PDL 3058

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3058

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DI SARNO, ASCARI, BONAFEDE, CATALDI, D'ORSO, FERRARESI, GIULIANO, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione

Presentata il 26 aprile 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), in materia di equo compenso e clausole vessatorie, prevedendo che: 1) il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento di determinate attività, in forma associata o societaria, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno dichiarato ricavi annui superiori a euro 10 milioni, è disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 13-bis, con riferimento a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per l'avvocato, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle predette imprese; 2) si considera equa la determinazione del compenso che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, risulti conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012; 3) gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per l'avvocato, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salva prova contraria; 4) si considerano vessatorie le clausole contenute negli accordi che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato; non si considerano vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono o danno attuazione a princìpi o a disposizioni contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o la stessa Unione europea; 6) si presumono vessatorie in via assoluta, anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione, le clausole che conferiscono al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di rifiutare la stipulazione in forma scritta, di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito, di anticipare le spese, di rinunziare al loro rimborso o di limitarne l'importo al minor valore previsto dalla convenzione anche in caso di liquidazione di maggiore importo da parte del giudice, nonché le clausole in materia di applicazione retroattiva di compensi inferiori o di subordinazione dei compensi per la consulenza contrattuale all'effettiva stipulazione del contratto cui si riferiscono; 7) la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte dello stesso; 8) i diritti individuali omogenei degli avvocati sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, che – ferma restando la legittimazione dei professionisti interessati – può essere proposta dal Consiglio nazionale forense; 9) il giudice, accertata la non equità del compenso dell'avvocato, lo determina applicando i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi del citato articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.
Il comma 2 dell'articolo 1 in esame apporta alcune modifiche all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (che, con il comma 1, ha introdotto il citato articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 e, al comma 2, ne ha esteso l'applicazione alle prestazioni dei professionisti diversi dagli avvocati). In primo luogo, se ne integra il comma 2 prevedendo che l'azione di classe introdotta dalla presente proposta di legge con la disposizione di cui al comma 8-bis del citato articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, ferma restando la legittimazione dei professionisti interessati, possa essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale essi sono iscritti; in secondo luogo, si dispone che la pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applichino, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste; da ultimo, si abroga il comma 4-bis, che esclude l'applicabilità dello stesso articolo 19-quaterdecies agli agenti della riscossione, «che garantiscono, comunque, al momento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste».
L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, presso il Ministero della giustizia, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge in materia di equo compenso.
Gli articoli 3 e 4 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni transitorie.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso e clausole vessatorie per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno dichiarato ricavi annui superiori a euro 10 milioni è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per l'avvocato, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle predette imprese»;

b) al comma 2, le parole: «risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, risulta»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per l'avvocato, stipulati tra i soggetti di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese di cui al medesimo comma, salva prova contraria»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute negli accordi di cui al comma 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Non si considerano vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono o danno attuazione a princìpi o a disposizioni contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o la stessa Unione europea»;

e) al comma 6, le parole: «si considerano vessatorie» sono sostituite dalle seguenti: «si presumono vessatorie in via assoluta, anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione»;

f) al comma 7, le parole: «contenute nelle convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nelle convenzioni e negli accordi di cui al comma 1»;

g) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte dell'avvocato nel cui interesse è prevista»;

h) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I diritti individuali omogenei degli avvocati possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, ai sensi delle disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun avvocato, l'azione può essere proposta dal Consiglio nazionale forense»;

i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il giudice, quando accerta la non equità del compenso dell'avvocato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, ne determina il compenso applicando i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. Il giudice, quando accerta la vessatorietà di una clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della stessa».

2. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti del comma 8-bis del medesimo articolo 13-bis, la legittimazione a proporre l'azione spetta in tali casi al Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso, di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste»;

c) il comma 4-bis è abrogato.

Art. 2.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina degli accordi tra le imprese, di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come da ultimo modificato dalla presente legge, nonché al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo erogato.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli incarichi professionali conferiti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Per le condotte illecite poste in essere in relazione a incarichi professionali conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'azione di classe prevista dal comma 8-bis dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, può essere esercitata secondo le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile o, per le condotte poste in essere prima della data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, secondo le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

torna su