PDL 3048

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, CECCANTI, LATTANZIO, SIANI, DELRIO, AVOSSA, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BURATTI, CARÈ, CARNEVALI, CIAMPI, DE FILIPPO, DE LUCA, DI GIORGI, FIANO, FRAGOMELI, INCERTI, LA MARCA, MADIA, GAVINO MANCA, MORASSUT, MURA, NARDI, NITTI, PEZZOPANE, PRESTIPINO, ROSSI, TOPO

Modifica all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno

Presentata il 22 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! – La legge 15 luglio 2009, n. 94, all'articolo 1, comma 22, lettera g), ha modificato il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eliminando una norma di civiltà la quale prevedeva che per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi non fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Per capire fino in fondo l'importanza di questa norma, ora abrogata, è sufficiente riflettere sulla circostanza che tutti i servizi di sostegno alla persona si fondano sulla premessa che una determinata persona possa essere rintracciata e ne possano essere verificati i bisogni; tuttavia, senza una certificazione di nascita, una persona è semplicemente considerata «giuridicamente inesistente».
La presente proposta di legge vuole, dunque, ripristinare la norma abrogata nel 2009, riconoscendo così, tra le altre cose, il diritto dei bambini ad avere una certificazione anagrafica anche quando i genitori siano migranti privi del permesso di soggiorno. Riteniamo, infatti, che la certificazione anagrafica, al pari di tutti gli atti di stato civile e dei provvedimenti inerenti all'accesso ai pubblici servizi, debba essere considerata comunque un diritto fondamentale e inviolabile, che deve prescindere dalla condizione di irregolarità dei propri genitori. Peraltro, la stessa Agenda 2030 individua proprio nel rispetto dei diritti fondamentali una delle condizioni per lo sviluppo sostenibile.
Il 7 agosto 2009, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha adottato una circolare interpretativa del citato comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che però si è rivelata priva della forza giuridica necessaria a dare certezza giuridica a queste fattispecie in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, ma anche insufficiente a convincere i migranti irregolari a riconoscere i propri figli per non rischiare l'espulsione o altre gravi forme di penalizzazione.
La presente proposta di legge intende, quindi, ripristinare una norma di civiltà. Basti pensare a quanti italiani, tra gli anni sessanta e settanta, hanno dovuto trovare dolorose soluzioni, scegliendo tra clandestinità e separazione, a fronte del fatto che lavorando come stagionali all'estero, non poterono riconoscere i propri figli, né tenerli con loro in base alle leggi allora vigenti nel Paese di destinazione. Si tratta del fenomeno dei cosiddetti «bambini nascosti» o «bambini clandestini», cioè di bambini talvolta lasciati ai nonni in Italia anche per lunghissimi periodi, costretti a vedere i propri genitori solo una o due volte l'anno oppure, più spesso, semplicemente nascosti dai propri genitori, al fine di evitare la separazione, con la grave conseguenza di essere privati di ogni diritto nel Paese di destinazione.
La presente proposta di legge, dunque, riprendendo, con alcune innovazioni, anche il lavoro già portato avanti da colleghi del Partito democratico della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella precedente legislatura (atto Camera n. 740 e atto Senato n. 2104 della XVII legislatura), si compone di un unico articolo che modifica il citato comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, reintroducendo nel nostro ordinamento la disposizione vigente fino al 2009. La quale prevedeva che per gli atti di stato civile e per quelli inerenti all'accesso a pubblici servizi non è necessario esibire il permesso di soggiorno. Per le stesse ragioni di civiltà giuridica viene, altresì, eliminato il requisito dell'obbligatorietà ai fini dell'accesso alle prestazioni scolastiche, anch'esso introdotto dalla legge n. 94 del 2009.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».

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