PDL 3079

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3079

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORASSUT, SERRACCHIANI, BERLINGHIERI, DE LUCA, ROTTA, BRAGA, BURATTI, MORGONI, PELLICANI, PEZZOPANE, ENRICO BORGHI, CIAGÀ

Disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni e della disciplina in materia di contrasto del dissesto idrogeologico

Presentata il 3 maggio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La difesa idraulica e il rischio idrogeologico rappresentano da sempre un problema particolarmente grave per le comunità insediate nella nostra penisola.
Le caratteristiche naturali della nostra penisola, la sua complessa formazione geologica, la rilevante estensione costiera del suo territorio, la conformazione montuosa e dei corsi d'acqua conferiscono all'Italia, al contempo, il primato della biodiversità in Europa, un capitale naturale ineguagliabile e una fragilità del territorio che, unita al rischio sismico elevato, espone le nostre comunità, così diffusamente insediate, a un costante ed elevato rischio di disastri naturali.
La storia dell'inurbamento degli ultimi centocinquanta anni e le caratteristiche insediative diffuse in innumerevoli centri abitati di media grandezza e a volte anche di piccola dimensione, lo sviluppo urbanistico distorto, la complessità della realizzazione delle grandi opere pubbliche di collegamento e di bonifica di un territorio così difficile hanno prodotto una condizione nella quale al rischio generato dalla natura si è aggiunto, nei secoli, il rischio derivante dalle forme di antropizzazione.
Attualmente si calcola che il 90 per cento delle comunità insediate in Italia siano esposte al rischio di frane o di alluvioni e che il 19 per cento sia ad alto rischio.
A fronte di questi dati generali ma eloquenti, la capacità di risposta del sistema della prevenzione dal rischio si è rivelata non sempre all'altezza.
È, pertanto, indispensabile potenziare l'azione degli enti preposti alla prevenzione del rischio, aumentando la loro capacità tecnica e progettuale e assicurando loro finanziamenti superiori ai circa 300 milioni di euro attuali.
La presente proposta di legge, che è composta da diciotto articoli, interviene su diversi aspetti dell'organizzazione del sistema di prevenzione del dissesto idrogeologico al fine di migliorarne le prestazioni.
L'articolo 1 reca i princìpi e le finalità della legge, stabilendo che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, compresi quelli indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono considerati opere di preminente interesse nazionale e che i soggetti ai quali sono attribuite le funzioni in materia di tali interventi sono individuati nei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
Gli articoli 2 e 3 dettano disposizioni più stringenti sul rispetto dei cronoprogrammi fissati d'intesa con il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli interventi e prevedono la possibilità di revocare il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico in caso di inadempimento e di nominare un altro soggetto in qualità di Commissario.
L'articolo 4 stabilisce le funzioni e i poteri dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
L'articolo 5 interviene sulla normativa della espropriazione finalizzata alla realizzazione delle opere di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico al fine di accelerare i tempi dei procedimenti senza ledere i princìpi costituzionali vigenti in materia.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di Uffici speciali territoriali per il contrasto del dissesto idrogeologico presso i Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, operanti fino al 31 dicembre 2026, indicando la dotazione di personale per ciascuna regione, le modalità di selezione e la copertura finanziaria per la sua assunzione.
L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della transizione ecologica l'Osservatorio nazionale sul contrasto del dissesto idrogeologico, con funzioni di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.
L'articolo 8 istituisce il Comitato tecnico nazionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, avente funzione di struttura di supporto alle attività dell'Osservatorio, definendo i profili professionali dei suoi componenti.
L'articolo 9 prevede il potenziamento delle Autorità di bacino distrettuali e delle loro specifiche funzioni di pianificazione, indicando la copertura finanziaria per il completamento delle piante organiche.
Gli articoli 10, 11 e 12 prevedono misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, di potenziamento degli organici per le attività del Ministero della transizione ecologica e per il potenziamento dei servizi geologici.
L'articolo 13 prevede misure di semplificazione per la razionalizzazione dei sistemi di informatizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle modalità di rendicontazione dei finanziamenti in relazione ai vari passaggi progettuali e attuativi.
L'articolo 14 prevede il potenziamento della struttura del Commissario unico per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione.
L'articolo 15 precisa e semplifica il procedimento in materia di valutazione d'impatto ambientale per gli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico.
L'articolo 16 e l'articolo 17 definiscono le modalità di avvalimento delle società in house per gli interventi promossi dai consorzi di bonifica e prevedono la rimessa in efficienza di opere idrauliche nonché il recupero e il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici secondari.
L'articolo 18 prevede l'abrogazione di norme vigenti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come da ultimo modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge, a qualsiasi titolo finanziati, nonché quelli finanziabili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, costituiscono opere di preminente interesse nazionale.
2. I soggetti a cui sono attribuite, in qualità di Commissari di Governo, funzioni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e di contrasto del dissesto idrogeologico, assumono la denominazione di «Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» ed esercitano tutte le competenze loro attribuite dalle rispettive disposizioni normative nonché dalla presente legge.
3. Al fine di garantire la celerità dell'azione amministrativa in materia di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico e di salvaguardare la vita umana, le pubbliche amministrazioni preposte al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e di qualsiasi altro atto di assenso, anche ambientale, necessario per gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico di cui alla presente legge, assumono tali attività come prioritarie per il rispetto dei tempi indicati dai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e adeguano il proprio ciclo di gestione della performance, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al conseguimento di detto obiettivo.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro della transizione ecologica, sulla base dei criteri di assegnazione delle risorse definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) le parole: «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico individuato, di norma, nel Presidente della regione»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del citato Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni dettate dalla legislazione vigente per i Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ed esso subentra nelle medesime funzioni e assume i medesimi poteri del Commissario revocato».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono sostituite dalla seguenti: «Presidenti delle regioni assumono le funzioni di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al Presidente della regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del Commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

c) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni di sua competenza, il Presidente della regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può individuare un soggetto attuatore, avente specifica professionalità ed esperienza tecnico-giuridica in materia di dissesto idrogeologico, che agisce, nei limiti della delega ricevuta, sotto la vigilanza del Commissario. Al soggetto attuatore si applicano i medesimi poteri e le stesse deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Al soggetto attuatore, scelto anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi. Il soggetto attuatore, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può individuare uno o più enti, che operano con i medesimi poteri e le medesime deroghe del Commissario, cui affidare l'attuazione di uno o più interventi, che si avvalgono delle sezioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 4-ter».

Art. 4.
(Funzioni e poteri del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico è titolare delle funzioni inerenti all'attuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Tali funzioni si riferiscono alle attività di progettazione, alle procedure di affidamento dei lavori, alle attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché ad ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alle citate attività.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti ed esercita i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari.
3. L'autorizzazione rilasciata dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi del comma 2 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati e i pareri relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
4. Sono comunque fatti salvi gli atti di autorizzazione e di assenso comunque denominati relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono ridotti alla metà. La predetta riduzione non opera per i procedimenti di verifica di assoggettabilità per la valutazione di impatto ambientale.
5. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può adempiere alle sue funzioni anche in deroga ad ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare, egli può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, che esercita anche a mezzo di ordinanze, comunque nel rispetto delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre disposizioni vigenti in materia di subappalto. Al fine di individuare le disposizioni del diritto interno e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il Commissario può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6.
6. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico predispone e aggiorna, mediante un apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero della transizione ecologica. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 3 della presente legge. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base della realizzazione dei programmi di intervento speciale. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono ridotti alla metà. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dal Commissario è effettuato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, come definite all'articolo 1, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può avvalersi delle strutture e degli uffici delle regioni, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, previa intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, il Commissario può altresì avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade Spa, dei consorzi di bonifica, delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle strutture commissariali già esistenti, delle società in house, nonché delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Al personale di cui il Commissario si avvale ai sensi del presente comma possono essere riconosciuti la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per un massimo di 30 ore mensili pro capite e il pagamento delle spese di missione.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e quelli relativi alle esigenze di funzionamento della struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono posti a carico delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, per una quota non superiore al 2 per cento.

