PDL 3057

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3057

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CATALDI, BUFFAGNI, EMILIOZZI, SUT

Disciplina dei patti per l'insediamento produttivo nei territori colpiti da crisi industriali o da calamità naturali

Presentata il 25 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone quale principale obiettivo la ricostituzione del tessuto industriale e produttivo nelle aree maggiormente colpite dalla crisi economica e dal basso tasso di occupazione. In particolare, nei contesti territoriali caratterizzati da crisi di carattere economico-occupazionale e, soprattutto, ove sia in atto un rientro di attività in precedenza trasferite all'estero, la presente proposta di legge ambisce a sostenere la realizzazione di programmi di investimento in grado di determinare importanti ricadute positive in termini di sviluppo e di occupazione, attraverso l'introduzione di un nuovo strumento agevolativo delle economie territoriali, il patto per l'insediamento produttivo (PIP).
Il PIP è, dunque, nel suo complesso, volto a determinare condizioni favorevoli per l'insediamento di nuove imprese o per lo sviluppo di quelle esistenti, al fine di creare processi di riqualificazione produttiva e di rilancio di determinati ambiti territoriali, con un'attenzione precipua per la dimensione sociale e sostenibile dell'auspicato rilancio produttivo, in funzione delle specifiche esigenze dei territori. In considerazione di ciò, nella definizione del PIP, si prevede il possibile coinvolgimento degli enti territoriali e delle altre amministrazioni interessate.
Nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia le finalità dell'intervento normativo, demandando al Ministero dello sviluppo economico la promozione e l'attuazione dei PIP con l'obiettivo di sostenere il processo di rilancio e di sviluppo di territori colpiti da particolari situazioni di crisi economico-occupazionale, anche connesse a intervenute calamità naturali.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di istituzione e di attuazione dei PIP, definendo i criteri soggetti e oggettivi per l'accesso agli stessi. Al comma 1 si stabilisce che possono accedere ai PIP le imprese italiane o estere – senza distinzioni in termini di dimensione aziendale – che intendono realizzare programmi di investimenti produttivi che prevedono:

1) l'adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con il Piano Transizione 4.0;

2) nuova occupazione incrementale, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento.

Il medesimo comma prevede che ai predetti programmi di investimento possano essere associati anche programmi di ricerca e sviluppo nonché attività di formazione del personale. Detti programmi devono, in ogni caso, risultare subordinati al programma di investimenti produttivi; ai fini dell'eleggibilità, i programmi di ricerca e sviluppo devono, inoltre, prevedere la partecipazione di organismi di ricerca. Il comma stabilisce, infine, che i PIP possano prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.
Il comma 2 attiene alla dimensione finanziaria minima dei programmi di investimento, che devono prevedere, nel loro complesso, spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro per singolo intervento, con l'esclusione di eventuali opere infrastrutturali.
Il comma 3 reca disposizioni relative ai requisiti per l'individuazione dell'ambito territoriale di attuazione del singolo PIP, connesso, per quanto precedentemente esposto, alla sussistenza di una situazione di crisi economico-occupazionale. In tale senso, la norma dispone che, ai citati fini, debba essere accertata, alternativamente:

1) la qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa;

2) la presenza nel territorio di interventi di riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

3) la situazione di crisi di imprese di medio-grandi dimensioni con importanti ripercussioni occupazionali;

4) la sussistenza di importanti ripercussioni sul sistema economico-occupazionale connesse a intervenute calamità naturali.

