PDL 3140

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3140

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, DEL BARBA, NOBILI

Introduzione di una dote in favore dei giovani per la promozione dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale

Presentata il 26 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge persegue la finalità di promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani e di favorire il loro accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale mediante la previsione di adeguati strumenti finanziari in favore dei giovani medesimi.
Un Paese che non investe sui giovani è un Paese senza futuro. Nel nostro Paese, per la prima volta dal 1861, il numero della popolazione con più di 60 anni di età ha superato quella con meno di 30 anni. All'interno della fascia dei giovani, il blocco generazionale che va da 0 a 14 anni di età è il penultimo dei sei presi in considerazione, con un calo delle nascite, cominciato nel 1970, lento e inarrestabile. Dal 1991 a oggi, i giovani sono diminuiti dell'11,2 per cento mentre gli anziani sono cresciuti del 7,6 per cento. L'analisi elaborata dall'Istituto di studi e ricerca Cattaneo descrive un Paese che invecchia inesorabilmente e segnala l'urgenza di mettere in campo iniziative politiche strutturali e di lungo periodo contro la cosiddetta «desertificazione giovanile».
Nonostante tale urgenza, il nostro Governo ha deciso di occuparsi degli anziani e non dei giovani. Nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ad esempio, non sono state previste misure, né quantitative né qualitative, per il sostegno delle nuove generazioni non intervenendo per arginare la diminuzione delle nascite, per rinforzare il sistema di istruzione e formazione e per creare nuovi posti di lavoro.
In Europa, diversi Stati hanno mostrato una grande attenzione al futuro dei loro giovani, intervenendo con una serie di misure ad hoc. La Germania, ad esempio, ha compensato la denatalità prevedendo ingenti investimenti nella formazione, nella ricerca e nello sviluppo, nonché nelle politiche attive del lavoro. In Italia, invece, si rischia un grave abbassamento della preparazione media degli studenti, soprattutto al sud.
Il decimo rapporto «Melbourne Mercer Global Pension Index» rileva che il nostro sistema pensionistico, nel medio e lungo periodo, non sarà sostenibile perché è collegato ad asset e a politiche pubbliche rispetto ai quali c'è molta confusione e spregiudicatezza e nessuna risposta concreta: dinamica del debito pubblico, andamento demografico e della natalità, partecipazione al mercato del lavoro, investimenti su scuola e università.
Il Governo ha preferito modificare la cosiddetta «riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e concedere un sussidio scollegato da qualsiasi forma di reddito e ha deciso di farlo attraverso un deficit di bilancio che farà gravare il peso enorme del debito pubblico proprio sulle nuove generazioni.
Oggi la vera emergenza che dobbiamo affrontare è quella della citata desertificazione giovanile e un Governo che ha a cuore il futuro del Paese ha l'obbligo di occuparsene.
L'inclusione finanziaria è, ormai, un fattore unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale. Per i giovani riveste grande importanza l'opportunità di accedere al credito bancario per affrontare in modo autonomo il proprio percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.
È necessario, dunque, prevedere politiche che agevolino l'accesso al credito da parte dei giovani, ai fini dell'apprendimento e dell'approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.
In questo senso, la presente proposta di legge, come già esposto, ha la finalità di promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani e di favorire il loro accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale. L'attuazione di tali finalità è assicurata mediante l'istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Fondo per il credito ai giovani, un fondo a capitalizzazione gestito dallo stesso Istituto con investimenti a basso rischio assicurando la tutela del capitale investito.
Possono beneficiare delle risorse del Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni. Ad essi è intestato un conto individuale vincolato, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo formativo con la frequenza per almeno cinque di istituti scolastici situati nel territorio nazionale.
Il conto è alimentato da un contributo dello Stato pari a un minimo di 9.000 euro per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro e pari a un massimo di 18.000 euro per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro.
L'Agenzia nazionale per i giovani provvede al recepimento delle richieste di accesso al Fondo e autorizza, di concerto con l'INPS, l'erogazione delle risorse dello stesso Fondo dopo aver verificato i requisiti di accesso dei soggetti richiedenti. Essa verifica, altresì, che tali risorse siano erogate per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 6 della presente proposta di legge.
Ciascun soggetto beneficiario, al compimento del diciottesimo anno di età, può disporre del capitale presente sul conto, decidendo l'importo e la strategia di impiego del medesimo capitale, a condizione di usufruirne per l'avvio di attività professionali o imprenditoriali nel territorio nazionale, per l'aumento del capitale di rischio di piccole o medie imprese, per l'apertura di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, per l'acquisto di forme di pensione private a capitalizzazione o di polizze assicurative sulla vita, per le spese relative alla frequenza di corsi universitari quali master di primo o di secondo livello, di corsi di lingue straniere, di corsi extra-universitari, di corsi post universitari, di corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca e per le spese relative alle tasse universitarie, al vitto e all'alloggio nonché al materiale didattico, sostenute in Italia o all'estero, e per il finanziamento di esperienze di volontariato e di cooperazione allo sviluppo sia in Italia sia all'estero.
Qualora il soggetto beneficiario intenda posticipare l'accesso al conto, il capitale presente sullo stesso conto è investito secondo le modalità stabilite dall'INPS, ferma restando la chiusura del conto al compimento del trentacinquesimo anno di età.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani e a favorire il loro accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per il credito
ai giovani)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo per il credito ai giovani, di seguito denominato «Fondo», destinato all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Soggetti beneficiari del Fondo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ai soggetti nati nel territorio nazionale e ai cittadini italiani che hanno adempiuto all'obbligo formativo mediante la frequenza per almeno cinque anni di istituti scolastici situati nel medesimo territorio nazionale è intestato un conto individuale vincolato, di seguito denominato «conto».

