PDL 3111

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3111

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, FIANO, ZAN, DALL'OSSO, SOZZANI, VALLASCAS,
ROSPI, LONGO

Introduzione dell'articolo 9.1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di minimi tariffari inderogabili per le professioni dell'area tecnica

Presentata il 13 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Per anni siamo stati indotti a pensare che in Italia i minimi tariffari degli architetti e degli ingegneri fossero stati eliminati, per volontà dell'Unione europea, al fine di abolire inutili «paletti» volti a limitare la libera concorrenza, come previsto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale».
Tale convinzione, invece, si scontra con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, riprese dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 4 luglio 2019, C-377/17, che ha condannato la Repubblica federale di Germania proprio per aver mantenuto tariffe obbligatorie per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri. In particolare, la Corte ha riconosciuto che la fissazione di tariffe minime e massime in materia di prestazioni di progettazione fornite da architetti e da ingegneri rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE.
Le tariffe, per essere conformi agli obiettivi della direttiva, devono soddisfare le tre condizioni enunciate al citato articolo 15, paragrafo 3:
a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

Secondo la Corte, l'imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare il rischio di prestazioni al ribasso, impedendo che le stesse siano offerte a prezzi insufficienti per garantirne, a lungo termine, la qualità.
In particolare, alla luce di tale recente sentenza, i minimi tariffari devono essere posti a presidio di uno o più «motivi imperativi di interesse generale» di cui al considerando (40) della direttiva 2006/123/CE e rientrare in un quadro normativo «sistematico e coerente» nel perseguire la realizzazione dei predetti obiettivi.
A tale riguardo, nel caso della Germania è stata riscontrata la carenza di «sistematicità e coerenza» nell'assenza di una disciplina che vincoli l'accesso alla professione di architetto o ingegnere al previo accertamento di requisiti che garantiscano la qualità delle prestazioni a tutela dei consumatori, un valore che la stessa Germania indicava quale oggetto di tutela mediante l'introduzione di minimi tariffari, mostrando però di offrirne una tutela non organica («l'esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un'attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo»).
Come noto, la situazione italiana è diversa, in ragione di un sistema che subordina l'esercizio della professione al superamento di un esame di Stato, all'iscrizione all'albo e a precisi obblighi formativi.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge si prefigge di sanare una situazione inidonea a mantenere livelli di qualità adeguati per le prestazioni degli architetti e degli ingegneri.
Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il cosiddetto «decreto liberalizzazioni» (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) per introdurre minimi tariffari inderogabili per i professionisti dell'area tecnica, ossia agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare, come elencati all'articolo 33 del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, al ricorrere delle condizioni di equivalenza in termini di appartenenza a un sistema ordinistico.
I successivi articoli 2 e 3 propongono modifiche, rispettivamente, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di incarichi degli addetti alla sicurezza (coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione) da parte delle stazioni appaltanti, prevedendo, nel rispetto delle Linee guida n. 1 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), una degradazione dell'elemento economico in favore di quello tecnico in sede di valutazione concorsuale, mediante l'equiparazione dei relativi compensi ai costi contrattuali della sicurezza, in quanto tali insuscettibili di ribasso.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano, inoltre, l'operatività della declaratoria di inderogabilità dei minimi tariffari: in particolare, l'articolo 4 attribuisce al singolo ordine professionale territoriale la competenza circa l'accertamento del ricorrere delle tre condizioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio della relativa certificazione, nonché la liquidazione del relativo compenso minimo in applicazione della tariffa applicabile, demandando a un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio; l'articolo 5 attribuisce alla certificazione dell'ordine professionale territoriale il valore di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. A tale riguardo, in caso di opposizione a un decreto ingiuntivo e, comunque, nell'ambito del giudizio di cognizione piena, il giudice dovrà dichiarare la nullità di eventuali clausole in deroga rispetto ai minimi tariffari e liquidare il compenso in base alle prestazioni effettivamente rese ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile, fermo restando che non potrà scendere sotto i minimi tariffari.
Da ultimo, si ritiene utile fare una considerazione sulla concorrente disciplina dell'equo compenso (articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247), rispetto alla quale il prospettato intervento normativo si configura in termini di alternatività (come peraltro si ricava anche dal comma 5 dell'articolo 224 della bozza di regolamento attuativo del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che vi si riferisce con una formula ripresa dalle citate Linee guida n. 1 dell'ANAC), dove il professionista che converrà in giudizio il proprio cliente potrà chiedere in via principale l'applicazione dei compensi dal medesimo liquidati in misura non inferiore ai minimi tariffari e, in subordine, ossia laddove non si ritengano sussistere le tre citate condizioni o comunque vengano in rilievo i rapporti massificati ai quali si riferisce la disciplina speciale (cosiddetti «grandi clienti»), l'equo compenso.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 9.1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di introduzione di minimi tariffari)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è inserito il seguente:

«Art. 9. 1. – (Minimi tariffari inderogabili per le prestazioni relative alle professioni dell'area tecnica) – 1. Nel caso delle professioni dell'area tecnica individuate dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, il compenso per le prestazioni professionali, da pattuire al momento del conferimento dell'incarico professionale ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del presente decreto, non può essere determinato in misura inferiore al compenso minimo derivante dall'applicazione del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:

a) superamento dell'esame di Stato per l'ammissione all'esercizio della professione e regolare iscrizione del professionista al relativo albo ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

b) continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

c) pattuizione del compenso avente ad oggetto servizi attinenti alla realizzazione di uno o più degli obiettivi indicati al considerando (40) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, anche in forma di prestazioni in materia di conservazione del patrimonio culturale e storico, di protezione dell'ambiente, nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 31 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di incarichi ai coordinatori della sicurezza)

1. Dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono inseriti i seguenti: «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza ai sensi dell'articolo 23, comma 16. Tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, che non possono essere liquidate in misura inferiore al compenso minimo derivante dall'applicazione dei relativi parametri, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 9.1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di incarichi ai coordinatori della sicurezza)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

«4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, e del punto 4.1.4. dell'allegato XV. Tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, che non possono essere liquidate in misura inferiore al compenso minimo derivante dall'applicazione dei relativi parametri, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 9.1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, in materia di funzioni degli ordini professionali)

1. All'articolo 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«4-bis) accerta, su richiesta del singolo professionista interessato, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 9.1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e ne rilascia certificazione, nonché procede alla liquidazione del relativo compenso minimo in applicazione della tariffa applicabile».

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il parere dei Consigli nazionali degli ordini degli architetti e degli ingegneri, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Nullità delle pattuizioni e norme processuali)

1. Sono nulle le clausole con cui si conviene un compenso inferiore rispetto al minimo derivante dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, in violazione dell'articolo 9.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.
2. Il giudice, accertata la violazione di cui al comma 1, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile ove applicabile, in misura non inferiore al minimo derivante dall'applicazione della tariffa applicabile ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.
3. All'articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Limitatamente alle professioni disciplinate dai capo III e IX del titolo secondo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono prove scritte idonee le certificazioni rilasciate dai relativi ordini professionali ai sensi dell'articolo 5, numero 4-bis), della legge 24 giugno 1923, n. 1935».

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