PDL 3103

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
IEZZI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, FERRARI, FIORINI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LEGNAIOLI, MAGGIONI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti
per la partecipazione alle consultazioni elettorali nell'anno 2021

Presentata il 10 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! — La presentazione delle liste elettorali e delle candidature è subordinata a numerosi oneri che rendono difficoltoso l'esercizio dell'elettorato passivo.
Ciò vale, in particolare, per due specifici aspetti: la raccolta del significativo numero di sottoscrizioni richieste alla lista – che hanno pesanti ricadute sugli organizzatori e sugli autenticatori sia in termini di tempo che di responsabilità; lo svolgimento di alcune procedure di registrazione dei candidati, quali il recupero e la pubblicazione dei loro certificati del casellario giudiziale nel sito internet del partito o della lista di riferimento.
Tali incombenze sono diventate oggi, a causa della pandemia di COVID-19, ancora più impegnative.
La raccolta delle firme, ad esempio, richiede, a monte, un contatto diretto e costante con gli elettori, attraverso una pre-campagna elettorale in cui gazebi, cene e volantinaggio «porta a porta» rappresentano elementi insostituibili dell'operazione di sensibilizzazione; richiede altresì, a valle, un complicato e delicato protocollo di registrazione in presenza, in cui ogni firma deve essere attentamente controllata e autenticata da più persone. Tali operazioni, naturalmente, sono adesso impossibili e troppo pericolose per i volontari e i funzionari dei partiti e delle liste.
Allo stesso modo, anche il doppio onere che comporta la pubblicazione dei curricula vitae e del certificato penale dei candidati nel sito internet della lista, se in altre circostanze non comportavano particolari difficoltà, quest'anno, in costanza dell'emergenza pandemica da COVID-19, rischiano di rappresentare un aggravio eccessivo per gli interessati. Ciò vale, in particolare, per il recupero dei certificati al casellario giudiziale: gli uffici pubblici, infatti, sono ancora «a mezzo servizio» e non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle richieste che continuano a provenire dai cittadini. Se gli uffici del casellario giudiziale non riuscissero a far pervenire in tempo ai candidati il proprio certificato, si verrebbe a compromettere non solo un diritto fondamentale del cittadino-candidato, ma anche l'interesse generale della comunità. I comuni, grazie al loro articolato apparato amministrativo, sembrano più adatti dei privati per richiedere, raccogliere e pubblicare i certificati penali in tempi utili a non vanificare le candidature.
La presente proposta di legge si prefigge di ovviare alle difficoltà esposte, prevedendo alcune fondamentali deroghe per le campagne elettorali che si terranno nell'anno 2021.
L'articolo 1 è volto a eliminare l'obbligo di raccolta delle firme per le formazioni politiche «consolidate», cioè per i partiti o le liste che vantano già un'ampia rappresentanza a livello locale o nazionale.
L'articolo 2 è volto a porre a carico dell'apparato amministrativo dei comuni l'onere di raccogliere i certificati penali dei candidati.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione della raccolta delle firme
per i partiti con rappresentanza)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e limitatamente alle consultazioni elettorali previste per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare nella legislatura precedente o per i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Art. 2.
(Modifica delle modalità di pubblicazione dei certificati penali relativi ai candidati)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e limitatamente alle consultazioni elettorali previste per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il comune a cui si riferisce la consultazione elettorale, a seguito della comunicazione dell'avvenuta accettazione della lista, provvede a richiedere al tribunale il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e a pubblicare nel proprio sito internet, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le comunicazioni ricevute dal tribunale;

b) nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, esso può essere rilasciato in formato elettronico senza pagamento del bollo, ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

c) non si applica il termine di novanta giorni previsto per il rilascio del certificato penale dall'articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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