PDL 3170

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3170

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( PATUANELLI )

e dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario

Presentato il 22 giugno 2021

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
Con riferimento all'articolo 1, si ricorda che il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, ha stabilito alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, assegnando all'Italia risorse del FEASR pari a 1.654.587.531 euro per l'anno 2020 e a 1.355.921.375 euro per l'anno 2021.
A queste risorse devono essere aggiunte quelle recate dall'allegato I bis al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, introdotto dall'allegato II del citato regolamento (UE) 2020/2220, pari a 910.586.126 euro e così ripartite: 269.404.179 euro per l'anno 2021 e 641.181.947 euro per l'anno 2022, pari rispettivamente al 30 per cento e al 70 per cento delle assegnazioni totali del programma Next Generation EU per lo sviluppo rurale.
Le risorse del FEASR – al netto del fabbisogno per il Programma nazionale di sviluppo rurale e per il programma della Rete rurale nazionale, pari rispettivamente a 349.000.000 euro e a 8 milioni di euro, ammontano complessivamente a 3.564.095.032 euro, suddivisi in 1.714.991.710 euro per l'annualità 2021 e in 1.849.103.322 euro per l'annualità 2022. Tali risorse dovevano essere ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in tempi ragionevolmente contenuti, per consentire le modifiche ai programmi regionali di sviluppo rurale, al Programma nazionale di sviluppo rurale e alla Rete rurale nazionale.
Tuttavia, nonostante un confronto serrato e proattivo e i numerosi tentativi di mediazione da parte del Governo, le regioni e le province autonome non hanno raggiunto un accordo sulle modalità di riparto dei fondi per gli anni 2021 e 2022, sicché, con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 giugno 2021, si è reso necessario stabilire, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il riparto dei fondi del FEASR destinati agli interventi di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022.
La proposta governativa di riparto, che ha sintetizzato le diverse posizioni regionali fondate su contrapposte visioni e letture anche degli accordi sui quali era stato ripartito l'importo destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020, ha comportato una distribuzione che ha ridotto le aspettative di alcune regioni.
Poiché per alcune regioni penalizzate dal nuovo criterio di riparto risulta indispensabile procedere a un riequilibrio finanziario, al fine di consentire il tempestivo avvio alle procedure regionali per l'assegnazione delle risorse del FEASR con risorse adeguate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si ritiene necessario destinare l'importo di 92.717.455,29 euro quale quota di cofinanziamento nazionale, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
L'articolo 2, relativo al settore ferroviario, prevede al comma 1 che, al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana Spa si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e che gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la predetta società ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
Il comma 2 prevede che l'efficacia delle disposizioni del comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
L'articolo 3 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 92.717.455,29 euro, viene effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.
Qui di seguito sono indicate le assegnazioni al Fondo, ripartite tra le regioni che si vedono assegnare minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020:

REGIONI

IMPORTO

Basilicata

5.631.737,89

Calabria

1.398.759,55

Campania

40.165.463,37

Sicilia

26.449.625,25

Umbria

19.071.869,23

Totale

92.717.455,29

Per quanto riguarda l'articolo 2, che introduce disposizioni urgenti per il settore ferroviario, il comma 1 prevede che, al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete Ferroviaria Italiana Spa si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e che gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la predetta società ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti: la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il comma 2 prevede che l'efficacia delle disposizioni del comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021.

Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Considerato che la quota del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del programma «Next Generation EU» (NGEU) da ripartire tra i piani di sviluppo rurale (PSR) regionali ammonta ad euro 3.564.095.032, suddivisa in euro 1.714.991.710 per l'annualità 2021 ed euro 1.849.103.322 per l'annualità 2022;

Vista la proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 137532 del 23 marzo 2021, recante un piano di riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro 3.915.095.032, al lordo delle esigenze finanziarie per il Programma nazionale di sviluppo rurale e per il Programma della rete rurale nazionale;

Vista la comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 aprile 2021 (prot. n. 181481), indirizzata al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, oltre alle tabelle di riparto relative alla proposta di cui alla predetta nota in data 23 marzo 2021, è stata trasmessa una ulteriore proposta di ripartizione effettuata tenendo conto del successivo confronto tra le regioni e tra lo Stato e le regioni;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 aprile 2021 ha espresso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mancata intesa sul documento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante «Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022 per un importo complessivo di € 3.915.095.032», ed il Governo ha manifestato la disponibilità a riesaminare il provvedimento per addivenire, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, ad una soluzione condivisa in modo da superare il dissenso espresso dalle regioni;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 28 aprile 2021, ha confermato la mancata intesa già espressa nella seduta del 21 aprile 2021;

Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 giugno 2021, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha approvato il riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022 in modo da consentire alle competenti Autorità di gestione regionali, provinciali e nazionali di approvare le modifiche ai rispettivi programmi di sviluppo rurale e procedere con l'attuazione delle misure ivi contemplate;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre idonee misure di riequilibrio finanziario in favore di quei territori cui, per effetto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, sono state attribuite, per il biennio 2021-2022, minori risorse rispetto a quelle che sarebbero state assegnate sulla base dei criteri di riparto utilizzati per il periodo 2014-2020;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza di adottare immediate misure di riequilibrio finanziario, al fine di consentire alle regioni di dare tempestivo avvio alle relative procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, senza un corrispondente incremento della quota di cofinanziamento nazionale, risulterebbero inefficaci rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre idonee misure al fine di permettere l'avvio immediato di interventi sulla rete ferroviaria nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR)

1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», per il periodo transitorio 2021-2022, viene destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i Programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2021.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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