PDL 3102

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, MOLINARI, LAZZARINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BORDONALI, CANTALAMESSA, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, FANTUZ, FOSCOLO, FURGIUELE, GIACCONE, GIACOMETTI, GOLINELLI, LUCCHINI, MAGGIONI, MURELLI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA, ZICCHIERI

Istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza
residenziale dei minori

Presentata il 10 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si prevede l'istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza residenziale dei minori, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo ha lo scopo di sostenere i comuni nelle spese destinate all'accoglienza residenziale educativa e di tipo familiare dei minori che sono privi o sono stati allontanati dal nucleo familiare originario. Tra i più importanti diritti dei minori vi è quello di crescere e di essere educati nell'ambito della propria famiglia. Ma quando la famiglia del minore non risulta in grado di svolgere il proprio compito, cioè di assicurare un'adeguata crescita sociale e culturale del medesimo neanche a fronte dei sostegni messi a disposizione dalla rete dei servizi sociali, il minore dovrà trovare accoglienza presso altre famiglie o strutture. I servizi di accoglienza residenziale, in alcuni casi finanziati e gestiti dai comuni, sono, ad oggi, i principali strumenti che, in presenza di queste difficoltà, permettono di rendere effettivi tali diritti. Nondimeno, le spese per l'accoglienza residenziale dei minori pesano sensibilmente sui bilanci comunali, che faticano ad assicurare i livelli essenziali dei servizi. L'autodeterminazione e la gestione territoriale dei fondi da destinare all'accoglienza residenziale producono, inoltre, molte disparità tra i comuni, che destinano risorse differenti all'accoglienza residenziale a seconda dei propri bilanci, del numero di minori inseriti e di altri fattori che determinano un aggravio differenziato nei rispettivi bilanci. Queste disparità possono essere parzialmente colmate attraverso il contributo messo a disposizione del Fondo, a cui i comuni possono attingere, nei limiti delle risorse stanziate e sulla base di criteri stabiliti dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in base ai princìpi delineati dalla presente proposta di legge. Le risorse del Fondo vanno ad affiancarsi a quelle già messe a disposizione con il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.
L'articolo 1 istituisce il Fondo e lo destina al sostegno dei comuni per fare fronte alle spese per l'accoglienza residenziale dei minori.
L'articolo 2 reca la definizione di accoglienza residenziale, specificando le diverse strutture destinate a tale accoglienza.
L'articolo 3 prevede che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emani un decreto con il quale stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, compresi i livelli essenziali di assistenza.
L'articolo 4 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza residenziale dei minori)

1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per l'accoglienza dei minori nelle comunità residenziali di tipo familiare e comunitario pubbliche o private, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Fondo nazionale per l'accoglienza residenziale dei minori, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo ha una durata quinquennale; ad esso affluiscono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'accoglienza residenziale dei minori a carico dei comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Fondo è gestito dal Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per accoglienza residenziale si intende l'accoglienza presso strutture assistenziali di carattere residenziale familiare o comunitario e, in particolare, presso comunità familiari per minori, comunità socio-educative, strutture di pronta accoglienza per minori, alloggi ad alta autonomia, servizi di accoglienza per bambini e genitori, comunità multiutenza e comunità per minori a carattere socio-sanitario prevedendo, per queste ultime comunità, solo il rimborso della quota sociale derivante dall'applicazione dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 3.
(Criteri e modalità di ripartizione del Fondo)

1. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure di accesso, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, definisce i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni erogate dall'accoglienza residenziale e provvede, nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, alla copertura annuale dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori nelle strutture residenziali di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso di un esercizio finanziario possono essere utilizzate in quello successivo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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