PDL 3072-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3072-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 aprile 2021 (v. stampato Senato n. 2168)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)

e dal ministro della cultura
(FRANCESCHINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 aprile 2021

(Relatore: GARIGLIO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 6 maggio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3072.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3072 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 6 commi, non ha subìto incrementi nel numero di articoli o di commi al Senato; esso appare riconducibile a tre distinte finalità, anche se tutte attinenti al settore dei trasporti: la proroga delle concessioni per il trasporto marittimo di passeggeri riguardante la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, per evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima; la proroga del termine per completare il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; la realizzazione di un concorso di idee relativo al traffico crocieristico nella laguna di Venezia;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento, nel testo originario, risulta provvisto sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione, trasmesse al Senato, rispettivamente, in data 12 e 13 aprile 2021; i due documenti non precisano però, con riferimento all'articolo 3, l'effettiva necessità di un intervento con fonte legislativa per avviare il previsto concorso di idee;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per i motivi esposti in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3072, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

rilevato che:

l'articolo 1 del decreto-legge, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appare riconducibile alla materia della «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale;

l'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla materia «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale;

l'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella laguna di Venezia, appare riconducibile prevalentemente alla materia «tutela dei beni culturali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alle materie «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3045 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'impatto finanziario in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivante dall'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia, è da considerarsi imputabile alla sola annualità 2021, in considerazione della natura, della tipologia dell'intervento e dei tempi previsti per l'attuazione dell'intervento stesso;

le attività tecnico-amministrative connesse al concorso di idee di cui al medesimo articolo 3 rientrano tra quelle già svolte dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3072, di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia;

rilevato che:

per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci, il decreto prevede l'indizione di un concorso di idee, volto a raccogliere proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi di stazza superiore a 40.000 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri;

l'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, in considerazione dell'unicità del territorio di Venezia, l'opportunità di introdurre ulteriori specifiche misure volte a rafforzare la tutela del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3072 Governo, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2021, approvato dal Senato;

premesso che l'articolo 3 tratta il tema dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della laguna, in funzione dell'esigenza di contemperare tale attività con la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del territorio, e a tal fine demanda all'Autorità di sistema portuale l'esperimento di un concorso di idee relativo alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori delle acque protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici;

ricordato che il decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012 (cosiddetto decreto «Clini-Passera») aveva previsto l'estromissione dal passaggio attraverso il bacino di San Marco – Canale della Giudecca delle navi con stazza superiore a 40.000 tonnellate, una volta individuata una via alternativa praticabile per raggiungere la Stazione marittima;

rilevato come occorra dare il prima possibile risposte adeguate – in un'ottica sempre più orientata alla sostenibilità ambientale di un sito qualificato come patrimonio mondiale dell'umanità, tutelato dall'UNESCO – alla soluzione del problema delle «grandi navi» e, più in generale, al problema della salvaguardia della città, che costituisce una questione di preminente interesse nazionale;

richiamati i numerosi impegni esplicitati nella mozione votata alla Camera il 19 novembre 2019 e sostenuta da tutte le forze politiche, che ha evidenziato l'importanza di affrontare in modo unitario le tematiche di Venezia e della sua laguna, all'interno di quello che la mozione definisce «Dossier Venezia», con particolare attenzione all'esigenza di affrontare i temi della difesa e del rilancio del porto, degli effetti dei cambiamenti climatici sulla città, delle problematiche legate ai lavori del Mose, della monocultura turistica, della residenza e del ripopolamento della città, del blocco del moto ondoso e delle bonifiche di Porto Marghera;

ribadita l'esigenza di procedere in modo più efficace alla bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, aggiornando lo stato dell'arte della messa in sicurezza permanente già realizzata e dettagliando l'elenco delle opere di bonifica da effettuare;

evidenziato che appare opportuno:

affrontare l'emergenza relativa al lavoro con risorse e provvedimenti adeguati per far fronte alla crisi drammatica causata dalla pandemia, che ha colpito pesantemente le città d'arte, in particolare Venezia azzerando di fatto l'economia cittadina; a tal fine appare necessario approntare una strategia di sostegno e di rilancio dell'economia turistica secondo modelli sostenibili per una città fragile come Venezia, partendo dalla gestione dei flussi;

accettare la sfida connessa alla realizzazione di un porto off-shore «fuori delle acque protette della laguna», per navi commerciali transoceaniche e da crociera – realizzando una piattaforma destinata a servire l'intero sistema portuale dell'Alto Adriatico – nonché adottare con urgenza comunque soluzioni provvisorie nel solco di quelle già individuate nell'ambito del Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984, e altresì soluzioni finalizzate prioritariamente ad invertire gli effetti erosivi e di sconvolgimento morfologico in atto nella laguna;

che le navi adibite al trasporto passeggeri che utilizzino punti di attracco fuori delle acque protette siano quelle non conformi ad una «classe Venezia» autorizzata all'ingresso nella Laguna, da definire mediante apposito decreto ministeriale;

effettuare un monitoraggio:

a) del traffico navale lungo il canale Malamocco-Marghera (cosiddetto «canale dei petroli») e dei suoi effetti sull'ecosistema nonché sulla stabilità delle fondazioni delle strutture limitrofe e sul patrimonio monumentale di Venezia, nonché una stima dei possibili effetti in caso di incremento del traffico lungo il medesimo canale;

b) dell'impatto del transito delle navi adibite al trasporto di passeggeri nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca sulla stabilità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana;

attivare in tempi rapidi il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede a Venezia, già istituito con la legge di bilancio per il 2019 e per il quale è autorizzata una spesa 500.000 euro a decorrere dal 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (C. 3072);

rilevato, per quanto di competenza, che l'articolo 1 del provvedimento interviene per evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nelle more della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 3 al fine di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del predetto territorio,

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PARERE FAVOREVOLE

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