PDL 318

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo II
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo III
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge scaturisce dalla ormai improrogabile esigenza di intervenire sulla questione della sicurezza delle comunità locali attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti operativi già esistenti presso gli enti locali.
La stessa proposta di legge si inquadra, quindi, a livello generale, nello sviluppo di quella cultura della legalità che rappresenta, attualmente, un bene di alta condivisione sociale e, contestualmente, mira al perseguimento concreto degli obiettivi che erigono la sicurezza a diritto collettivo paritetico ai princìpi di libertà e di pacifica convivenza tra i cittadini ai quali si ispira il vigente ordinamento costituzionale.
Premesso, dunque, che sicurezza e legalità sono valori reciprocamente inscindibili, la loro realizzazione e la loro tutela richiedono necessariamente una profonda rielaborazione normativa che possa armonizzare la funzionalità dell'azione di polizia con il rispetto dei diritti civili e con le innumerevoli problematiche relative, soprattutto, alle politiche della prevenzione della criminalità e del controllo del territorio.
In questa prospettiva, la partecipazione di comuni, città metropolitane, province e regioni si pone come un dato fondamentale, riconosciuto dalla medesima riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione quando, all'articolo 118, disciplina il regime di specifici accordi di collaborazione fra lo Stato e gli altri soggetti ivi indicati, nell'ambito dei piani della sicurezza, segnatamente locale.
Le innovazioni intervenute, sia a livello costituzionale che della legislazione ordinaria, impongono, tuttavia, il rapido superamento di annose controversie di carattere giuridico e interpretativo che si sono accumulate nel corso del tempo con grave pregiudizio per la certezza del diritto e dei rapporti interistituzionali.
Infatti, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 117, della Costituzione, le materie dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza sono riservate allo Stato e che, per la medesima disposizione, alle regioni è attribuita la sola competenza in materia di «polizia amministrativa regionale e locale», la normativa vigente, ovvero la legge 7 marzo 1986, n. 65, conferisce al personale dei corpi e servizi di polizia locale (comunale e provinciale) funzioni di polizia giudiziaria mentre, unicamente per i dipendenti dei comuni, è prevista, altresì, una limitata qualifica (ausiliaria) di agenti di pubblica sicurezza.
L'esercizio di queste funzioni è regolato dal principio della delega dello Stato agli enti locali ma, proprio per tale motivo, esse ne hanno l'identica e integrale natura giuridica trattandosi di poteri destinati a incidere sui diritti soggettivi e sulla libertà personale dei cittadini.
Ma è egualmente evidente che, a causa di molteplici fattori, la carente chiarezza sull'identità e sui limiti di quelle funzioni e, in special modo, la mancanza di precisi criteri inerenti la loro ripartizione presso gli altri organi e strutture di polizia non ha consentito un impiego efficace della polizia locale, sia nell'attività di contrasto alla piccola e media criminalità, sia nello svolgimento degli incarichi di istituto, malgrado la crescente domanda di sicurezza che vi rivolgono le comunità residenti.

Necessità della riforma.

