PDL 3130

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3130

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISITI

Disposizioni per l'accreditamento delle strutture e dei professionisti di eccellenza sanitaria e istituzione del Registro nazionale delle eccellenze sanitarie

Presentata il 24 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Il concetto di qualità applicato alla sanità, secondo Donabedian, è rappresentato dal «rapporto tra i miglioramenti di salute ottenuti e i miglioramenti massimi raggiungibili sulla base delle conoscenze più avanzate e delle risorse disponibili», e tali miglioramenti portano necessariamente a confrontarci con la definizione latina di «excellere», quella che l'enciclopedia Treccani applica all'essere superiore agli altri o superiore alle altre cose dello stesso genere. In pratica, identifica la qualità di chi o di ciò che è migliore e, quindi, superiore. È proprio sulla base del riconoscimento di questo assioma, che desidero porre l'attenzione sul percorso di accreditamento, in ambito sanitario, dell'eccellenza. Ma il problema è capire cosa sia davvero «eccellenza» e come riconoscerla, senza essere fuorviati dal marketing ormai entrato nel mondo delle aziende sanitarie. Bisogna, invece, guardare ai criteri oggettivi che permettono la formulazione di un giudizio sul funzionamento di una struttura sanitaria pubblica o privata. Oggi, fra i criteri riconosciuti, vi sono quelli dell'accreditamento istituzionale e della certificazione ISO, che garantiscono il rispetto dei requisiti legislativi nazionali e regionali, ma tale certificazione non sempre è in grado di focalizzare l'attenzione sulla componente professionale. È del tutto innegabile l'esistenza di una differenza reale tra un centro specialistico e un altro, tra un'azienda ospedaliera e un'altra e tra un professionista e un altro, differenze che incidono sicuramente sull'offerta sanitaria e sui livelli di cura che devono sempre e comunque essere garantiti a tutti i cittadini, in qualsiasi zona del Paese.
Per questo, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di diffondere la cultura dell'eccellenza come strumento del continuo miglioramento della qualità offerta dal Servizio sanitario nazionale. È dall'esperienza altrui che bisogna lanciare le basi per spingere le associazioni specialistiche a dotarsi di un'autoregolamentazione, al fine di dare al cittadino la certezza di un servizio sanitario in continuo miglioramento, attraverso la flessibilità di strumenti che cambiano in funzione del progresso scientifico e dell'acquisizione di nuove conoscenze, anche alla luce dello storico ritardo accumulato dal nostro Paese in confronto ai Paesi anglosassoni, in particolare, in tema di interventi assistenziali, dove il paziente rimane il fulcro del sistema.
La presente proposta di legge è composta da sei articoli. L'articolo 1 prevede il riconoscimento e la promozione delle eccellenze sanitarie da parte della Repubblica attraverso l'accreditamento generico dell'eccellenza delle strutture sanitarie, pubbliche e private, e la certificazione dell'eccellenza sanitaria dei professionisti e delle équipe medico-sanitarie. L'articolo 2 reca disposizioni sull'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria, che è riconosciuto a seguito di un processo di valutazione, sistematico e periodico, effettuato da società scientifiche, enti terzi nazionali e organismi internazionali, individuati con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 2 del medesimo articolo secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto.
L'articolo 3 prevede disposizioni sulla certificazione dell'eccellenza sanitaria dei professionisti e delle équipe medico-sanitarie degli ospedali e delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. La certificazione è rilasciata dalle società scientifiche sulla base di indicatori di qualità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità. A tali fini, le società scientifiche costituiscono appositi gruppi di valutazione, assicurando la loro competenza, imparzialità e trasparenza. Le certificazioni sono trasmesse al Ministero della salute e sono inserite nel Registro nazionale delle eccellenze sanitarie, istituito dall'articolo 4. L'articolo 5 prevede verifiche triennali delle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli 2 e 3, mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento delle eccellenze sanitarie)

1. La Repubblica riconosce le eccellenze in ambito sanitario e promuove lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria attraverso un sistema sia di accreditamento generico di eccellenza delle strutture sanitarie pubbliche e private, sia di certificazione di eccellenza sanitaria dei professionisti e delle équipe medico-sanitarie, distinto per specialità.

Art. 2.
(Accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria)

1. L'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria è riconosciuto a seguito di un processo di valutazione, sistematico e periodico, effettuato dalle società scientifiche, dagli enti terzi nazionali e dagli organismi internazionali, individuati ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 2 e degli indicatori definiti, con cadenza triennale, dall'Istituto superiore di sanità.
2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di valutazione ai fini dell'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria, nonché i criteri e le modalità di individuazione delle società scientifiche, degli enti terzi nazionali e degli organismi internazionali di cui al comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento dell'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria, gli ospedali e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, presentano la relativa richiesta al Ministero della salute.
4. Gli accreditamenti dell'eccellenza sanitaria riconosciuti ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Ministero della salute e sono inseriti nel Registro nazionale delle eccellenze sanitarie di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Certificazione dell'eccellenza sanitaria)

1. La certificazione dell'eccellenza sanitaria, distinta per specialità, dei professionisti e delle équipe medico-sanitarie degli ospedali e delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è rilasciata a seguito di una valutazione effettuata dalle società scientifiche competenti in relazione alla singola specialità sulla base degli indicatori di qualità di cui al comma 2, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità.
2. Il Ministro della salute, con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 2, stabilisce gli indicatori di qualità per il rilascio della certificazione dell'eccellenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, da aggiornare con cadenza biennale e che tengono conto dei seguenti elementi:

a) centralità del paziente;

b) coinvolgimento dei pazienti nelle attività assistenziali e diritti dei pazienti;

c) monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate in relazione agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;

d) collaborazione con altri soggetti erogatori di assistenza sanitaria nel territorio di competenza;

e) coinvolgimento degli esercenti la professione sanitaria;

f) applicazione di processi manageriali;

g) gestione del rischio;

h) applicazione delle migliori pratiche internazionali.

3. Ogni professionista ed équipe medico-sanitaria trasmette una relazione triennale alla società scientifica incaricata della sua valutazione ai sensi del comma 1, recante una sintesi dell'attività svolta e dei risultati conseguiti in base agli indicatori di qualità di cui al comma 2.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le società scientifiche prevedono la costituzione di appositi gruppi di valutazione, garantendo la loro competenza, imparzialità e trasparenza e sottoponendo i gruppi di valutazione medesimi e i relativi componenti a una verifica biennale da parte delle medesime società scientifiche.
5. Le certificazioni dell'eccellenza sanitaria rilasciate ai sensi del presente articolo sono trasmesse al Ministero della salute e inserite nel Registro nazionale delle eccellenze sanitarie di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Registro nazionale delle eccellenze sanitarie)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Registro nazionale delle eccellenze sanitarie, contenente gli accreditamenti e le certificazioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.
(Verifica triennale)

1. Le valutazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono sottoposte a verifica triennale su richiesta degli ospedali e delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché dei professionisti e delle équipe medico-sanitarie, con decadenza automatica dell'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria e della certificazione dell'eccellenza sanitaria in caso di mancata richiesta o di successiva valutazione negativa.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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