PDL 3166-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3166-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 giugno 2021 (v. stampato Senato n. 2207)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 giugno 2021

(Relatore per la maggioranza: D'ATTIS )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 24 giugno 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3166.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3166 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 19 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 7 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di definire il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per sostenere il rilancio dell'economia (cosiddetto piano nazionale complementare – PNC);

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 39 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura (deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione econimca e lo sviluppo sostenibile); in 3 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze; inoltre, l'attuazione di una disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11), si fa riferimento alle «fonti green rinnovabili», fattispecie per la quale potrebbe risultare opportuna un'apposita definizione legislativa; la medesima considerazione vale per l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed), di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera h); l'articolo 1, comma 7-quinquies, non indica il soggetto tenuto a presentare alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

due disposizioni del provvedimento determinano, in contrasto con precedenti raccomandazioni del Comitato, forme di intreccio con altri due decreti-legge attualmente all'esame della Camera: l'articolo 1, comma 6, prevede, per il PNC, l'applicazione delle misure previste per il PNRR solo «in quanto compatibili» mentre l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (C. 3161) prevede che le disposizioni in materia di PNRR siano comunque applicate anche al PNC; l'articolo 3, comma 1, novella l'articolo 1, comma 1065, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che risulta poi ulteriormente novellato dall'articolo 20, comma 2, del successivo decreto-legge n. 73 del 2021 (C. 3132); con riferimento a questa seconda disposizione si segnala peraltro che ragioni di coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, il testo del richiamato comma 1065 sarà quello risultante dalla novella operata dal successivo decreto-legge n. 73; ciò in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 3 è presente nel testo originario del decreto-legge n. 59 qui in esame, entrato in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73, e non è frutto di un intervento parlamentare;

il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11), e comma 7-quinquies, e dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera h).

Il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura il Governo di evitare forme di «intreccio» tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere, che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3166, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

segnalato come il provvedimento approvi il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendo inoltre il Fondo complementare tra le amministrazioni centrali competenti e individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse e il relativo profilo finanziario annuale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come gli interventi previsti a valere sul Fondo complementare incidano su numerose materie, in primo luogo rientranti negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela della concorrenza», «sistema contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

segnalato come le misure previste dal provvedimento coinvolgano inoltre specifici settori riconducibili ad ambiti di competenza legislativa statale, concorrente e residuale, quali la materia, di competenza legislativa statale esclusiva, «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «governo del territorio», «tutela della salute», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia, di competenza residuale regionale, agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

rilevata in tale contesto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previsto dall'articolo 1, comma 2-quater, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di assegnazione e i criteri di riparto delle risorse in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica, e del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal Fondo complementare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento dall'articolo 1, comma 2-quater, il quale demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di assegnazione e i criteri di riparto delle risorse in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del predetto decreto;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge, il quale affida a un decreto del Ministro dell'economia l'individuazione delle procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal Fondo complementare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del predetto decreto.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 59 del 2021, recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti:

premesso che l'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e che, quanto alla sua ripartizione il medesimo articolo 1:

al comma 2, lettera b), numero 1), destina 1.780 milioni di euro per il programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016»;

al comma 2, lettera c), numero 5), stanzia 1.000 milioni di euro a favore di interventi per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 gestite dalla società Strada dei parchi S.p.A.;

al comma 2, lettera c), numero 6), stanzia 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale oltre che alle infrastrutture gestite da ANAS;

al comma 2, lettera c), numero 12), e ai commi 2-quinquies e 2-sexies, che riguardano la Strategia Nazionale Aree interne, stanzia 300 milioni di euro con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;

al comma 2, lettera c), numero 13), destina 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma «Sicuro, verde e sociale», per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

al comma 2, lettera l), indirizza 210 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2024, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno;

al comma 2, lettera m), e ai commi da 3 a 5, che prorogano al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del cosiddetto «superbonus» per gli Istituti autonomi case popolari-IACP, si individuano gli oneri di copertura della misura e si prevede di riservare eventuali «risparmi» futuri alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione;