La normativa ancora vigente, recante l'ordinamento della polizia municipale, se contestualizzata all'epoca e alle dinamiche istituzionali di oltre trent'anni or sono, risulta non certo priva di pregio. Considerato che fino a quel tempo la polizia urbana e rurale era sostanzialmente priva di un proprio stato giuridico e sottoposta a fonti non dissimili dai regolamenti comunali, una legislazione organica in tale materia fu giustamente salutata come una sorta di rivoluzione. Inoltre, grazie alla forma adottata, ovvero, quella della cosiddetta «legge quadro» (o legge cornice), questo ordinamento lasciava ampi spazi di normazione regionale abilitata, così, ad integrare e, in qualche modo, a territorializzare le disposizioni generali emanate dal legislatore statale in rapporto alle singole realtà locali.
Sotto vari profili, perciò, la legge n. 65 del 1986 costituiva un esempio significativo del modello gerarchico delle fonti del diritto, a garanzia delle rispettive sfere di attribuzione, in un clima di leale collaborazione fra poteri diversi in una fase storica che privilegiava palesemente le autonomie.
Tuttavia, quel che poteva apparire come un elemento positivo, ossia la generalità dei princìpi e degli istituti ivi contenuti, finiva per mutarsi in genericità delle aree e delle nozioni di riferimento che restavano pericolosamente indefinite o, peggio, astratte.
Il risultato più vistoso di tali lacune previsionali è stato, quindi, lo sviluppo di un lunghissimo contenzioso che ha coinvolto vasti ambiti della giurisdizione, da quella penale a quella amministrativa, civilistica e del lavoro, il cui comune denominatore era costantemente rappresentato dalla interpretazione delle norme della legge n. 65 del 1986 in materia di funzioni della polizia locale e della legittimità di determinate tipologie di interventi, dal sequestro preventivo all'arresto in flagranza, nonché al fermo dell'indiziato di delitto, alla perquisizione personale e all'uso delle armi.
Ma il contenzioso si è registrato anche sul versante amministrativistico e, in particolare, sulla stessa qualificazione del ruolo esercitato dalla polizia locale all'interno della compagine dell'ente di appartenenza.
La ricaduta indubbiamente rilevante di questo contenzioso è stata, comunque, l'affermazione di una solida giurisprudenza, di legittimità e di merito, cui hanno contribuito la Corte di cassazione, penale e civile, il Consiglio di Stato, le corti d'appello e un cospicuo novero di tribunali e di organi giudiziari di primo grado.
Il profilo che emerge da questa ampia gamma di pronunce è notevolmente dissimile dall'immagine della polizia locale disegnata dalla legge quadro.
Si osservano, infatti, dei riconoscimenti di pienezza delle funzioni istituzionali, di specialità e di autonomia organizzative e gestionali, nonché di individuazione di nuovi compiti quali, ad esempio, gli interventi in qualità di forza pubblica della polizia locale che non trovano riscontro in nessuna disposizione formale in vigore.
L'ultima e più autorevole decisione in tale materia è, poi, quella contenuta nella sentenza n. 220 del 21 settembre 2012, della Corte costituzionale che sancisce, seppur per alcuni aspetti, l'equiparazione del personale della polizia locale a quello delle soggettività ricomprese nel comparto sicurezza che, notoriamente, annovera le polizie statali e gli organismi a queste parificati.
L'encomiabile attività svolta dalle magistrature italiane non può divergere in forme tanto eclatanti dalle linee seguite, ovvero, omesse dal legislatore ordinario cui compete, in assoluta conformità al principio della divisione dei poteri, l'incombente di tradurre in norme certe e tassative le istanze al cambiamento e alla ristrutturazione degli strumenti operativi della sicurezza locale che provengono dalle corti di giustizia e dalla società civile.
Presupposto della riforma è, quindi, la definizione, completa ed esaustiva dei compiti e delle funzioni che la legge ascrive alla polizia locale intesa come istituzione di natura eminentemente pubblicistica dotata di un ordinamento che, entro determinati limiti amministrativi, assicura ampi margini di autonomia nello svolgimento delle sue attività, sia di sua iniziativa, sia delegate dall'autorità giudiziaria.
A tale fine, la presente proposta di legge, in adempimento a un preciso e indispensabile incombente, contiene una norma di preambolo avente valenza prettamente interpretativa – intitolata «definizioni» – che, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza e in base all'esperienza applicativa della legge n. 65 del 1986, possa dirimere ogni ulteriore controversia, passata e futura, circa la qualità e l'entità dei compiti d'istituto assegnati alla polizia locale.

Questioni giuridiche e di status.

La formalizzazione delle funzioni della polizia locale rappresenta, parallelamente, la migliore soluzione per rimuovere vecchi e nuovi ostacoli, sovente più ideologici che normativi, alla piena esplicazione delle potenzialità operative di strutture che annoverano la ragguardevole cifra di oltre sessantamila addetti, distribuiti sull'intero territorio nazionale.
D'altronde ed al di là di aspetti settoriali di tale materie, l'accento posto sulle funzioni della polizia locale ne ricostruisce una peculiare identità all'interno del contesto delle forze di polizia, eliminando le pesanti discriminazioni che pregressi interventi del legislatore ordinario le avevano inflitto con l'escluderla, prima dalla sfera previsionale della legge n. 121 del 1981 e, poi, dall'accesso al comparto di sicurezza di più recente creazione.
Il criterio cui si ispira la presente proposta di legge, ovvero la centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune o la provincia, anziché lo Stato), realizza un'esigenza di giustizia e di equità essendo obiettivamente inconcepibile che, a parità di poteri, doveri e, non in ultimo, rischi, la linea del discrimine passa ancora per la differenza amministrativa del datore di lavoro.
Per contro, deve registrarsi come lo stesso legislatore ordinario ha ulteriormente persistito in un simile atteggiamento, espellendo, di fatto, il personale dei corpi e dei servizi dall'elenco delle categorie (fra le quali sono, invece, ricompresi, ad esempio, il personale sanitario, pur esecutivo, vigili del fuoco e protezione civile), rimaste a usufruire di trattamento previdenziale particolare in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e accertamento della causa di servizio.
Sotto questi profili deve constatarsi la grave lacunosità della legge quadro che non dedica spazio allo status di appartenente alla polizia locale, limitandosi a sancire un'equiparazione, peraltro in misura percentuale, dei dipendenti agli altri corpi di polizia in materia di indennità di pubblica sicurezza. Invero, un appiglio più che debole che nulla ha potuto opporre alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego statuita dal decreto Amato (1992-1993) che, comunque, si premunì di abrogare formalmente anche quella disposizione.
Obiettivo fondamentale della presente proposta di legge è, dunque, l'affermazione o, a seconda delle interpretazioni, la restituzione alla polizia locale del proprio status pubblicistico, così come previsto esplicitamente all'articolo 28 (abrogazioni e modifiche).
Ciò, tra l'altro, consente l'immediato superamento di quelle disposizioni, palesemente anacronistiche, della legge n. 65 del 1986 in ordine alle qualifiche professionali del personale della polizia locale (istruttori, coordinatori eccetera), sostituite con l'adozione del modello gerarchico-organizzativo della Polizia di stato, ormai applicato a ogni altro corpo ad ordinamento civile.
Non meno rilevante, infine, è l'innovazione inerente le qualifiche funzionali: abolita l'aggettivazione di «ausiliaria» apposta alla funzione di pubblica sicurezza svolta dai soli agenti della polizia locale – che ha suscitato, più volte, dubbi di incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale – i corpi e i servizi vengono muniti di personale cui si riconosce la qualifica di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza, in base al grado, ovvero al profilo professionale, in sintonia con il possesso della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.

