PDL 3045-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                      Articolo 2-ter  
                      Articolo 2-quater  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 3-bis  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 5-bis  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 6-bis  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                      Articolo 8-bis  
                      Articolo 8-ter  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                      Articolo 10-bis  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                      Articolo 11-bis  
                      Articolo 11-ter  
                      Articolo 11-quater  
                      Articolo 11-quinquies  
                      Articolo 11-sexies  
                      Articolo 11-septies  
                      Articolo 11-octies  
                      Articolo 11-novies  
                      Articolo 11-decies  
                      Articolo 11-undecies  
                      Articolo 11-duodecies  
                      Articolo 11-terdecies  
                      Articolo 11-quaterdecies  
                      Articolo 11-quinquiesdecies  
                      Articolo 11-sexiesdecies  
                      Articolo 11-septiesdecies  
                      Articolo 11-duodevicies  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                      Articolo 12-bis  
                      Articolo 12-ter  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 13-bis  
                    Articolo 14    

ALLEGATO

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3045-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Presentato il 22 aprile 2021

(Relatrice: IANARO )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 28 maggio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3045. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3045 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 14 articoli per un totale di 46 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria di definire il quadro delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, prevedendo nel contempo una graduale ripresa delle attività economiche e sociali; ad una distinta finalità, ma pur sempre riconducibile all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 in corso, appare riconducibile la disposizione dell'articolo 12 in materia di modalità di calcolo dell'anticipo dell'indennizzo dei danni subiti a causa dell'epidemia per le imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 5 dei 42 commi richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 1 DPCM e di 4 provvedimenti di altra natura (linee guida e una circolare del Ministero della salute);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 5, comma 1, contiene un riferimento ai «live club», fattispecie per la prima volta citata in un testo legislativo (mentre è presente nel DPCM del 2 marzo 2021) e comunque priva di definizione legislativa; con riferimento all'articolo 6, comma 1, andrebbe chiarito se con l'espressione «piscine all'aperto» si intenda far riferimento esclusivamente alle «piscine scoperte» o se si intenda ricomprendere ulteriori tipologie, incluse quelle di tipo misto; con riferimento all'articolo 9 in materia di certificazioni verdi COVID-19 occorre tenere conto del provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021; in particolare il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si richiama preliminarmente che il Governo, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul disegno di legge di conversione C. 2921 del decreto-legge n. 2 del 2021 ha accolto, con una riformulazione, l'ordine del giorno n. 8/2921-A presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; come riformulato, l'ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato, constata nelle premesse che «risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario». L'ordine del giorno impegna quindi il Governo a «valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19)»;

rispetto all'impegno assunto con l'ordine del giorno richiamato, si rileva che il Governo ha sicuramente compiuto un apprezzabile sforzo per «trasferire» a livello di fonte legislativa parte delle misure di contenimento fin qui definite con DPCM; curiosamente questo però non è avvenuto per le disposizioni direttamente attinenti alle libertà fondamentali sopra richiamate ma per altri aspetti; sono infatti presenti nel decreto-legge la disciplina delle attività scolastiche (art. 3), dei servizi di ristorazione (art. 4), degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (art. 5), delle piscine, palestre e sport di squadra (art. 6), delle fiere, convegni e congressi (art. 7), dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento (art. 8); rimangono invece oggetto della disciplina del DPCM del 2 marzo 2021, la libertà di circolazione e di movimento sul territorio nazionale (articoli 9, 35 e 40), fatte salve le previsioni in ordine a limitazioni negli spostamenti in abitazioni private e abitate e alla disciplina speciale per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 2 del decreto-legge n. 52); pure oggetto della disciplina del DPCM del 2 marzo 2021 risultano lo svolgimento delle manifestazioni (art. 10 del DPCM del 2 marzo 2021) e lo svolgimento delle funzioni religiose (art. 12 e allegati da 1 a 7 del DPCM del 2 marzo 2021); al riguardo, fermo restando quanto di seguito esposto con riferimento al coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 10 del provvedimento, appare opportuno proseguire, ai fini di una maggiore chiarezza, nel percorso avviato e «spostare» nella fonte legislativa anche gli aspetti richiamati nell'ordine del giorno n. 8/2921-A;

merita altresì apprezzamento il fatto che, nel disciplinare una fase di «riaperture» avviata a decorrere dal 26 aprile 2021, il Governo abbia deciso di non applicare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 (S. 2167), che pure consente a semplici «deliberazioni» del Consiglio dei ministri di derogare a quanto stabilito dalla medesima norma, e cioè l'applicazione, dal 7 al 30 aprile 2020 alle zone gialle della disciplina prevista delle zone arancioni; tale disposizione, inoltre – che costituiva una delegificazione spuria in una materia di grande rilevanza – non è opportunamente riprodotta nel provvedimento in esame;

