PDL 3097

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3097

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAITA

Disposizioni per l'istituzione di osservatori regionali
sulla sicurezza stradale

Presentata il 6 maggio 2021

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Onorevoli colleghi! — La legge 23 marzo 2016, n. 41, meglio conosciuta come la legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale, richiede l'approvazione di ulteriori interventi normativi urgenti affinché sia garantita pienamente la sicurezza stradale. Infatti, poiché non vi può essere sicurezza stradale senza la dovuta prevenzione è fondamentale che, sempre ai fini della prevenzione, ogni regione si doti di un osservatorio sulla sicurezza stradale, analogo a quelli attualmente già esistenti sul territorio nazionale. A tal fine, la proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare alla creazione in ciascuna regione di un osservatorio sulla sicurezza stradale. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse verranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.
2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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