Art. 5.
(Misure urgenti in materia
di espropriazione)

1. Fermi restando i poteri già conferiti da norme di legge ai commissari straordinari nominati dal Governo in materia di espropriazione, le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale.
2. I termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad esclusione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, commi 4 e 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, primo periodo, 8, 10 e 14, dall'articolo 21, comma 3, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 39, commi 2 e 4, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
3. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
4. L'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni preparatorie previste dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati, è pubblicata, a cura dei commissari straordinari nominati dal Governo o dei soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzioni di stazione appaltante, nell'albo pretorio dei comuni interessati almeno quindici giorni prima del rilascio delle operazioni. Tale pubblicazione tiene luogo della notificazione di cui al comma 3 del citato articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà. L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

Art. 6.
(Potenziamento degli enti di area vasta per l'attuazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Per garantire l'efficacia e la speditezza nella realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico è istituito, fino al 31 dicembre 2026, un Ufficio speciale per il contrasto del dissesto idrogeologico, con una dotazione di personale non superiore a quanto di seguito riportato:

a) regione Piemonte: 30 unità;

b) regione Valle d'Aosta: 5 unità;

c) regione Lombardia: 38 unità;

d) provincia autonoma di Bolzano: 8 unità;

e) provincia autonoma di Trento: 7 unità;

f) regione Veneto: 25 unità;

g) regione Friuli Venezia Giulia: 11 unità;

h) regione Liguria: 11 unità;

i) regione Emilia-Romagna: 31 unità;

l) regione Toscana: 31 unità;

m) regione Umbria: 11 unità;

n) regione Marche: 13 unità;

o) regione Lazio: 24 unità;

p) regione Abruzzo: 15 unità;

q) regione Molise: 7 unità;

r) regione Campania: 24 unità;

s) regione Puglia: 24 unità;

t) regione Basilicata: 12 unità;

u) regione Calabria: 18 unità;

v) regione Sicilia: 31 unità;

z) regione Sardegna: 24 unità.

2. Il personale di cui al comma 1 è individuato dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, tramite un'apposita procedura di interpello da avviare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista o avvocato, appartenenti alla pubblica amministrazione, che sono collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di cui al presente comma possono essere riconosciuti la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per un massimo di 30 ore mensili pro capite e il pagamento delle spese di missione nei territori interessati dagli interventi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2021 e a 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. All'esito della procedura di interpello di cui al comma 2 del presente articolo, per i posti rimasti vacanti e comunque nel rispetto di ciascun contingente massimo previsto per i Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché nel limite di spesa massimo annuale di cui al presente comma, gli stessi possono altresì assumere, con contratti a tempo determinato, personale, previo assenso del Ministero della transizione ecologica, in possesso dei requisiti di cui al citato comma 2, primo periodo, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità delle sezioni speciali di cui al comma 4 del presente articolo e con i medesimi requisiti professionali di cui al citato comma 2, con forme contrattuali flessibili, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curriculare, ad esclusione delle forme di lavoro subordinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura selettiva di cui al periodo precedente deve prevedere, a parità di merito, una riserva di posti pari al 50 per cento per i giovani di età inferiore a trentacinque anni e deve garantire che i vincitori di uno stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale. Il costo lordo unitario del personale della categoria D1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni locali costituisce parametro di riferimento per il personale assunto. Per l'individuazione del personale di cui al presente comma, i Commissari possono attingere alle graduatorie vigenti delle amministrazioni pubbliche, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze individuate. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto flessibile di cui al primo periodo. Fino alla cessazione della dichiarazione di pandemia di COVID-19 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, le procedure selettive possono essere svolte per titoli ed esame-colloquio, anche in modalità on line, avendo prioritariamente riguardo alla valutazione dell'abilitazione all'esercizio della professione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 7.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Fino al 31 dicembre 2026, il personale di cui al comma 1, collocato dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo sentiti gli enti territoriali interessati, costituisce la sezione speciale per il contrasto del dissesto idrogeologico, per un numero massimo di 7 unità e comunque nei limiti complessivi del personale dell'Ufficio speciale di cui al comma 1.
5. Gli incarichi dirigenziali conferiti dai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per la direzione delle sezioni speciali di cui al comma 4 del presente articolo non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026. In ogni caso, gli incarichi non possono essere prolungati oltre il 31 dicembre 2026. Il dirigente preposto alla sezione speciale concorre al contingente complessivo di personale di cui al comma 1.
6. I soggetti attuatori di cui all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, si avvalgono della sezione speciale di cui al comma 4 del presente articolo per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.
7. Ai fini del supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, nelle sezioni speciali di cui al comma 4 del presente articolo possono essere distaccate unità di personale delle società in house dello Stato di cui il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico si avvale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Osservatorio nazionale sul contrasto
del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di garantire la difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di tutelare la sicurezza delle persone, presso il Ministero della transizione ecologica è istituito l'Osservatorio nazionale sul contrasto del dissesto idrogeologico, di seguito denominato «Osservatorio», con funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e sul rispetto dei cronoprogrammi, anche al fine di predisporre soluzioni alle criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi mediante il confronto e il coordinamento tra i soggetti a vario titolo competenti.
2. L'Osservatorio è composto da:

a) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della cultura;

e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) un rappresentante del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

h) un rappresentante delle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno delle regioni e uno dei comuni.

3. La nomina dei componenti dell'Osservatorio, su indicazione delle rispettive amministrazioni di appartenenza di cui al comma 2, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento del medesimo Osservatorio sono stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica non avente natura regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico comunicano all'Osservatorio, periodicamente e comunque con cadenza almeno trimestrale, in forma dettagliata e analitica, lo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza e l'avanzamento dei singoli cronoprogrammi, ferma restando la possibilità per l'Osservatorio di richiedere in ogni momento informazioni sullo stato della programmazione e dell'attuazione degli interventi anche al fine di segnalare ai soggetti a vario titolo competenti elementi di criticità e di trovare soluzioni condivise, ovvero di proporre i necessari provvedimenti correttivi, comprese la riprogrammazione delle risorse assegnate nonché la revoca degli stessi Commissari e la loro sostituzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge.
5. I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico possono rivolgersi all'Osservatorio anche al fine di individuare le disposizioni di diritto interno e i vincoli derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, ovvero in caso di altre situazioni di criticità, i Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico o altri componenti dell'Osservatorio possono richiedere allo stesso Osservatorio l'attivazione di un tavolo di consultazione al fine di discutere e di valutare possibili soluzioni che consentano la più celere esecuzione dell'intervento, proponendo alle competenti autorità gli eventuali interventi o iniziative da adottare. Entro trenta giorni dalla richiesta, l'Osservatorio, sulla base dell'ordine di priorità delle richieste ricevute, convoca, nei trenta giorni successivi, un apposito tavolo di confronto presso il Ministero della transizione ecologica. Con le medesime modalità, l'Osservatorio fornisce assistenza ai Commissari anche su richiesta degli Uffici speciali di cui all'articolo 6.
7. Qualora permanga il mancato rispetto dei termini indicati dai cronoprogrammi, decorsi sessanta giorni dalla convocazione del tavolo di confronto di cui al comma 6 del presente articolo, l'Osservatorio trasmette una relazione al Ministro della transizione ecologica ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, settimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 8 nonché delle competenti strutture del Ministero della transizione ecologica.
9. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso di spese comunque denominato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
(Comitato tecnico nazionale per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Anche al fine di assicurare il necessario supporto all'Osservatorio, presso il Ministero della transizione ecologica è istituito il Comitato tecnico per il contrasto del dissesto idrogeologico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto da un massimo di 10 unità di personale in possesso di specifica e prolungata competenza maturata nel campo idrogeologico, ingegneristico, naturalistico, di gestione di opere pubbliche o giuridico, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche o del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
3. Nell'ambito delle unità di cui al comma 2 ove, a seguito dell'interpello volto all'individuazione di personale appartenente all'amministrazione pubblica, non si rinvengano adeguate competenze, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato e per la durata massima di cinque anni, un numero massimo di 3 unità di personale tra soggetti estranei all'amministrazione pubblica dotati della competenza di cui al citato comma 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro della transizione ecologica, sulla base di pubblico avviso, restano in carica quattro anni e sono rinominabili.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato.
6. Il Comitato:

