PDL 3143

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3143

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VILLANI, NAPPI, MICILLO, GRIMALDI, DEL MONACO, MANZO, BARBUTO, IANARO, GIORDANO, DEL SESTO, BUOMPANE, IORIO, MARAIA, DI LAURO, DI SARNO, MAGLIONE, CASO, LOREFICE, SPORTIELLO, MAMMI', MISITI, PENNA, PROVENZA, RUGGIERO

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nonché per la rimozione delle barriere alla comunicazione e per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva

Presentata il 27 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce con l'obiettivo di promuovere e disciplinare l'uso della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), quali strumenti per la rimozione delle barriere alla comunicazione a carico delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, compresi i deficit di comunicazione e di linguaggio esistenti nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie.
La ratio della normativa è il raggiungimento della piena inclusione delle persone sorde e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione colmando, con una legge di civiltà e di uguaglianza che garantisce finalmente i diritti dei cittadini sordi, il vuoto normativo dell'Italia che, nell'ambito dell'Unione europea, è rimasta l'unico Paese a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni.
La presente proposta di legge si conforma, quindi, alle disposizioni internazionali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (aperta alla ratifica e all'adesione degli Stati a partire dal 30 marzo 2007) e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
In Italia le persone sorde sono circa 5 milioni, di cui almeno 60.000 sordi prelinguali. Una delle difficoltà maggiori per le persone nate sorde o che perdono l'udito entro i primi anni di vita è, ovviamente, l'acquisizione della lingua parlata, con una conseguente maggiore difficoltà per quanto concerne il loro inserimento sociale. Ciò nonostante, per i non udenti è forte, come lo è per le persone udenti, il desiderio di comunicare con i propri simili e a tale fine risulta di fondamentale importanza proprio la LIS. Essa presenta tutte le caratteristiche di una lingua (articolazione, composizione, grammatica e sintassi) e facilita il percorso scolastico e l'integrazione sociale dei sordi ma anche dei sordociechi, nella sua variante costituita dalla LIS tattile. Essa è, dunque, una forma di comunicazione che utilizza un sistema complesso e codificato di segni con le mani, di espressioni del viso e di movimenti del corpo prevedendo, dunque, una combinazione di aspetti verbali, espressi con i segni delle mani, e di aspetti non verbali, mediante i quali il messaggio viene espresso con il corpo e percepito con la vista.
La principale differenza rispetto alla lingua parlata è che la LIS non utilizza i suoni per esprimere un concetto, ma un insieme di segni e di espressioni facciali. Ad esempio, il tono della voce è sostituito da un'espressione del viso: c'è un'espressione per le domande dirette, una per gli imperativi e una per le frasi relative. I verbi non si coniugano in base al tempo, ma concordano sia con il soggetto che con l'oggetto.
Nel mondo ci sono oltre 72 milioni di persone sorde e non tutte comunicano attraverso la stessa lingua: ci sono, infatti, lingue dei segni diverse nei vari Paesi. Generalmente, così come accade per le lingue vocali, le lingue dei segni variano in base al Paese in cui vengono utilizzate: in Italia c'è la LIS, in Francia c'è la lingua dei segni francese (LSF), negli Stati Uniti d'America c'è la lingua dei segni americana (ASL) e così via. In alcuni casi possono esistere più lingue dei segni in uno stesso territorio: in Spagna, ad esempio, esiste sia la lingua dei segni catalana (LSC) che la lingua dei segni spagnola (LSE).
Negli ultimi anni è stata creata una lingua dei segni internazionale denominata «gestuno», per facilitare la comunicazione tra persone sorde provenienti da Paesi diversi nell'ambito dei congressi organizzati dalla Federazione mondiale dei sordi. Tuttavia, questa forma di comunicazione è stata utilizzata solo poche volte, senza assumere mai le caratteristiche di una lingua riconosciuta a livello mondiale.
Nel nostro ordinamento, l'articolo 3 della Costituzione dispone la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, prevedendo che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l'audiologia, la pedagogia e la logopedia nonché nelle tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società. A partire dagli anni settanta del secolo XX, inoltre, è intervenuto un cambiamento nel modo di affrontare la disabilità, che è culminato in un nuovo approccio a tale tema.
Il completo inserimento delle persone portatrici di disabilità nella vita sociale e il ripristino in loro favore di uguali condizioni di partenza, che costituiscono un irrinunciabile diritto di ogni cittadino, sono, per fortuna, ormai princìpi generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni dei principali Paesi.
La presente proposta di legge promuove il principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, compresi i deficit di comunicazione e di linguaggio e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione da utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.
La LIS ha avuto un riconoscimento a livello di Unione europea con due risoluzioni del Parlamento europeo, quella del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e quella del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998. Inoltre, con la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura resa a Salamanca il 15 maggio 2001, all'articolo 21 si prevede che le politiche educative devono tenere conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi, ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari.
La presente proposta di legge non intende, inoltre, trascurare la situazione dei cosiddetti «oralisti» e le conseguenze fortemente invalidanti derivanti dal ritardo di una corretta, precoce e appropriata diagnosi di sordità e di un adeguato percorso riabilitativo: i dati esistenti, infatti, confermano che, se non si interviene in modo precoce, al deficit sensoriale si associano spesso altre disabilità di varia natura (affettive, relazionali e cognitive, con conseguente emarginazione).
L'approvazione della presente proposta di legge colmerebbe un vulnus normativo e aprirebbe la strada verso il pieno riconoscimento della LIS e il suo conseguente utilizzo in tutti gli ambiti di interesse sociale, compreso l'uso in ambito giudiziario e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.
La presente proposta di legge, che è composta da dodici articoli, ha, in conclusione, l'obiettivo di individuare gli strumenti fondamentali per rimuovere le barriere linguistiche, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e di promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva in genere.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in armonia con i princìpi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS) tattile, la rimozione delle barriere alla comunicazione, nonché l'inclusione e l'integrazione sociali delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, compresi i deficit di comunicazione e di linguaggio esistenti nei disturbi generalizzati dello sviluppo.
2. La Repubblica promuove, inoltre, la prevenzione e la cura dei deficit uditivi e la diffusione di ogni tecnologia volta a favorire l'accesso ai servizi, all'istruzione e alla comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.
3. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la presente legge reca disposizioni per:

