PDL 3049

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3049

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TONELLI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, LUCENTINI, MICHELI, MOSCHIONI, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, TATEO, TIRAMANI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi

Presentata il 22 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni la necessità di fare fronte a nuove minacce e, in particolare, a quella terroristica, ha portato alla definizione di nuove strategie idonee a garantire un migliore controllo del territorio e, in generale, ad aumentare i livelli di sicurezza dei cittadini.
La definizione di nuove strategie è stata condizionata dall'indebolimento del sistema di sicurezza, che ha rappresentato un ostacolo alla realizzazione dei richiamati obiettivi.
In tale ambito, in più occasioni, i vertici dell'amministrazione della pubblica sicurezza hanno ritenuto necessario invitare gli operatori di polizia a portare l'arma di ordinanza anche al di fuori dell'orario di servizio, con l'obiettivo ultimo di prevenire possibili minacce alla pubblica incolumità.
In particolare, nell'estate 2016 il Ministro dell'interno Angelino Alfano, a seguito dei gravissimi fatti di terrorismo verificatisi in Europa, aveva inviato una circolare ai prefetti e ai questori per invitare tutti gli agenti a portare l'arma di ordinanza anche fuori dagli incarichi e dall'orario di servizio. Sulla stessa linea si ponevano, pochi mesi dopo, anche il Capo della Polizia Franco Gabrielli e, nel 2017, l'allora Ministro dell'interno Marco Minniti che, in sede di Comitato di analisi strategica antiterrorismo, segnalò l'«elevata opportunità che il personale delle forze di polizia porti con sé l'arma di ordinanza anche se fuori servizio».
L'obiettivo di tali disposizioni era quello di migliorare l'azione di controllo del territorio e di prevenire più efficacemente episodi criminali, in particolare di matrice terroristica.
Ai sensi dell'articolo 68 della legge 1° aprile 1981, n. 121, infatti, «Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione». La norma, quindi, autorizza gli stessi a intervenire in ogni contesto e scenario criminale, compresi quelli di matrice terroristica.
Ciononostante, le finalità perseguite dai vertici dell'amministrazione della pubblica sicurezza rischiano di non realizzarsi per ragioni pratiche che finiscono, nei fatti, per lasciare inattuate le predette disposizioni.
Infatti, gli operatori delle Forze dell'ordine, con l'unica eccezione degli ufficiali e dei funzionari, possono portare fuori servizio esclusivamente l'arma in dotazione individuale, cioè una pistola Beretta 92 FS. Tale pistola è pesante e voluminosa, idonea a essere custodita nella fondina esterna, ma per questo difficilmente occultabile, in particolare quando si viaggia su mezzi di trasporto pubblici o si indossano abiti estivi.
Occorre, poi, considerare che il porto visibile di un'arma da fuoco indosso a persone in abiti borghesi è potenzialmente idoneo a causare situazioni di allarme e a minare la stessa percezione della sicurezza.
Per realizzare quelle finalità di maggiore controllo del territorio e, dunque, di maggiore sicurezza che si proponevano i Capi della polizia e i Ministri dell'interno, la presente proposta di legge è volta a consentire a tutti gli operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di acquistare un'arma da fuoco agevolmente occultabile e di portarla liberamente, senza licenza, così come attualmente consentito solo agli ufficiali di pubblica sicurezza.
L'articolo 1, quindi, è volto ad autorizzare tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come già previsto per i funzionari e gli ufficiali delle Forze di polizia in quanto ufficiali di pubblica sicurezza. Tale previsione consentirà a tutti gli operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di portare fuori dal servizio armi facilmente occultabili e, dunque, gestibili anche in abiti borghesi.
L'articolo 2, comma 1, estende tale facoltà anche agli operatori delle Forze di polizia in quiescenza, se in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici, al fine di usufruire dell'esperienza e dell'elevata formazione degli ex appartenenti ai Corpi di polizia. Tale previsione, peraltro, agevola in particolare l'autodifesa di coloro che, durante gli anni di servizio, sono stati impiegati per attività antiterroristica o nell'antimafia e che, dopo essere andati in pensione, sono più esposti a eventuali ritorsioni della criminalità organizzata.
L'articolo 2, comma 2, prevede un'ulteriore semplificazione delle pratiche burocratiche per il rinnovo del porto di armi, introducendo il meccanismo del silenzio assenso, pur mantenendo in capo all'autorità amministrativa la facoltà di intervenire successivamente.
L'articolo 3 prevede l'adeguamento dei regolamenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare alle disposizioni della legge.
L'articolo 4 specifica che la legge non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di porto di armi senza licenza da parte del personale delle Forze di polizia)

1. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, altresì, autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al primo comma dell'articolo 42 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prefetto ha, altresì, facoltà di concedere la licenza prevista dal primo periodo del presente comma, anche in deroga al dimostrato bisogno, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in quiescenza, ferma restando la mancanza delle ragioni ostative di cui agli articoli 11 e 43»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti per il rinnovo della licenza si applica il meccanismo del silenzio assenso e gli stessi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 8-bis, della citata legge n. 241 del 1990».

Art. 3.
(Disposizioni di adeguamento)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con appositi decreti, apporta le modifiche necessarie ai regolamenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare al fine di adeguarli alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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