Regime contrattuale pubblicistico e comparto sicurezza.

Il nucleo della riforma che si propone con il varo del nuovo ordinamento della polizia locale è, altresì, l'ingresso delle strutture nell'ambito del comparto sicurezza.
Anche in questo caso, la pregressa normativa che aveva stabilito l'inserimento della polizia locale nel comparto dei dipendenti degli enti locali, aveva determinato non poche riserve circa la legittimità costituzionale dell'assimilazione di un'istituzione dotata di un'apposita legislazione statale all'universalità, indifferenziata e priva di cotali prerogative ordinamentali, delle tipologie impiegatizie ricomprese in quel comparto.
L'irragionevolezza delle disposizioni riguardanti la polizia locale era resa, peraltro, in forma duplice giacché se, da una parte, il principio di eguaglianza era violato (al negativo) mediante la parificazione a soggettività puramente amministrative, contestuale violazione (al positivo) emergeva dal confronto con il trattamento usato a beneficio dei segretari comunali i quali, pur non disponendo di una propria normativa ordinaria, godevano della creazione di una agenzia autonoma rispetto al comparto dei dipendenti degli enti locali che finiva, grazie ad un decreto del Presidente della Repubblica d'iniziativa governativa, per divenire esso stesso un comparto «speciale».
Posta la complessità della problematica che assomma il mutamento del regime giuridico della contrattazione collettiva e il passaggio della polizia locale al comparto sicurezza, comunque, la presente proposta di legge adotta una metodologia graduale di transizione che prevede una prima fase di autonomizzazione mediante l'istituzione di un'Agenzia (della polizia locale) sul modello di quella già in vigore per i segretari comunali.
In seconda fase, perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione, viene disposto e formalizzato in via definitiva l'accesso al comparto sicurezza con contestuale integrazione delle norme della legge n. 121 del 1981 concernenti l'individuazione dei corpi di polizia che sono sottoposti alla disciplina unitaria della medesima legge.
La presente proposta di legge dedica, altresì, una speciale attenzione alle strutture della polizia provinciale. Tramontate le varie progettualità di soppressione delle province, i corpi di polizia locale che ne dipendono richiedono un rafforzamento delle loro compagini al fine di rendersi, più che in passato, adeguati ad espletare compiti, sovente, di grandi proporzioni, nonché di coordinamento delle singole entità territoriali fungenti anche da fattore di intermediazione tra comuni e regioni. Inoltre, con riguardo a queste ultime, la presente proposta di legge tende a ridefinire i contorni delle funzioni assegnate loro dalla Costituzione, in applicazione del principio dell'unità nella diversità, ovvero dell'omogeneità delle competenze e degli incombenti nell'intero territorio nazionale e, contemporaneamente, del rispetto e della valorizzazione delle particolarità situazionali delle singole realtà regionali.
In tale senso, la potestà legislativa delle regioni, nei limiti descritti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, può esplicitarsi integralmente nel fornire ai corpi e ai servizi della polizia locale quei supporti logistici e organizzativi che, fino ad oggi, sono rimasti sostanzialmente latenti, soprattutto per la gestione di tematiche di notevole importanza come l'istituzione dell'agente e dei nuclei di quartiere o, più latamente, per la programmazione, organica e coordinata, delle risorse da impiegare nel settore della sicurezza.
La presente proposta di legge, infine, mira a risolvere altre annose questioni quali l'armamento degli operatori della polizia locale che risulta ancora vincolato alla sussistenza di esigenze esclusive di difesa personale, riportando nel naturale ambito delle motivazioni di servizio l'eventuale ricorso all'uso delle armi e degli strumenti di autotutela.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni, alle città metropolitane e alle province da attuare in forma singola o associata.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni sull'istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui compiti e sulle attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali o per conferimento diretto dello Stato e della regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
3. La presente legge disciplina, altresì, lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. In applicazione dei princìpi sanciti dal codice di condotta delle Nazioni Unite per le Forze dell'ordine di cui alla risoluzione n. 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, nonché dagli ulteriori atti e dalle convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto dell'incolumità, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo all'impiego di interventi o di manovre coercitivi solo nei casi strettamente necessari.

