PDL 3181

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3181

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CUNIAL, BENEDETTI, CABRAS, FORCINITI, SARLI, TRANO

Modifiche agli articoli 2, 9, 41 e 53 della Costituzione in materia di stabilità climatica e di riduzione dell'impronta ecologica

Presentata il 29 giugno 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale è volta a introdurre nella Carta costituzionale nuove disposizioni conformi alle acquisizioni più recenti del dibattito scientifico internazionale in materia di lotta al cambiamento climatico e al degrado ecosistemico del pianeta Terra.
Le ricerche scientifiche hanno infatti reso evidente il «fallimento ecologico» dell'attuale diritto ambientale, basato su una realtà che non esiste più, perché ormai stiamo vivendo un'inedita situazione di emergenza planetaria, sia climatica sia ecosistemica, sulla quale è necessario intervenire non per garantire lo status quo, ma per favorire, proprio attraverso il diritto, un cambio di prospettiva, definitivo e irreversibile, nel rapporto tra l'azione umana e la natura.
I principali testi di riferimento, sulla cui base è stata elaborata la presente proposta di legge costituzionale, sono i seguenti:

1) il rapporto del 2021 «Making Peace with Nature» del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) (https://www.unep.org/resources/making-peace-nature);

2) lo studio del 2020 commissionato dal Comitato economico e sociale europeo «Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature» (https://www.eesc.europa.eu/en/ourwork/publications-other-work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rightsnature);

3) il rapporto 2021 del Fondo mondiale per la natura «30x30. Possibili scenari per rigenerare la biodiversità e gli stock ittici nel Mediterraneo».

Inoltre, si è tenuto conto del recente regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che in particolare, all'articolo 3, individua i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche.
Le fonti citate sono accomunate dall'indicazione di quattro elementi necessari per affrontare i problemi climatici:

a) adottare regole e iniziative in funzione della natura e della stabilità climatica (e non solo, quindi, degli interessi umani), secondo una triplice logica basata sui seguenti princìpi: «non regressione», «pro natura et climate» e «one planet, one health»;

b) invertire l'onere della prova sull'utilità e sulla compatibilità ambientale e climatica delle attività economiche, ponendo a carico degli operatori privati e delle imprese il dovere di dimostrare che l'attività da essi svolta non solo non nuoce all'ambiente, ma soprattutto lo migliora rispetto alla situazione di collasso ecosistemico che si prospetta con il superamento dei confini planetari della sostenibilità;

c) riconoscere soggettività giuridica ai servizi ecosistemici, attraverso l'affermazione del diritto di ogni essere umano a un ambiente salubre, alla natura incontaminata e alla stabilità climatica;

d) fondare le decisioni su un approccio ecosistemico e olistico di conoscenza della realtà nella complessità dei suoi equilibri termodinamici ed ecologici.

I citati quattro elementi attualmente non sono presenti nella normativa italiana né affermati dalla giurisprudenza italiana ed europea (come dimostrano i rapporti dell'UNEP tra i quali, da ultimo, il «Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review», Nairobi, 2020).
È pertanto necessario che tale lacuna sia colmata mediante disposizioni specifiche che richiamino tali elementi, non essendo sufficiente la mera presenza di formule generiche e indeterminate (a partire da quella dello «sviluppo sostenibile»), soggette alle oscillazioni interpretative degli operatori giuridici e alla discrezionalità delle contingenti maggioranze politiche.
Di fronte alla drammatica emergenza climatica ed ecosistemica e al rischio del collasso planetario, abbiamo tutti il dovere di imporre norme chiare, puntuali e rigorose a tutela non solo degli esseri umani, ma dell'intero sistema terrestre in cui viviamo e da cui dipendiamo. Eludere questo dovere di chiarezza e di puntualità equivarrebbe a un atto di superficialità o, peggio, di irresponsabilità verso il presente e il futuro della vita sulla Terra.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della Costituzione, le parole: «e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «, sociale e ambientale, al fine di tutelare le generazioni presenti e future».

Art. 2.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Garantisce a tutti la salubrità dell'ambiente, la stabilità climatica, il godimento della natura incontaminata, il mantenimento dei livelli di preservazione dell'integrità ambientale e la riduzione dell'impronta ecologica umana».

Art. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contribuisca alla riduzione del deficit ecologico nazionale».

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di riduzione del deficit ecologico nazionale».

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