a) promuovere il riconoscimento della LIS e della LIS tattile, in armonia con i princìpi della libertà di scelta e di non discriminazione, quale forma di integrazione sociale e culturale tra persone udenti, persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, nonché promuovere l'oralismo basato sull'importanza dell'espressione verbale e della lettura delle labbra;

b) rimuovere ogni ostacolo alla diffusione e all'utilizzo della LIS e della LIS tattile per l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati;

c) favorire la partecipazione di tutte le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie alla vita sociale, culturale e politica della comunità;

d) promuovere la piena realizzazione del diritto alla comunicazione e all'accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere;

e) garantire l'adozione di interventi e di strumenti per la prevenzione e per la cura della sordità, della sordocecità e della disabilità uditiva in genere;

f) garantire l'accesso delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere ai servizi pubblici erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti e ai servizi sanitari, di pronto soccorso e socio-sanitari, attraverso l'utilizzo di canali comunicativi, linguistici e tecnologici adeguati;

g) favorire, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle competenze degli enti locali, la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere nonché il perseguimento dei successivi obiettivi di istruzione, promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie e nei percorsi di formazione professionale e universitaria;

h) favorire l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, utilizzando forme di comunicazione e di informazione adeguate;

i) promuovere le pari opportunità e la possibilità di accesso nei luoghi di lavoro delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 2.
(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere in merito ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce, altresì, che le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, allo scopo di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà costituzionali e, in particolare, il libero sviluppo della loro personalità, la loro formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il loro diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera disuguale, direttamente o indirettamente, quando esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati.