Art. 2.
(Corpi e servizi di polizia locale).

1. I comuni, le città metropolitane e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.
2. I corpi di polizia locale di cui al comma 1 sono organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante.
3. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.
4. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e indelegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica.
5. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.
6. Ogni corpo o servizio assume senza alcuna aggiunta o modifica, per l'intero territorio nazionale, l'intitolazione di «polizia locale». Nella documentazione d'ufficio tale intitolazione è integrata dal sottotitolo «comando di» recante la denominazione dell'ente territoriale di competenza e della regione cui l'ente e il comando appartengono istituzionalmente.

Art. 3.
(Consorzi di polizia locale).

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica dei consorzi. Tenuto conto della specialità della materia, i consorzi di polizia locale sono obbligatori.
2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

Art. 4.
(Funzioni del sindaco e del presidente
della provincia).

1. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze, adottando provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
2. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti di cui al comma 1.
3. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del prefetto.
4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia non possono stipulare accordi individuali con le autorità statali in materia di polizia locale. Gli stessi ratificano gli accordi e le intese attuati in materia tra lo Stato e la rispettiva regione, mantenendo il diritto di veto alla loro attuazione ove sussistano fondate motivazioni ostative di ordine logistico, finanziario o sociale.
5. In applicazione dei princìpi di tassatività della legge e di ripartizione delle pubbliche funzioni, le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della presente legge, non si applicano ai rapporti tra il sindaco e le strutture di polizia locale, disciplinati ai sensi della presente legge.

Art. 5.
(Comandante del corpo e responsabile
del servizio).

1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali e provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della provincia. Ove sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale, questo è diretto da un responsabile che ne risponde al sindaco o al presidente del consorzio secondo le rispettive attribuzioni.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale hanno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.
3. Il personale dei corpi o dei servizi di polizia locale è tenuto a obbedire agli ordini impartiti dai rispettivi comandanti e responsabili. In caso di violazione di tali ordini sono previste sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, l'applicazione della legge penale.
4. Nel caso di operazioni di servizio o di incarichi comunque eccedenti le mansioni e i compiti di istituto ordinari, il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale esprimono parere vincolante alle richieste rivolte loro dal sindaco. In nessun caso, tenuto conto dei princìpi di equiordinazione tra enti locali e regioni e di reciprocità tra autorità statali e locali, gli stessi possono essere destinatari di direttive od ordini emanati da altri organi.

Art. 6.
(Fonti legislative e regolamentari).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'autonomia normativa delle regioni e quella regolamentare dei comuni, delle città metropolitane e delle province, nell'esercizio delle rispettive potestà e competenze.
2. In applicazione del principio della leale collaborazione tra gli enti e le amministrazioni pubblici, la presente legge reca, altresì, disposizioni finalizzate a garantire che le politiche della sicurezza siano attuate in conformità ai princìpi della differenziazione e dell'adeguatezza stabiliti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Capo II
COMPITI E FUNZIONI DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Compiti istituzionali generali).

1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle comunità.
3. I corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando, altresì, soccorso in caso di calamità e di infortuni.

Art. 8.
(Compiti istituzionali particolari).

1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.
2. I corpi e i servizi di polizia locale espletano, altresì, i seguenti compiti:

a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali;

b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale, metropolitana e provinciale, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità;

c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza;

d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia locale comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana o provinciale;

e) compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali del comune, della città metropolitana e della provincia;

f) attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale;

g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, per la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali.

Art. 9.
(Definizioni).

1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) per polizia giudiziaria si intende l'insieme delle attività e delle procedure di repressione dei reati, consumati o tentati, compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

b) per pubblica sicurezza si intende l'attività di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi che è attuata mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria ma che incidono sui diritti della libertà, personale e reale dei cittadini;

c) per polizia amministrativa si intende l'insieme delle attività di tutela di interessi e di beni che si identificano nelle licenze, nelle autorizzazioni, nelle concessioni, nei provvedimenti di protezione dei beni culturali e nei servizi sanitari;

d) per polizia amministrativa regionale e locale si intende l'insieme delle attività di cui alla lettera c);

e) per sicurezza urbana, si intende il complesso dei provvedimenti di natura sociale, assistenziale e strumentale riservati al sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo e volti a intervenire su situazioni di incuria, degrado e isolamento ambientali, nonché di intralcio alla viabilità e all'utilizzazione degli spazi pubblici.