Art. 4.
(Finanziamento del conto)

1. Il conto è finanziato da un contributo dello Stato pari a un minimo di 9.000 euro per i soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro e pari a un massimo di 18.000 euro per i soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro.

Art. 5.
(Gestione del Fondo)

1. L'INPS costituisce il Fondo come fondo a capitalizzazione e ne cura la gestione mediante investimenti a basso rischio assicurando la tutela del capitale investito.

Art. 6.
(Utilizzo del conto)

1. Al compimento del diciottesimo anno di età, il soggetto beneficiario può disporre del capitale presente sul conto, decidendo in modo autonomo l'importo e la strategia di impiego del medesimo capitale, a condizione di usufruirne per le seguenti finalità:

a) l'avvio di attività professionali o imprenditoriali nel territorio nazionale;

b) l'aumento del capitale di rischio di piccole o medie imprese;

c) l'apertura di mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione;

d) l'acquisto di forme di pensione private a capitalizzazione o di polizze assicurative sulla vita;

e) la frequenza di corsi universitari quali master di primo o di secondo livello, di corsi di lingue straniere, di corsi extra-universitari, di corsi post universitari di corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca; il pagamento delle spese sostenute in Italia e all'estero relative alle tasse universitarie, al vitto e all'alloggio nonché al materiale didattico;

f) il finanziamento di esperienze nei settori del volontariato e della cooperazione allo sviluppo in Italia e all'estero.

2. In caso di progetti sottoscritti da due o più soggetti beneficiari del Fondo relativi alle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e f) del comma 1, l'INPS prevede un aumento pari al 20 per cento dell'importo del capitale del conto destinato a tali finalità.
3. Se il soggetto beneficiario decide di posticipare l'accesso del conto, il capitale presente sul medesimo conto è investito ai sensi dell'articolo 5, ferma restando la chiusura del conto al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Art. 7.
(Compiti dell'Agenzia nazionale
per i giovani)

1. L'Agenzia nazionale per i giovani provvede al recepimento delle richieste di accesso al Fondo e autorizza, di concerto con l'INPS, l'erogazione delle risorse del medesimo Fondo dopo aver verificato i requisiti di accesso dei soggetti richiedenti.
2. L'Agenzia nazionale per i giovani verifica, altresì, che le risorse del Fondo siano erogate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il personale dell'Agenzia nazionale per i giovani è incrementato di 50 unità assunte con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse finanziarie assegnate all'Agenzia nazionale per i giovani sono incrementate di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 8.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante la revisione delle spese fiscali indicate nell'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

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