Art. 3.
(Figure professionali)

1. La Repubblica riconosce le figure professionali dell'interprete della LIS e dell'interprete della LIS tattile quali professionisti specializzati nella traduzione e nell'interpretazione, rispettivamente, della LIS e della LIS tattile, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non condividono la conoscenza di tali lingue, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete della LIS e di interprete della LIS tattile di cui al comma 1 e sono, altresì, stabilite le disposizioni transitorie per coloro che esercitano le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Interventi e ambiti di applicazione)

1. Per realizzare la piena integrazione e inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e la promozione del diritto all'informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione, sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, la Repubblica favorisce e sostiene:

a) la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole di ogni ordine e grado, mediante la promozione di accordi con le regioni per lo sviluppo di attività di sostegno, di servizi specialistici e ausili tecnologi innovativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze degli enti locali;

b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il supporto agli studenti sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere mediante servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o misura idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie;

c) il ricorso all'uso della LIS, della LIS tattile e delle nuove tecnologie nell'ambito dei percorsi formativi professionali, della comunicazione istituzionale e dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali, anche istituendo sportelli in materia di LIS e di LIS tattile che garantiscano la presenza delle figure professionali qualificate di cui all'articolo 3;

d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, in particolare, con la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di telegiornali e di programmi televisivi culturali o di interesse generale, dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS, volti a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi;

e) lo svolgimento di manifestazioni culturali e di eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS, della LIS tattile e di altri supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione dei contenuti culturali alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 1 e di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.
3. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove adeguate campagne di comunicazione.

Art. 5.
(Misure per la prevenzione, la cura, la diagnosi precoce, l'inclusione sociale e il sostegno psicologico)

1. La Repubblica promuove l'uso di tutti gli strumenti idonei a prevenire, a identificare e a curare precocemente la sordità, la sordocecità e la disabilità uditiva in genere, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica, la protesizzazione precoce con protesi digitali e mediante tecniche di riabilitazione e logopedia e, in generale, ogni intervento diagnostico precoce abilitativo e riabilitativo in favore dei bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. La Repubblica garantisce, altresì, la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, promuovendo l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo della lingua italiana parlata e della LIS, la diffusione di sistemi di sottotitolazione, di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile e di ogni altra azione volta alla piena autonomia, all'integrazione e alla realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle stesse persone e delle loro famiglie.
3. La Repubblica promuove, inoltre, interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità, sordocecità o disabilità uditiva in genere, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 6.
(Programmazione delle attività)

1. Con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le azioni attraverso le quali garantire l'attuazione della presente legge, mediante la predisposizione di un programma delle attività, con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere. Con il medesimo decreto sono stabiliti, inoltre, i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 12.

Art. 7.
(Scuola, università e ricerca)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere che hanno optato per tali lingue, nonché l'accesso a modelli educativi che promuovono il bilinguismo della lingua italiana parlata e della LIS e l'oralismo, in base alla libera scelta degli studenti sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie.
3. I piani di studio possono comprendere l'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative da parte degli studenti, facilitando l'inclusione sociale degli studenti sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere, secondo i valori di uguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
4. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, nonché per i ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete della LIS e della LIS tattile, il Ministero dell'istruzione individua, sentite le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professioni e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.
5. La Repubblica garantisce l'accessibilità dell'istruzione universitaria e post universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche o di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordocieco e con disabilità uditiva in genere.
6. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post-lauream, sono promossi l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 8.
(Arte, cultura e tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti favoriscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, ricreativi e sportivi, attraverso i servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile e la sottotitolazione degli stessi.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono, in particolare, iniziative finalizzate a far conoscere e a rendere fruibile il patrimonio culturale alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, quali la formazione del personale, visite guidate in LIS e in LIS tattile, le videoguide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, le applicazioni tecnologiche e ogni sistema atto a migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 9.
(Inclusione lavorativa)

l. La Repubblica favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e possibilità di accesso negli ambienti di lavoro, nei corsi di formazione e di aggiornamento e in ogni ambito della vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 10.
(Trasporti)

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e di contatto con il pubblico, adottando le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse anche nella LIS e siano sottotitolate.

Art. 11.
(Partecipazione alla politica)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, attraverso l'utilizzo della LIS, di strumenti di sottotitolazione, nonché di ogni altro strumento adeguato.

Art. 12.
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, a tale fine, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

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