PDL 3131

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3131

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANICHELLI

Disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio

Presentata il 24 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – I servizi finanziari sono interessati da una trasformazione globale derivante della cosiddetta «quarta rivoluzione industriale», orientata fortemente all'innovazione resa possibile dal rinnovamento tecnologico che si è concretizzato in nuovi modelli, in grado di produrre effetti determinanti sui mercati finanziari, sulle istituzioni e sull'offerta dei servizi. A tale proposito, il nostro Paese, sia nel passato che di recente, ha avuto troppo spesso un approccio conservativo, che ha depresso l'innovazione nel settore della finanza, inducendo le start-up e le imprese del comparto a indirizzarsi verso altri Paesi europei culturalmente più avanzati sotto questo aspetto. In tale ambito, la forza e la rapidità con cui le tecnologie digitali influenzano i comportamenti individuali anche nel settore della finanza rappresentano un processo inarrestabile e spingono le imprese già operanti nel mercato a incrementare gli investimenti nelle attività tecnologiche applicate alla finanza. In questo scenario, le valute virtuali sono nate come uno strumento alternativo a disposizione delle persone e possono rappresentare un'opportunità favorevole e condivisibile come mezzo di pagamento nel panorama tecnologico in rapida evoluzione, in grado di contribuire al benessere dei cittadini e allo sviluppo economico anche nel settore finanziario, a condizione che sia definita una cornice normativa «sostenibile» per il loro utilizzo e tenendo conto, al contempo, dell'intrinseca differenza rispetto a quanto ad oggi esistente. A tale fine, la presente proposta di legge intende definire un quadro regolatorio chiaro, considerando che, in Italia, il fenomeno delle valute virtuali, iniziato nel 2009 (con l'introduzione del bitcoin, che ha assunto considerevoli dimensioni), è stato preso in considerazione solo marginalmente dal punto di vista legislativo, consentendo ad altri Paesi, non solo europei (che hanno già previsto specifiche normative), di accrescere i livelli di competitività nell'industria della finanza e dei servizi offerti attraverso lo sviluppo delle tecnologie digitali.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, prevede, quindi, il riconoscimento fiscale delle valute virtuali, attraverso l'adozione di definizioni non contraddittorie tra i diversi ambiti regolatori, sia tributari, che contabili, di facile applicabilità, come già previsto dai principali Stati membri dell'Unione europea. A tale fine, risulta indispensabile fornire una definizione chiara di cosa si intenda con il termine di valute virtuali, superando l'attuale confusione determinata dall'uso di termini diversi, quali valute virtuali, criptovalute, cripto attività e token, individuando un genus unitario: l'unità matematica. Il comma 2 modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, stabilendo che rientrano all'interno delle definizioni soggette a vigilanza i prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e, viceversa, ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale. Si stabilisce inoltre che, per valuta virtuale, si intende una rappresentazione di valore digitale che non è necessariamente emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Si dispone, altresì, che tra i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 rientrano, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa. Nell'ambito delle misure di semplificazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, si prevede che fra gli indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione rientrano anche: i servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di 150 euro e i servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro. Il comma 4 del medesimo articolo 1 introduce l'articolo 7-bis della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di plusvalenze per le valute virtuali possedute alla data del 30 ottobre 2020, stabilendo che può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6 previsti dallo stesso articolo 7-bis.
L'articolo 2 della presente proposta di legge, in attesa che si compia il percorso avviato a livello europeo (e che al contempo si chiarisca anche a livello definitorio la portata delle diverse fattispecie delle valute virtuali) introduce un'apposita normativa che, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e della normativa in materia di monitoraggio fiscale, permetta agli operatori del settore, al pari dei titolari di valute virtuali, di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo. Più specificatamente, si prevedono modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per stabilire espressamente l'imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere. In considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non è attribuita alcuna rilevanza al concetto di «prelievo» ed è prevista la rilevanza fiscale delle sole operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere. Viene poi stabilito, in continuità con l'impostazione del citato testo unico in materia di valute estere, che l'imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui, disciplinata con criteri analoghi a quelli già adottati in riferimento ai metalli preziosi. La determinazione della plusvalenza imponibile è prevista anche nel caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o nel caso di un valore di acquisto soggetto a tassazione. Inoltre, il medesimo articolo 2 prevede modifiche in materia di monitoraggio fiscale, chiarendo che, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e per i depositi all'estero, il mancato obbligo di monitoraggio sia consentito nel caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Si stabilisce, inoltre, ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell'amministrazione finanziaria. In considerazione della non imponibilità ai fini dell'IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d'imposta, si chiarisce che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione.
In conclusione, le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si reputano necessarie e urgenti in relazione ai processi di rivoluzione tecnologica e digitale che interessano il settore della finanza, nei confronti dei quali il nostro Paese sconta ritardi e arretratezze culturali non più accettabili, considerato che le opportunità legate alle valute virtuali regolamentate possono accrescere il livello di sviluppo e di competitività dei servizi offerti, garantendo crescita, trasparenza e occupazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e trattamento fiscale
delle valute virtuali)

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si definisce «unità matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificata dal comma 2 del presente articolo, è una forma di unità matematica.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

2) la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

«qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

b) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

c) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non superi il valore di 150 euro;

5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro».

3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese le unità matematiche».
4. Dopo l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali) – 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del medesimo comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 30 novembre 2021 di cui al comma 2. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».

Art. 2.
(Disciplina fiscale e monitoraggio
delle valute virtuali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera c-ter), dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono inserite le seguenti: «di valute virtuali,» e dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne le valute virtuali, solo l'operazione che comporta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere e si considera cessione a titolo oneroso»;

1.2) alla lettera c-quater), dopo la parola: «valute,» sono inserite le seguenti: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono inserite le seguenti: «di valute virtuali,»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «nonché le valute» sono inserite le seguenti: «, le valute virtuali»;

3) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini di cui al periodo precedente, avendo riguardo al cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

b) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri del citato articolo 67, comma 1-ter, del medesimo testo unico. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente, il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro».
3. Dopo il comma 18-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

«18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali».

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