PDL 3158

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, BONIARDI, FANTUZ, GOBBATO, PRETTO, PICCOLO, LORENZO FONTANA, ZICCHIERI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, DARA, FIORINI, FOGLIANI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LUCCHINI, LUCENTINI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, SUTTO, TATEO, TONELLI, ZOFFILI

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa

Presentata il 10 giugno 2021

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia esporta una grande quantità di prodotti per la difesa destinati alle Forze armate di Stati che, però, hanno bisogno di disporre di personale capace di fornire un'adeguata consulenza e di assicurare un corretto addestramento per quanto concerne i mezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti.
I vertici militari di questi Stati clienti dell'industria nazionale dell'aerospazio e della difesa hanno, quindi, bisogno di personale con capacità organizzative dirigenziali, in grado di trasferire expertise a profitto delle locali organizzazioni militari.
L'esempio contemporaneo più eclatante è rappresentato dall'emirato del Qatar, a cui l'Italia garantisce, nell'ambito di accordi di cooperazione militare e di contratti stipulati con l'industria nazionale, la fornitura di un'intera flotta (sette navi e in prospettiva futura anche sottomarini) e l'addestramento in Italia degli equipaggi e dei piloti dell'aeronautica.
La presente proposta di legge mira a rendere disponibile, per l'impiego negli Stati amici e alleati che abbiano stipulato con il nostro Paese accordi di cooperazione nel settore della difesa e abbiano acquisito prodotti per la difesa «made in Italy», personale militare che abbia lasciato di recente il servizio attivo per svolgere compiti di addestramento, consulenza, affiancamento e supporto presso i comandi, i reparti e le scuole militari nonché presso le unità navali e aeree dei Paesi controparte.
L'obiettivo è assistere le Forze armate locali che, in molti casi, devono affrontare sfide quali i salti di qualità tecnologici, lo sviluppo di capacità navali d'altura, l'acquisizione di capacità aeree avanzate o terrestri complesse, ovvero che devono costituire ex novo specialità o specifiche competenze (subacquee, anfibie, di difesa aerea, aeronavali, di trasporto logistico, attinenti ai settori delle forze speciali, degli aeromobili, dell'aerorifornimento, della bonifica di ordigni esplosivi, della guerra elettronica o della cyber defense).
Già attualmente il personale militare di alcune Forze armate straniere è istruito e addestrato in strutture italiane, come la Scuola di volo internazionale, che impiega i velivoli M-345 e M-346 ed è nata a seguito della collaborazione dell'Aeronautica militare e della società Leonardo, o alcune infrastrutture della Marina militare e dell'Esercito.
La presente proposta di legge mira ad aggiungere a questi strumenti già esistenti la possibilità di mettere a disposizione degli Stati amici e alleati personale militare da utilizzare in loco, con funzioni definite nell'ambito di accordi bilaterali, con costi a carico dei medesimi Stati, che potrebbero rientrare nei pacchetti logistico-addestrativi sottoscritti dai clienti o acquisiti nell'ambito degli accordi di cooperazione.
Il personale qualificato sarebbe reperito, su base volontaria, attingendo al vasto bacino dei militari che hanno cessato senza demerito il servizio, e che hanno lasciato le Forze armate congedandosi dopo aver acquisito competenze specifiche e specialistiche e maturando un'esperienza operativa e professionale significativa.
Si tratta dei militari transitati in ausiliaria, che hanno, quindi, raggiunto l'età pensionabile lasciando le Forze armate da pochi anni, e degli ufficiali posti in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), molto qualificati, con una vasta esperienza in incarichi di comando e dirigenziali, che trascorrono in questo status gli ultimi anni prima del pensionamento, restando a carico dell'amministrazione della difesa con una minima riduzione di stipendio (5 per cento), ma senza ricoprire alcun incarico.
Il personale in ARQ potrebbe, in particolare, assicurare soggetti validi da inserire anche a lungo termine (dopo aver terminato il periodo di ARQ) negli stessi Stati acquirenti di prodotti e tecnologie italiani con il ruolo di docenti presso le accademie militari o le scuole di formazione, di ufficiali di collegamento, di consulenti specializzati o di consiglieri militari a livello di stati maggiori e di comandi.
I vantaggi offerti dallo sviluppo di una simile capacità – simile a quella già assicurata con personale militare, ex militari e personale a contratto dalle principali potenze competitrici dell'Italia nel mercato dell'aerospazio e della difesa – sono evidenti.
Diventerà possibile affiancare o sostituire personale militare in servizio attivo già dislocato presso le Forze armate di Stati esteri nell'ambito di missioni di assistenza e cooperazione già finanziate dalle deliberazioni annuali relative alle missioni all'estero. Sarà, altresì, favorito il consolidamento delle relazioni con gli Stati amici e alleati, sostenendo la penetrazione all'estero dell'industria nazionale e rendendo più incisiva l'influenza politica, militare, economica e culturale italiana in diverse aree del mondo.
