PDL 3108

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3108

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, BAGNASCO

Istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili

Presentata il 12 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – I primi dati del censimento permanente della popolazione diffusi dall'Istituto nazionale di statistica nei mesi scorsi confermano una tendenza ormai consolidata: il progressivo invecchiamento della popolazione italiana. Il numero di anziani per bambino era inferiore a uno nel 1951, mentre si è attestato a cinque nel 2019. Una tendenza che pone problemi di tenuta del welfare e, tra questi, l'esigenza di adottare politiche attive per la popolazione anziana, in costante aumento. Un'esigenza analoga emerge anche per quanto concerne le persone con disabilità, indipendentemente dalla loro età, e coloro che se ne prendono cura. Tali esigenze erano già presenti prima della pandemia di COVID-19, ma l'emergenza sanitaria a essa conseguente le ha rese ancora più urgenti e drammatiche: il COVID-19, infatti, non ha fatto distinzioni nella sua diffusione, ma le ha fatte in relazione ai suoi effetti, a partire dal tasso di letalità per arrivare alle ripercussioni delle misure di confinamento, che hanno avuto conseguenze pesanti sulla vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Dalla situazione descritta emerge chiaramente la necessità di tutelare la salute, non solo fisica ma anche psicologica, delle persone più fragili della nostra società, i grandi anziani e le persone con disabilità.
Attualmente in Italia le persone con un'età superiore a ottanta anni sono circa 4 milioni, pari al 6,5 per cento della popolazione, un dato, come già osservato, destinato ad aumentare gradualmente nei prossimi anni. Inoltre, le persone con disabilità residenti nel nostro Paese sono oltre 3 milioni e, di queste, circa 1 milione ha superato gli ottanta anni di età.
Al fine di tutelare i circa 6 milioni di italiani che si trovano in condizioni di fragilità e che rappresentano quasi il 10 per cento della popolazione, la presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili (articolo 1), stabilisce le sue funzioni (articolo 2), fissa le regole per la sua nomina (articolo 3), istituisce l'ufficio della stessa Autorità (articolo 4) e stabilisce la copertura finanziaria (articolo 5).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili)

1. È istituita l'Autorità garante delle persone fragili, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni di cui all'articolo 2.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per persone fragili si intendono i soggetti con disabilità e gli anziani che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età.

Art. 2.
(Funzioni)

1. L'Autorità garante assicura la protezione e la tutela dei diritti delle persone fragili.
2. L'Autorità garante:

a) verifica che alle persone fragili siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione, al lavoro e alle forme di previdenza;

b) segnala ai soggetti preposti, negli ambiti di competenza, le iniziative idonee ad assicurare la promozione e la tutela dei diritti delle persone fragili;

c) promuove l'adozione di protocolli d'intesa tra soggetti pubblici e privati che abbiano per oggetto i diritti delle persone fragili;

d) promuove e monitora l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, e presenta il rapporto di cui all'articolo 35 della medesima Convenzione;

e) può essere consultata dal Governo sulle iniziative in materia di persone fragili;

f) può trasmettere segnalazioni e osservazioni al Governo e alle Camere sulle materie di propria competenza;

g) presenta alle Camere, ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

3. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni dei diritti delle persone fragili. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante e assicurano l'accesso universale all'Ufficio dell'Autorità garante, di cui all'articolo 4, anche mediante strumenti telematici.

Art. 3.
(Nomina)

1. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di indiscussa moralità e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone fragili ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica cinque anni.
3. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica determinata con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano l'Autorità garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Ufficio dell'Autorità garante)

1. È istituito l'ufficio dell'Autorità garante delle persone fragili, di seguito denominato «Ufficio», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di venti unità in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche dell'Autorità garante.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio, il luogo dove ha sede e la disciplina delle spese sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge all'Autorità garante nonché per il funzionamento dell'Ufficio sono poste a carico di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione annua di 1 milione di euro. L'Autorità garante dispone del fondo di cui al presente comma ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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