PDL 3141

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3141

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLO, BRUNO, BUOMPANE, CANCELLERI, CATALDI, DEL MONACO, DEL SESTO, GRIMALDI, GRIPPA, MANZO, MARTINCIGLIO, NAPPI, SCERRA, VILLANI

Disposizioni per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari di debito diffusi tra il pubblico in misura rilevante, in caso di fallimento dell'emittente che abbia esercitato abusivamente attività di raccolta del risparmio

Presentata il 27 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si prefigge di garantire un adeguato ristoro ai soggetti truffati da società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, come, per citare un solo esempio, è accaduto in occasione del fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar Spa.
Sono, infatti, migliaia gli obbligazionisti che sono stati truffati e che ancora stanno attendendo un risarcimento. Per tale ragione, la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, dispone l'accesso ai benefìci garantiti dal Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) anche per i risparmiatori persone fisiche (o i loro successori, coniuge, convivente more uxorio, parenti entro il secondo grado) che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria o bancaria, iscritte nell'elenco della Commissione nazionale per le società e la borsa e dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato previsto dall'articolo 130 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.
La misura dell'indennizzo è stabilita nel 30 per cento del costo di acquisto fino a un massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, a condizione che un giudice o un arbitro per le controversie finanziarie abbia riconosciuto con sentenza che il risparmiatore ha subìto un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, o in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o di informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Per tali fini, il FIR è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli indennizzi del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono concessi anche ai risparmiatori persone fisiche o ai loro successori mortis causa, o al coniuge, al soggetto legato da unione civile, al convivente more uxorio o ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato previsto dall'articolo 130 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o le medesime società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso degli strumenti finanziari, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo degli accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che il risparmiatore abbia subìto un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritieri, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o di informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. È comunque escluso dall'importo dell'indennizzo l'ammontare di eventuali risarcimenti dei danni ricevuti a seguito delle sentenze e delle decisioni arbitrali favorevoli.
3. La dotazione del FIR è incrementata di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economica e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la disciplina di funzionamento del FIR, nonché della segreteria e della Commissione tecnica del medesimo Fondo. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande di indennizzo, di esame delle domande e di ammissione all'indennizzo. La Commissione tecnica del FIR, al fine di garantire il corretto esame delle domande e il corretto calcolo degli importi da escludere ai sensi del secondo periodo del comma 2, può acquisire d'ufficio le sentenze e le decisioni arbitrali di cui al medesimo comma 2.

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