Art. 10.
(Funzioni di polizia giudiziaria).

1. Agli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale sono conferite unitariamente le funzioni di polizia giudiziaria previste al comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e di coercizione, personale e reale, prendendo notizia dei reati, impedendo che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori e compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o su delega, dell'autorità giudiziaria, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza.
3. Ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione e dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del citato codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono tenuti a eseguire i compiti ad essi affidati, inerenti le funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, del medesimo codice, dai quali non possono essere distolti ad alcun titolo da parte dell'ente di appartenenza o di altra autorità.

Art. 11.
(Funzioni di pubblica sicurezza).

1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza, esplicano attività di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti di polizia emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal comune, dalla città metropolitana e dalla provincia.
2. La funzione di pubblica sicurezza conferita agli organi di polizia locale ha i requisiti della generalità, dell'autonomia operativa e della responsabilità individuale dell'esercente i relativi compiti d'istituto.
3. Nell'ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le attività svolte dal personale della polizia locale sono coordinate dal questore e dal comandante del corpo di polizia locale, o da soggetti da questi delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei corpi e servizi di polizia locale.

Art. 12.
(Funzioni di polizia stradale).

1. La polizia locale svolge compiti di vigilanza, di controllo dei veicoli e di prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle leggi dello Stato e delle regioni, nonché dei regolamenti locali.
2. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno per i compiti di coordinamento generale stabilito dall'articolo 11, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medesimo comma 3 si interpreta nel senso che le attribuzioni dei comuni sono di competenza esclusiva degli stessi enti e dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta dal personale appartenente a corpi della Polizia dello Stato ad ordinamento civile può essere richiesta dal sindaco e programmata di concerto con l'autorità competente, determinandone i limiti temporali e operativi.
3. Le funzioni di agente e di ufficiale di polizia stradale sono esercitate, nelle rispettive attribuzioni, dal personale della polizia locale munito delle qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge.
4. È vietato il conferimento di qualunque mansione relativa ai servizi di polizia stradale a personale estraneo ai corpi e ai servizi di polizia locale.
5. Il personale destinato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dello schedario dei veicoli rubati previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. I veicoli in servizio di polizia stradale sono muniti di collegamenti in rete telematica al fine di consentire l'immediata acquisizione dei dati informativi in corso di operazioni d'istituto.
6. L'attività di polizia stradale espletata dalla polizia locale è improntata alle massime trasparenza e visibilità degli interventi, privilegiando la prevenzione delle violazioni e della sinistrosità mediante la presenza costante degli operatori su strada. Il funzionamento delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della viabilità è sottoposto al diretto controllo del personale addetto. La legge regionale prevede norme di comportamento e di correttezza, professionale e operativa, relative allo svolgimento dei servizi di cui al presente comma.

Art. 13.
(Servizi specialistici).

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11, il personale della polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale e ambulante, della sanità, della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali.
2. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente locale, i regolamenti comunali e provinciali dispongono l'istituzione di nuclei e di uffici preposti all'espletamento delle medesime attività, prevedendo l'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle specifiche materie indicate dagli stessi regolamenti.
3. Il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'agente, dall'unità o dal nucleo di quartiere o dai nuclei di polizia giudiziaria della polizia locale istituiti presso gli uffici del giudice di pace è considerato servizio specialistico, tenuto conto della complessità delle mansioni e della necessità di un'articolata formazione professionale del personale addetto.

Capo III
PROFILI ORGANIZZATIVI
E STRUTTURALI

Art. 14.
(Legislazione regionale).

1. Le regioni, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono, con proprie leggi, a svolgere i seguenti compiti:

a) elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale operanti nel territorio di loro pertinenza, adottando atti di indirizzo e stabilendo i relativi criteri;

b) costituzione e organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei servizi di polizia locale, nella forma consortile obbligatoria di cui all'articolo 3, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i sindaci dei comuni interessati;

c) coordinamento tra i singoli corpi e servizi di polizia locale nonché tra la polizia locale e le autorità amministrative e di polizia dello Stato;

d) direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti la dotazione, la messa in opera e la redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;

e) controllo contabile e gestionale, nonché verifica del conseguimento degli obiettivi, dei fondi erogati per i compiti di cui alla lettera d), nonché per l'allocazione programmata degli uffici e delle strutture dei corpi e dei servizi di polizia locale;

f) determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli, nonché per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio;

g) organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università e con gli istituti parificati presenti sul territorio;

h) stipula degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

i) monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale nel territorio regionale predisponendo un documento di programmazione, all'inizio e al termine dell'esercizio di gestione annuale, dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti;

l) programmazione e finanziamento degli interventi diretti a migliorare e a potenziare le attività e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche della sicurezza inerenti la polizia di prossimità. A tal fine, per assicurare il più efficace ed efficiente controllo territoriale, le regioni incentivano l'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere presso i comuni di loro pertinenza, attivando corsi specialistici destinati al personale addetto.