a) supporta le attività dell'Osservatorio;

b) collabora con il Ministero della transizione ecologica per lo svolgimento di attività di monitoraggio in merito agli interventi di mitigazione e di contrasto del dissesto idrogeologico;

c) effettua attività conoscitiva, anche in situ, sui singoli interventi secondo tempi concordati con i soggetti attuatori;

d) ove richiesto, fornisce assistenza tecnica ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ai soggetti attuatori nonché agli Uffici e alle sezioni speciali di cui all'articolo 6.

Art. 9.
(Potenziamento delle Autorità di bacino distrettuali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire l'accelerazione della programmazione e del monitoraggio degli interventi per la difesa del suolo, anche in riferimento al potenziamento delle attività correlate agli interventi finanziati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per la copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per il corretto funzionamento dei loro organi, sono incrementate di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate, prevedendo, a parità di merito, una riserva di posti pari al 50 per cento per i giovani di età inferiore a trentacinque anni e che i vincitori di uno stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale:

a) ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale a completamento delle dotazioni organiche approvate, in deroga all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 4, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino alla cessazione della dichiarazione di pandemia di COVID-19 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, le procedure selettive possono essere svolte per titoli ed esame-colloquio, anche in modalità on line, assicurando che almeno il 50 per cento delle posizioni poste a bando siano attribuite tra soggetti con comprovata qualificazione nei settori dell'ingegneria civile e ambientale, della pianificazione territoriale, della geologia o dell'ecologia fluviale;

b) ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale a completamento delle dotazioni organiche approvate. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Autorità di bacino distrettuali non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026. Decorsa tale data, non si dà luogo all'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del citato articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino al ripristino dei contingenti ivi previsti. Fino alla cessazione della dichiarazione di pandemia di COVID-19 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, le procedure selettive possono essere svolte per titoli ed esame-colloquio, anche in modalità on line, attraverso selezioni in deroga agli articoli 3, 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) ad avvalersi, nei limiti delle piante organiche di cui alle lettere a) e b), di personale di società in house dello Stato per il supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche, in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Al fine di assicurare la massima speditezza nell'aggiornamento delle attività di pianificazione distrettuale, anche attraverso il potenziamento dei sistemi cartografici informatizzati e delle banche di dati dei fenomeni di dissesto idrogeologico, le risorse assegnate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica a titolo di spese per l'acquisto di beni e di attrezzature necessari per l'attività delle Autorità di bacino distrettuali sono incrementate di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 10.
(Ulteriori misure per la semplificazione dell'attuazione degli interventi di difesa del suolo finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i piani di bacino distrettuali, anche per sottobacino o stralcio, di cui all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, sono approvati con decreto del Ministro della transizione ecologica. I termini di cui al citato articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ridotti di un terzo. Per l'adozione dei piani stralcio, la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è convocata dall'Autorità di bacino distrettuale competente, sentite le regioni interessate.

Art. 11.
(Potenziamento dell'organico del Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di rafforzare l'attività di monitoraggio sugli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 15 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 5 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2. Il medesimo Ministero è, altresì, autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale, pari a 2 unità, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale dello stesso Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, di cui alle tabelle A e B allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, è incrementata di 2 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 20 unità di personale non dirigenziale. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.037.435 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'articolo 1, comma 317, quarto e quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica alle convenzioni vigenti stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico specialistico e operativo in materia di difesa del suolo; tali convenzioni possono essere rinnovate alla loro scadenza limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui al periodo precedente continua a restare in servizio presso il Ministero della transizione ecologica fino ad esaurimento dello stesso.

