolo 21) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali princìpi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile, «salvi gli specifici princìpi della legge di delegazione»; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dai princìpi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i princìpi di delega richiamati; peraltro, si rileva che già l'articolo 2 del disegno di legge in esame delega, in via generale, il Governo ad adottare disposizioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o regolamenti dell'ordinamento dell'Unione europea; si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la formulazione delle disposizioni citate anche rispetto al più ampio perimetro applicativo dell'articolo 2;

si valuti inoltre l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'articolo 15, comma 1, lettera f), che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 sul contrasto alla diffusione di contenuti terroristici on-line, prevede che venga apportata «ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti»; del pari, anche la lettera m) del comma 2 dell'articolo 19, che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2009 in materia di fertilizzanti, richiede di «evitare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici», appare suscettibile di un approfondimento;

per quanto concerne il principio di delega di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 («apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti») si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quella che sembra essere prefigurata dal principio richiamato, concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (sentenza n. 61 del 2021);

il provvedimento, nel testo originario, è corredato sia dall'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e f); l'articolo 19, comma 2, lettere h) e m); l'articolo 21, comma 1, lettera f)

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»;

rilevato, per quanto concerne i profili di competenza della I Commissione, come nel corso dell'esame da parte del Senato sia stato introdotto l'articolo 15, recante una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;

richiamata la relazione favorevole sul disegno di legge C. 3208 approvata dalla I Commissione nella seduta del 6 ottobre 2021, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato eliminato dall'articolo 5 – recante disciplina dei servizi di crowdfunding – il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che esclude dall'ambito applicativo della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, cosiddetta direttiva MiFID, e dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding; ciò in quanto tale esenzione è stata nel frattempo disposta dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge europea 2019-2020;

evidenziato in proposito che, sebbene la decisione di esonerare i servizi di crowdfunding dai rilevanti adempimenti burocratici imposti dalla direttiva MiFID appaia comprensibile al fine di mantenere il carattere agile di tali servizi, che rappresentano un settore in costante espansione, occorre tuttavia garantire adeguata trasparenza e tutela degli investitori;

rilevato infine il ritardo con il quale il provvedimento in esame – che si riferisce all'anno 2021 ed è stato presentato al Parlamento il 13 luglio 2021 – sarà approvato in via definitiva ed auspicato che in futuro il recepimento della normativa europea possa avvenire con maggior sollecitudine,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3208- B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»;

premesso che la legge di delegazione europea 2021 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

richiamata la relazione favorevole deliberata dalla X Commissione Attività produttive nella seduta del 13 ottobre 2021 nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera;

preso atto che, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 4, recante princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, relativamente ai principi e criteri direttivi per la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie oggetto della direttiva, è stata apportata una modifica alla lettera e) del comma 1, sopprimendo l'inciso che richiamava anche le infrazioni derivanti dalla violazione di talune norme contenute nel Codice del Consumo concernenti: pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori, nonché tra professionisti e microimprese; clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari; contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;

preso altresì atto che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato eliminato dall'articolo 5 il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del citato

regolamento (UE) 2020/1503, in quanto la predetta direttiva è stata nel frattempo attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2021» (C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3208-B del Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

preso atto con favore delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari), 18 (Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento) e 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003), come modificate dal Senato,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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