richiamate inoltre le disposizioni in materia di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (articolo 1, comma 2, lettera d)) e in materia di salute ambiente, biodiversità e clima, (articolo 1, comma 2, lettera e), e comma 7-ter),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del cosiddetto «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli automezzi da noleggio con conducente, i veicoli dedicati alla sharing mobility e alla mobilità sostenibile;

b) si valuti l'opportunità di reperire adeguate coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario e per il completamento della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione;

c) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziate e il relativo cronoprogramma;

d) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento all'esame approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

preso atto con favore di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato in prima lettura;

preso, altresì, atto con favore che l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), stanzia risorse nazionali complementari destinati agli interventi del PNRR relativi alle tecnologie satellitari e di economia spaziale pari a complessivi 800 milioni nel periodo 2022-2026;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11), stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 700 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing);

sottolineato che l'articolo 1, comma 2-bis, aggiunto al Senato, riserva alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota delle risorse destinate al rinnovo delle flotte di autobus e al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali;

evidenziato che l'articolo 2, che incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027, al comma 1-bis, aggiunto al Senato, destina una quota delle risorse come rifinanziate – 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 – alla costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera e), prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute con riferimento a programmi e interventi denominati: «salute, ambiente, biodiversità e clima», «verso un ospedale sicuro e sostenibile» e «ecosistema innovativo della salute»;

rilevato, altresì, che la lettera i) del richiamato comma 2 reca uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per gli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

in particolare, tale articolo, al comma 2, lettera h), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinarsi, per complessivi 1.203,3 milioni di euro negli anni dal 2021 al 2026, al finanziamento dei «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»;

la disposizione precisa che il 25 per cento di tali risorse è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

rilevato altresì che:

l'articolo 2 del provvedimento, al comma 1, incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi di euro per le annualità dal 2022 al 2031;

i successivi commi da 1-bis a 1-quater del medesimo articolo, introdotti dal Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma 1-bis, con apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

nello specifico, vengono destinati 15 milioni di euro per l'anno 2021 a investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie;

tali interventi, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 1-quater, devono essere attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166, approvato dal Senato);

apprezzate le finalità del provvedimento, il quale – destinando circa 30,6 miliardi al finanziamento del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR, e 15,5 miliardi al reintegro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a valere, in entrambi i casi, sullo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento il 22 aprile scorso – appare recepire le indicazioni formulate dal Parlamento, e in particolare dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, in occasione dell'esame del PNRR, in merito: a) all'opportunità di destinare uno spazio maggiore al «debito buono», volto a finanziare investimenti pubblici addizionali, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno o all'esterno del perimetro del PNRR; b) all'esigenza di reintegrare le risorse del FSC assorbite dal PNRR, sia per garantire l'addizionalità, rispetto alla legislazione vigente, degli interventi nelle aree del Mezzogiorno, sia per evitare nelle stesse aree la caduta degli investimenti al termine dell'attuazione del Piano, dovuta all'anticipo, ove non successivamente reintegrato, del FSC;

considerate, per quanto di competenza, le disposizioni che disciplinano il Piano nazionale per gli investimenti complementari, e in particolare:

l'articolo 1, comma 7, che ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del medesimo Piano di investimenti complementari;

l'articolo 1, comma 7-bis, che fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal PNRR ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede la revoca dei finanziamenti nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, nonché la riprogrammazione delle risorse resesi disponibili per effetto delle revoche sulla base di criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse;

l'articolo 1, comma 8, che subordina l'attuazione degli interventi di aiuto di Stato del Piano nazionale per gli investimenti complementari che sono soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla previa autorizzazione della Commissione europea, prevedendo altresì l'obbligo delle amministrazioni competenti di attuare gli interventi ricompresi nel medesimo Piano in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (does not significantly harm), sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

rilevata l'esigenza di rafforzare gli strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento in materia di ripartizione territoriale delle risorse complessive del PNRR, come integrate da quelle del Piano nazionale per gli investimenti complementari disciplinato dal provvedimento, con particolare riferimento alla quota di interventi aggiuntivi programmati rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente;

considerata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

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PARERE FAVOREVOLE

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