Art. 12.
(Coordinamento e potenziamento
delle attività dei servizi geologici)

1. Al fine di potenziare le attività scientifiche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché le attività dell'Osservatorio, è istituita la Consulta della rete italiana dei servizi geologici, di seguito denominata «Consulta». La Consulta è composta da un rappresentante dell'ISPRA, in qualità di servizio geologico dell'Italia, e da un rappresentante con competenze in materia geologica per ciascuna delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale.
2. La Consulta ha la funzione di realizzare un coordinamento strategico e operativo dei programmi di rispettiva competenza in materia di geologia tra i soggetti pubblici rappresentati, individuando le migliori soluzioni per l'armonizzazione delle procedure e delle metodologie, anche elaborando apposite linee guida.
3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta nonché di nomina dei suoi componenti sono stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è soppresso.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA provvede ad attivare, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, i necessari processi di interoperabilità per la condivisione dei dati comuni tra l'Inventario dei fenomeni franosi in Italia e il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo. A tale fine, all'ISPRA è assegnato un contributo di 2.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le attività di cui al presente comma sono svolte in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge 28 giugno 2016, n. 132. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 13.
(Semplificazione e razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di razionalizzare i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, il Ministero della transizione ecologica provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica e in esito alla ricognizione di cui al comma 1, predispone un programma per garantire la semplificazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di tale programma sulla base di un'apposita convenzione. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, assicurando un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
(Misure di potenziamento della struttura commissariale del Commissario unico per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione)

1. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è sostituito dal seguente:

«10. Il Commissario unico si avvale, altresì, di una Segreteria tecnica composta da non più di dodici membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 600.000 euro. La Segreteria tecnica fornisce supporto anche alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica per le attività relative agli interventi del Commissario unico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 15.
(Valutazione d'impatto ambientale in materia di dissesto idrogeologico)

1. In caso di inerzia da parte delle regioni per i progetti di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico che debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a VIA in sede regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, il Ministro della transizione ecologica adotta, in via sostitutiva, le iniziative e i provvedimenti necessari per assicurare lo svolgimento e la conclusione dei relativi procedimenti.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 3, primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Sono sottoposti a VIA in sede regionale»;

b) all'articolo 8:

1) le parole: «Commissione tecnica PNIEC», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica PNIEC-dissesto»;

2) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono inserite le seguenti: «e delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA in sede regionale in materia di dissesto idrogeologico in caso di esercizio del potere sostitutivo statale a seguito di inerzia regionale»;

c) all'articolo 25, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano in caso di adozione dei provvedimenti di assoggettabilità a VIA e di VIA»;

d) all'articolo 28, comma 2, alinea, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentito».

Art. 16.
(Avvalimento delle società in house da parte dei consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica, per gli interventi di loro pertinenza, possono avvalersi, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'assistenza tecnica fornita dalle società in house dello Stato. Le risorse a tale fine necessarie sono individuate nel quadro economico delle opere nella misura massima del 2 per cento delle risorse spettanti per ciascun intervento finanziato.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di interventi finalizzati alla rimessa in efficienza di opere idrauliche e al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici secondari)

1. I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico provvedono all'attuazione di interventi finalizzati alla rimessa in efficienza di opere idrauliche e al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici secondari, avvalendosi delle risorse a tale fine a essi assegnate dal Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministero della transizione ecologica, d'intesa con il Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, effettua il monitoraggio costante degli interventi urgenti sul reticolo idrografico secondario al fine di assicurare la corretta esecuzione degli stessi, anche attraverso la rimessa in efficienza di opere idrauliche.

Art. 18.
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati;

c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e» sono soppresse;

d) il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

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