XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 313-A
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MELONI, CIRIELLI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI
Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici
della proprietà della Banca d'Italia
Presentata il 23 marzo 2018
(Relatrice: RUGGIERO )
NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 9 luglio 2019, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
TESTO
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TESTO
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Art. 1. |
La Commissione propone la reiezione della proposta di legge. |
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale, stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141. Il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici. |
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2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle quote di cui al comma 1 del presente articolo. |
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Art. 2. |
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1. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono abrogati. |