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 le regioni provvedono a istituire il dipartimento della polizia locale attribuendo ad esso le relative funzioni.
3. Le regioni provvedono, altresì, a istituire il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, comunali, metropolitani e provinciali, presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.

Art. 15.
(Regolamenti di polizia locale).

1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, i comuni, le città metropolitane e le province adottano regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare:

a) l'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale;

b) le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché dell'organizzazione degli uffici e dei nuclei per lo svolgimento dei servizi specialistici nelle materie di cui all'articolo 13;

c) le procedure di accesso ai corpi e ai servizi di polizia locale;

d) le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni d'istituto;

e) la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'articolo 18 della presente legge;

f) l'individuazione dei criteri minimi per l'edilizia degli uffici, dei comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;

g) l'individuazione delle tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;

h) la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni attuati al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti le funzioni di polizia locale e il divieto di assegnare il personale addetto a incarichi di natura diversa da quelli indicati dagli articoli 7 e 8;

i) la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri enti locali.

2. Il comune, la città metropolitana e la provincia, con proprio regolamento, stabiliscono:

a) il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e ai servizi di polizia locale, secondo princìpi di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei fenomeni criminali e di criticità della sicurezza;

b) il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, compreso quello a gestione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dall'articolo 16.
4. È fatto esplicito divieto agli enti di cui al comma 2 e agli altri enti titolari di potestà regolamentare in materia di polizia locale di emanare disposizioni alle quali tali enti attribuiscano forza di legge, in deroga a quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 16.
(Organici e figure professionali del personale di polizia locale).

1. I corpi e i servizi di polizia locale sono organizzati in base ai seguenti criteri generali:

a) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di un addetto a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici;

c) i corpi di polizia locale sono formati da un comandante e da un numero minimo di dieci addetti a tempo indeterminato; in caso di un numero inferiore di addetti è istituito un servizio di polizia locale.

2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I regolamenti di polizia locale disciplinano l'istituzione di pattuglie mobili di polizia locale con uso dei veicoli di servizio.
3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei corpi e dei servizi di polizia locale nel territorio nazionale, è stabilito il seguente inquadramento delle figure professionali:

a) comandante;

b) dirigenti;

c) commissari;

d) ispettori;

e) sovrintendenti;

f) assistenti;

g) agenti.

4. Gli agenti e gli assistenti costituiscono la struttura operativa di base della polizia locale e svolgono mansioni prettamente esecutive. Gli assistenti e i sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti il coordinamento e il comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli ispettori svolgono specifiche funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando compiti di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, anche se in via informale e non continuativa. I commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e di comando di strutture operative complesse esercitando compiti di coordinamento e di controllo dei ruoli subalterni. I dirigenti svolgono le funzioni inerenti il loro ruolo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di dirigenza. Il comandante è la figura apicale del corpo di polizia locale ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'ente di appartenenza.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la legge regionale può altresì prevedere l'istituzione della figura professionale dello specialista di vigilanza locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei sovrintendenti. Nel caso dei servizi di polizia locale, comunali e intercomunali, il responsabile, che ricopre un incarico funzionale, deve essere munito della qualifica di ispettore, conseguita presso il comune di appartenenza ovvero in uno dei comuni dell'associazione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.
6. Con le sole eccezioni dei ruoli di assistente e di sovrintendente, conseguibili per anzianità, e delle riqualificazioni previste ai sensi dell'articolo 27, ai ruoli della polizia locale si accede con le seguenti modalità:

a) per i comandanti e per i dirigenti è previsto l'accesso tramite concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno;

b) per i commissari e per gli ispettori è previsto l'accesso tramite concorso interno.

7. Al personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale è comunque assicurata, nei posti messi a concorso pubblico per i ruoli di cui al comma 6, lettere a) e b), una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie a causa di eventuali carenze di organico sono definite dalle regioni.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28 della presente legge, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo, contestualmente, a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.
9. Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società e di agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato e di associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e di motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione agli operatori della polizia locale.

Art. 17.
(Qualità funzionali).

1. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è munito delle seguenti qualità:

a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti;

b) di agente e di ufficiale di forza pubblica;

c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti;

d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c).

Art. 18.
(Norme generali sull'armamento del
personale che espleta funzioni di polizia).

1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.
2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche di base previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
3. Per l'espletamento dei servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente munito delle caratteristiche previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno sono determinati:

a) i requisiti psico-fisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco;

b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione;

c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.