Sono prevedibili, inoltre, ricadute positive per il «made in Italy» anche in ambiti merceologici diversi dall'aerospazio e dalla difesa, con benefìci complessivi per tutto il nostro sistema Paese.
Sarà, infine, possibile impiegare personale qualificato in compiti ben retribuiti e a favore degli interessi nazionali, evitando la dispersione di soggetti le cui qualifiche, professionalità, addestramento ed esperienza hanno richiesto ingenti investimenti pubblici.
La presente proposta di legge è composta da sette articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità della legge, specificando anche le categorie del personale che potrebbe essere richiamato per essere impiegato in attività discendenti da rapporti di cooperazione nel settore della difesa o di cessione di materiali di armamento posti in essere dall'Italia con Paesi che hanno stipulato accordi di cooperazione.
Gli articoli 2 e 3 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 886 e 909 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per estendere l'ambito di impiego volontario del personale in ausiliaria o in ARQ ai casi previsti dall'articolo 1.
L'articolo 4 modifica l'articolo 993 del citato codice dell'ordinamento militare per ampliare le fattispecie del richiamo in servizio in modo da comprendere quelle derivanti dalle esigenze determinate dagli accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa o dai contratti che regolano la fornitura di materiali di armamento.
L'articolo 5 disciplina il trattamento economico applicabile, facendo riferimento alle norme del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 per i gruppi II, III e IV dell'allegata tabella A. Viene, altresì, precisato che l'impiego effettivo del personale richiamato in servizio ai sensi della legge è subordinato alla disponibilità dello Stato ricevente a provvedere alla copertura degli oneri conseguenti.
L'articolo 6 dispone che al personale richiamato in base alla legge si applichino le norme penali previste dall'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, in quanto compatibili, salva diversa intesa con gli Stati interessati. L'articolo 7, infine, autorizza il Governo ad apportare al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Allo scopo di promuovere le esportazioni delle imprese operanti nei settori aerospaziale e della difesa, di consolidare la loro posizione nei mercati internazionali e di ampliare gli ambiti di cooperazione con gli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa, anche per quanto concerne i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, previsti dall'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Governo è autorizzato a disporre il richiamo in servizio e l'impiego su base volontaria del personale di cui agli articoli 886 e 909 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, come da ultimo modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge.
2. Il personale richiamato in servizio ai sensi del comma 1 svolge compiti di addestramento, consulenza, affiancamento e supporto presso i Ministeri della difesa, i comandi militari, i reparti e le unità navali militari e le scuole militari degli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa, di cui all'articolo 537-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 886 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al comma 1 dell'articolo 886 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale personale può essere richiamato in servizio e impiegato su base volontaria per esigenze del Ministero della difesa derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-ter».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 909 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Il comma 6 dell'articolo 909 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, comprese quelle derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, inclusi quelli di cui all'articolo 537-ter, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. All'articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il richiamo in servizio può essere disposto anche in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-ter»;

b) al comma 4, le parole: «, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza» sono soppresse.

Art. 5.
(Trattamento economico applicabile)

1. Al personale richiamato in servizio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applica il trattamento economico previsto per il personale militare dei gruppi II, III e IV indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
2. L'impiego effettivo del personale richiamato in servizio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 è subordinato alla disponibilità dello Stato estero presso cui il personale stesso è impiegato a provvedere alla copertura degli oneri conseguenti.

Art. 6.
(Norme penali applicabili)

1. Al personale richiamato in servizio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano le norme dell'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, in quanto compatibili, fatta salva diversa intesa con lo Stato estero presso cui il personale stesso è impiegato.

Art. 7.
(Norme finali)

1. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

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