Al fine di garantire adeguata flessibilità di intervento allo strumento, il comma in esame prevede, da ultimo, che con il decreto di cui al comma 7 possano essere fornite ulteriori specificazioni, ovvero ulteriori criteri, per la qualificazione della situazione di crisi economico-occupazionale.
A livello più strettamente operativo, gli ambiti territoriali di interesse saranno definiti – nel rispetto di quanto previsto – nell'ambito dei provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico attuativi dei singoli PIP.
Il comma 4 definisce le tipologie di sostegno finanziario offerte dai PIP. Fermo restando il rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, i PIP opereranno ordinariamente attraverso la concessione di benefìci di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all'occupazione incrementale generata. Per i programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale potranno essere concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto. La misura e le modalità di concessione dei predetti aiuti saranno definite dal decreto di cui al comma 7.
Tenuto conto della stretta connessione dello strumento agevolativo con specifici contesti territoriali, il comma 5 disciplina le modalità di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati. Ferma restando la possibile partecipazione di natura finanziaria delle citate amministrazioni all'attuazione dei singoli PIP (anche con riferimento a eventuali opere infrastrutturali), la norma prevede un più ampio coinvolgimento finalizzato a creare un contesto ambientale favorevole all'insediamento di nuove realtà attuabile, se del caso, anche attraverso l'integrazione della misura nazionale con strumenti agevolativi di competenza delle stesse amministrazioni.
Il comma 6 dispone che per l'attuazione dei PIP il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
Il comma 7 attiene alle modalità attuative dell'intervento, che saranno stabilite da un decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto, oltre a fissare i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli PIP, individuerà anche specifiche premialità in favore dei PIP che prevedono il rientro nel territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero nonché misure specifiche in relazione all'assunzione di personale da parte di imprese la cui attività sia caratterizzata dalla stagionalità.
L'articolo 3 reca, da ultimo, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e la necessaria copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e di sviluppo dei territori soggetti a recessione economica e a perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, colpiti, inoltre, da calamità naturali per le quali sia stato deliberato e sia in corso lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso l'attrazione di nuovi investimenti produttivi o il consolidamento di attività già esistenti che rivestano importanza in relazione al contesto territoriale di riferimento e che siano in grado di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di produrre nuova occupazione, il Ministero dello sviluppo economico promuove e attua patti per l'insediamento produttivo.

Art. 2.
(Disciplina dei patti per l'insediamento produttivo)

1. Possono accedere ai patti per l'insediamento produttivo di cui all'articolo 1 le imprese italiane, con sede legale e operativa nel territorio nazionale, o estere, operanti in tutti i settori produttivi, compresi i settori dell'agricoltura e della pesca, a eccezione delle attività finanziarie e assicurative, che intendono realizzare programmi di investimento attraverso l'adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con le finalità del Piano Transizione 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché nuova occupazione, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento. Per lo stesso periodo le imprese devono, altresì, mantenere le loro attività nelle aree interessate dai patti per l'insediamento produttivo. I programmi di investimento possono prevedere la partecipazione di organismi di ricerca, attività di ricerca e sviluppo e di formazione del personale, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.
2. L'importo delle spese ammissibili dei singoli programmi di investimento di cui al comma 1 non può essere inferiore complessivamente a 500.000 euro, con esclusione delle eventuali opere infrastrutturali.
3. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun patto per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 è individuato con il decreto di cui al comma 7 sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) realizzazione nel territorio di interventi di riconversione di aree industriali interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

c) esistenza di una situazione di crisi economico-occupazionale che coinvolga imprese di medie dimensioni, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e di grandi dimensioni;

d) intervenute calamità naturali che hanno determinato ripercussioni sul sistema economico-occupazionale.

4. Il programma di investimenti di cui al comma 1, previsto dai singoli patti per l'insediamento produttivo, è attuato, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo dei regimi di aiuto vigenti per cui ricorrano i presupposti, attraverso la concessione di benefìci di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all'occupazione incrementale generata, nella misura e con le modalità definite con il decreto di cui al comma 7. Per i programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale sono concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, nella misura e con le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 7.
5. Per assicurarne l'efficacia e la tempestività, i patti per l'insediamento produttivo sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel patto per l'insediamento produttivo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
6. Per la definizione e l'attuazione dei patti per l'insediamento produttivo il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli patti per l'insediamento produttivo, con riferimento anche all'assunzione di nuovi occupati con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore a un terzo dei dipendenti di una singola impresa, le modalità e i criteri di valutazione delle richieste di agevolazioni e sono individuate le attività, le iniziative, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili. Con il medesimo decreto sono definite misure specifiche in relazione alle assunzioni effettuate nei settori caratterizzati dalla stagionalità dell'attività e sono disposte, altresì, specifiche premialità in favore dei patti per l'insediamento produttivo che prevedono il rientro nel territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero e che promuovono la creazione di insediamenti produttivi anche complementari alle attività economiche presenti nell'area interessata ovvero che appartengono alla stessa filiera e che favoriscono le imprese che acquistano beni e servizi da imprese aventi sede legale in Italia. Il decreto di cui al presente comma individua, altresì, i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a un massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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