5. I regolamenti di polizia locale provvedono a:

a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi;

b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;

c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;

d) allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.

6. La regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali spray antiaggressione, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede, altresì, all'istituzione di corsi inerenti le tecniche di difesa personale senza uso di armi.
7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.
8. Per i fatti connessi al servizio con uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del codice penale. La stessa causa di giustificazione trova applicazione nei casi in cui, al di fuori del servizio, l'arma è comunque usata nell'adempimento dei doveri inerenti compiti di cui al comma 1. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano gli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 19.
(Trattamento economico, previdenziale
e assistenziale).

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dall'articolo 16, comma 3.
2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia dello Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni, le città metropolitane e le province provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 28 della presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale gode del trattamento previdenziale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

Art. 20.
(Ente nazionale di assistenza e
di promozione sociale).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale, di seguito denominato «Ente», per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza.
2. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di uno statuto e persegue le seguenti finalità:

a) provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio;

b) soccorrere economicamente gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché i loro familiari nel caso di malattia, indigenza o altro stato di bisogno;

c) trattare la concessione di prestiti a tassi agevolati a tutti gli iscritti e attuare provvidenze economiche;

d) istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, villaggi turistici, centri e impianti sportivi, ludoteche e luoghi d'intrattenimento per i figli dei dipendenti;

e) organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio e in quiescenza, nonché soggiorni in località turistiche in Italia e all'estero;

f) organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-universitari, nonché corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in congedo;

g) conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.

3. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea degli iscritti.
4. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e designa il segretario nazionale. L'assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due vicepresidenti e il consiglio di amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti del comitato esecutivo. Le procedure elettive dell'assemblea degli iscritti si svolgono mediante votazione telematica.
5. Salvo ulteriori variazioni contenute nello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri e il comitato esecutivo è composto da otto membri. Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni. Ad esclusione del presidente e del segretario nazionale, tutte le altre cariche sono assunte da personale, in servizio o in quiescenza, proveniente dai ruoli della polizia locale.
6. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in misura pari, da personale delle medesime amministrazioni, nonché dei corpi e dei servizi della polizia locale.

Art. 21.
(Contrattazione collettiva).

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma 1, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.
3. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

4. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 3, sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
5. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 4, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

Art. 22.
(Regime transitorio. Istituzione del comparto della polizia locale e dell'Agenzia di rappresentanza della polizia locale).

1. Al fine di assicurare e di agevolare il superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica un regime giuridico transitorio.
2. Tenuto conto della specificità dei compiti svolti e al fine di realizzare un regime contrattuale pubblico, è istituito presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il comparto della polizia locale.
3. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è, altresì, istituita l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale, di seguito denominata «Agenzia», composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni.
4. All'interno dell'Agenzia sono comprese le organizzazioni rappresentative almeno del 2 per cento del personale della polizia locale iscritto alle organizzazioni sindacali di livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2 per cento possono associarsi tra loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle rispettive identità di sigla.
5. Per il biennio di cui al comma 1, è mantenuta la contrattazione collettiva decentrata, che cessa con il passaggio al regime contrattuale pubblicistico previsto ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Al termine del biennio di cui al comma 1, previo scioglimento dell'Agenzia, il personale dei corpi e servizi della polizia locale transita nel comparto sicurezza con stato giuridico paritetico a quello degli altri organismi di polizia dello Stato.

Art. 23.
(Istruzione, formazione e aggiornamento.
Diplomi universitari).

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), e al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione istituisce le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati.
2. L'organizzazione delle scuole regionali di cui al comma 1 prevede l'articolazione in accademie per gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti, e in istituti superiori per gli ispettori, i commissari e i dirigenti. Una specifica sezione degli istituti superiori comprende il centro studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti.
3. Le scuole di polizia locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della regione. Sono incentivate, con il concorso degli enti locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso le città metropolitane, i capoluoghi di provincia e presso i comuni dotati di corpi e di servizi di polizia locale con un elevato organico di personale.
4. Ogni scuola e polo didattico di cui al comma 3 godono di autonomia statutaria e regolamentare. Le regioni, con propria legge, stabiliscono i criteri per il loro funzionamento e per l'ottimizzazione delle attività. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il curriculum accademico dei titolari d'insegnamento.
5. Le regioni stipulano convenzioni con le università presenti nel rispettivo territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per il conseguimento di diplomi universitari ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per il personale della polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
6. Le regioni possono, altresì, stipulare, accordi e convenzioni con fondazioni private, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale è costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento presso le scuole regionali di polizia locale.

Art. 24.
(Doveri e norme di comportamento.
Procedure e sanzioni disciplinari).

