PDL 3116

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3116

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PETTARIN

Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in materia di parità di diritti e di trattamento per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici

Presentata il 14 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – In questi ultimi anni sono stati presentati numerosi progetti di legge costituzionale, sia d'iniziativa regionale ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito «Statuto», sia d'iniziativa parlamentare (si veda, ad esempio, l'atto Senato n. 36 della corrente legislatura), volti alla riforma, organica o settoriale (si veda, ad esempio, la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1), del medesimo Statuto.
Il più grave «peccato originale» di questi progetti di legge costituzionale è stata la palese violazione dell'inderogabile principio fondamentale, indisponibile anche per il legislatore costituzionale, della parità di trattamento per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici riconosciuti, attualmente consacrato non solo dal combinato disposto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, ma anche dall'articolo 3 dello Statuto, come anche la stessa Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare nella sentenza n. 215 del 18 luglio 2013.
Si tratta di un elementare principio di civiltà giuridica, affermato anche dalle più recenti Carte europee per la tutela delle lingue minoritarie approvate in seno al Consiglio d'Europa, indipendentemente dall'esistenza di uno Stato straniero di riferimento, che è ormai diventato un elemento meramente accidentale delle minoranze linguistiche (si veda, ad esempio, la legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1), le quali, anche se senza uno Stato, costituiscono ugualmente formazioni sociali di fondamentale rilievo anzitutto per i diritti costituzionali dei cittadini loro appartenenti.
La presente proposta di legge costituzionale intende, pertanto, evidenziare tali princìpi fondamentali e valori fondativi, che risultano costitutivi anche per un'autonomia regionale speciale geograficamente e storicamente posta da sempre al centro dell'Europa e di tutte le sue grandi e piccole famiglie linguistiche, neolatina, retoromanza, slava e germanica. A tale fine non si fa ricorso al disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma si fa riferimento alle principali ragioni dell'autonomia speciale friulana e giuliana, la quale resterebbe «monca» senza un coerente e armonico sviluppo del proprio fondativo quadrilinguismo regionale legalmente riconosciuto, al quale la presente proposta di legge costituzionale si prefigge di dare un solido inquadramento dogmatico e un nuovo impulso.
Mi onoro, pertanto, di farmi interprete e rappresentante dei più nobili e sentiti auspici del Friuli e di Trieste nella speranza che il terzo millennio possa portare non solo a un rinnovato rispetto per la loro innata natura plurilingue, ma anche alla loro conseguente apertura europea nel comune interesse di tutti. Obiettivi che propongo di perseguire in maniera ancora più decisa sostituendo l'articolo 3 dello Statuto, che recita: «Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».
Con questi sentimenti invoco dal Parlamento l'attenzione che la strategica importanza della regione autonoma Friuli Venezia Giulia merita da sempre sullo scacchiere europeo.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 – Nella Regione, anche ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, italofoni, friulanofoni, slovenofoni e germanofoni, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia e la valorizzazione delle rispettive caratteristiche etniche e culturali, in armonia con quanto previsto per la tutela e la promozione delle comunità linguistiche autoctone dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, e dalle altre disposizioni in materia di salvaguardia linguistica adottate dal Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. I decreti legislativi di attuazione, ai sensi dell'articolo 65, disciplinano la tutela e la promozione del normale uso pubblico delle lingue autoctone di riferimento, secondo criteri di collegamento territoriale di sede o di competenza estesa anche solo in parte su basi di tradizionale stanziamento».

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