PDL 3163

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TURRI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BISA, BITONCI, BORDONALI, CANTALAMESSA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCENTINI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TOMASI, TONELLI, ZOFFILI

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente la disciplina dell'attribuzione, a titolo non oneroso, di beni immobili statali alle regioni e agli enti locali

Presentata il 15 giugno 2021

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Onorevoli Colleghi! – La legge 5 maggio 2009, n. 42, nel delegare il Governo alla disciplina del cosiddetto federalismo fiscale, ha stabilito, tra gli altri aspetti, i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio alle regioni e agli enti locali. Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, adottato in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge citata, ha individuato i beni statali che possono essere trasferiti a titolo non oneroso ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni e ne ha disciplinato il procedimento di attribuzione. In forza di questa disciplina, i livelli territoriali di governo hanno potuto beneficiare dell'attribuzione a titolo non oneroso anche di molti immobili statali dismessi, che hanno potuto valorizzare nell'interesse della propria comunità, nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa richiamata.
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010, al fine di evitare che la cessione comporti maggiori oneri per le casse erariali, ha previsto che, nel caso in cui il bene generi un'entrata per lo Stato, quest'ultimo riduce le risorse da destinare alle regioni o agli enti locali in misura pari alla riduzione delle entrate erariali. Questo meccanismo è giustificato dal fatto che, laddove la regione o il comune, acquisendo la proprietà del bene, subentrano nei contratti di locazione, questi enti, insieme al bene attribuito, conseguono anche una nuova entrata.
Tuttavia la disposizione appare intrinsecamente iniqua laddove, prima del trasferimento, la regione o l'ente territoriale stesso fosse conduttore dell'immobile e quindi pagasse il canone di locazione allo Stato. In tal caso, infatti, la regione o l'ente locale sarebbe tenuto a continuare a pagare allo Stato il canone annuale di locazione anche una volta diventato proprietario del bene. Questo comporta un aggravio eccessivo per l'ente che, non potendo alienare il bene e anzi dovendolo valorizzare, è al contempo penalizzato da un taglio di risorse.
La proposta di legge vuole porre rimedio a questa criticità.
L'articolo 1 esclude dalla riduzione dei trasferimenti erariali le regioni e gli enti locali che pagavano un canone allo Stato per la locazione del bene ad essi attribuito.
L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si procede alla riduzione di cui al primo periodo in riferimento ai beni che la Regione o l'ente locale utilizzava, verso pagamento di un canone di locazione allo Stato, prima del loro trasferimento».

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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