1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono obbligati al rispetto dei doveri di imparzialità, di fedeltà, di lealtà, di riservatezza e di esclusività, intesa come l'obbligo di dedicare all'ufficio la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, nonché il dovere di subordinazione.
2. Tenuto conto della natura giuridica della polizia locale come entità ad ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza previsto per i corpi militari e di polizia anche ad ordinamento civile. Nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della polizia locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono impartiti. I doveri di subordinazione e di obbedienza trovano applicazione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 66 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a condizione che siano dimostrate la stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, la sua non eccedenza dai compiti di istituto, la sua non lesività della dignità personale di coloro ai quali è diretto e la sua legittimità.
3. Per le infrazioni commesse dal personale della polizia locale si applicano, in ordine di gravità: il richiamo orale, il richiamo scritto, la pena pecuniaria nella forma di ore o di giorni detratti dal servizio, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione. La cancellazione dai ruoli della polizia locale può essere effettuata solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna per gravi reati non colposi cui conseguono la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o l'applicazione di una misura di sicurezza personale. La sospensione dal servizio, per un periodo massimo di quattro mesi può essere disposta solo in presenza di una pena accessoria provvisoriamente applicata dal giudice per le indagini preliminari o da un'altra autorità giudiziaria competente in relazione alla fase processuale.
4. Le sanzioni e le misure previste dal comma 3 sono adottate solo a seguito di procedimento disciplinare che deve assicurare il contraddittorio, il pieno esercizio dei diritti della difesa tecnica e personale, nonché la separazione tra organo della contestazione e organo deliberante. Per quanto compatibili con lo stato giuridico della polizia locale, si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. È prevista l'applicabilità del condono disciplinare da parte degli organi amministrativi competenti.
5. In pendenza di un procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque natura. È altresì vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi impugnatorie si sono definitivamente conclusi.
6. Ai sensi della legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna a una pena inferiore a tre anni di reclusione o la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del relativo procedimento disciplinare.

Art. 25.
(Consiglio nazionale della polizia locale).

1. È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei sindaci dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il Consiglio ha la propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione ed ente locale dotato di un corpo o servizio di polizia locale.
3. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.
4. Il Consiglio è composto dall'assemblea, dal comitato direttivo, dal presidente e da due vicepresidenti, dal segretario nazionale e dall'ufficio di segreteria. L'assemblea è composta dai comandanti dei corpi di polizia locale e dai responsabili dei servizi di polizia locale operanti nel territorio nazionale o da loro delegati. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'assemblea, che designa anche i componenti del comitato direttivo. Il presidente e il comitato direttivo nominano il segretario nazionale. Presso le regioni, le città metropolitane e le province sono istituiti i rispettivi consigli della polizia locale, la cui struttura è conforme a quella del Consiglio. Nei comuni sono presenti uffici di collegamento con i consigli provinciali della polizia locale, ad esclusione dei comuni di grandi dimensioni che dispongono di strutture comunali autonome e conformi al modello nazionale.
5. I pareri tecnici emessi dal comitato direttivo e le deliberazioni del Consiglio e dei consigli regionali e provinciali di cui al comma 4 sono richiesti obbligatoriamente dai soggetti e dagli organi di cui al comma 1. Gli stessi pareri, ove concernano materie pertinenti all'organizzazione dei servizi per la sicurezza pubblica, allo stato giuridico ed economico, nonché all'impiego del personale in mansioni o in operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti delle amministrazioni competenti.

Art. 26.
(Oneri finanziari).

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.
2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
3. Le modalità di finanziamento dei beni strumentali o dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché di piani coordinati di controllo del territorio che prevedono la partecipazione di personale della polizia locale, previsti, rispettivamente dal comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 28 della presente legge, e dagli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, gli oneri finanziari sono posti interamente a carico dello Stato, ferma restando la competenza esclusiva della regione a stipulare i relativi accordi.

Art. 27.
(Norme transitorie e finali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della polizia locale mediante il transito nelle nuove qualifiche previste dall'articolo 16.
2. L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale a quelle previste dall'articolo 16 è definito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinati i livelli retributivi e indennitari del personale oggetto della riqualificazione di cui al comma 1.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province provvedono a istituire, ovvero, qualora già esistenti, a integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui all'articolo 14.

Art. 28.
(Abrogazioni e modifiche).

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Sono altresì abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «forze di polizia» sono inserite le seguenti: «anche locali»;

b) all'articolo 16, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i corpi e i servizi di polizia locale».

4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i comandanti, i dirigenti, i commissari e gli ispettori della polizia locale»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia locale».

5. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Forze di polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «nonché i corpi e i servizi di polizia locale,».
6. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «lettera d),» sono inserite le seguenti: «e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale,».
7. Al comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «e gli enti locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con oneri economici a esclusivo carico dello Stato».
8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del personale» sono inserite le seguenti: «dei corpi e servizi della polizia locale e di quello».

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