l'articolo 1, comma 1, stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, che appaiono in questo modo sostanzialmente «legificate»; al riguardo si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, che tra le altre cose prevedeva l'innalzamento del termine massimo di durata dei DPCM a 50 giorni, aveva raccomandato al Legislatore di fornire un indirizzo chiaro su quale potesse essere il termine massimo di durata dei DPCM ancora compatibile con il carattere temporaneo e proporzionale che le misure di contenimento dell'epidemia devono avere; l'indirizzo auspicato è giunto con l'approvazione, nella seduta del 20 gennaio 2021, dell'ordine del giorno 9/2835-A che impegnava il Governo a una modifica della norma per ricondurre tale termine massimo a 30 giorni; sul punto occorre ora rilevare che si è di fronte a una fattispecie diversa in quanto la durata dell'applicazione del DPCM è definita direttamente dalla fonte legislativa; ciononostante, alla luce del fatto che sono comunque coinvolte limitazioni delle libertà fondamentali sopra richiamate, potrebbe risultare opportuno prevedere un termine più breve di applicazione della disciplina del richiamato DPCM, potendosi poi comunque procedere, se necessario, con successiva norma di legge, ad un'ulteriore proroga;

andrebbe altresì approfondito il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, che, come si è detto sostanzialmente «legifica» il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021, prevedendone l'applicazione fino al 31 luglio 2021, e l'articolo 10 che proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con DPCM le misure di contenimento dell'epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33; in base alla formulazione attuale, infatti sembrerebbe doversi dedurre che gli eventuali DPCM non potranno modificare né la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 né ovviamente le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame; essi potranno piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal DPCM del 2 marzo 2021; per ogni ulteriore modifica della disciplina recata dal DPCM del 2 marzo 2021 si dovrà invece procedere, come già fatto con il provvedimento in esame, con una fonte legislativa;

l'articolo 2, comma 2, consente nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, fino al 15 giugno 2021 un solo spostamento verso una sola abitazione privata nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi; al riguardo, si osserva che, in assenza di ulteriori provvedimenti legislativi, dal 16 giugno al 31 luglio 2021 troveranno quindi applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 che risultano però più restrittive (consentendo ad esempio lo spostamento di solo due persone);

le disposizioni dell'articolo 3 in materia di scuola superano, a decorrere dal 26 aprile 2021, quelle recate dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 44 del 2021, ancora in corso di conversione e attualmente all'esame del Senato (S. 2167), la cui applicazione era prevista dal 7 al 30 aprile 2021; considerazioni analoghe valgono per l'articolo 5 in materia di spettacoli all'aperto in proposito si ricorda che, in passate analoghe occasioni, il Comitato ha raccomandato di evitare queste forme di «intreccio» tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l'ordinario iter di conversione; tuttavia si ritiene di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame in quanto nel caso in esame l'intreccio deriva anche dalla scelta del Governo, già sopra richiamata, di spostare a livello legislativo alcune delle prescrizioni fin qui contenute nei DPCM, in recepimento di una sollecitazione giunta proprio dal Comitato; inoltre, merita segnalare con apprezzamento che i decreti-legge n. 30, n. 44 e n. 52 sembrano destinati a seguire ciascuno un autonomo iter di conversione, evitando la «confluenza» tra diversi decreti-legge, anche in questo caso recependo un'altra sollecitazione giunta dal Comitato;

con riferimento agli articoli 4 (attività dei servizi di ristorazione), 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, convegni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento), che richiamano le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si ricorda che la Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, ed è priva di apposita disciplina legislativa; per questo appare opportuno approfondire il rilievo riconosciuto a una fonte atipica come le linee guida adottate da tale Conferenza;

il provvedimento risulta sprovvisto dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione; si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito ad una riformulazione dell'articolo 9, al fine di tenere conto dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

individuare, all'articolo 1, comma 1, un termine temporale anteriore al 31 luglio 2021 per la proroga dell'applicazione delle misure del DPCM del 2 marzo 2021;

approfondire l'articolo 2, comma 2;

approfondire gli articoli 4, 5, 7 e 8 con riferimento al rinvio a linee guida elaborate in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di dare seguito all'ordine del giorno n. 8/2921-A, approfondendo ulteriormente la possibilità di spostare nella fonte legislativa le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 relative alla libertà di circolazione, alla libertà di manifestazione e alla libertà di culto;

ciò premesso, alla luce dell'interpretazione proposta del coordinamento tra l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 10 del provvedimento, abbia cura comunque il Governo di riservare ai DCPM la regolazione, nei limiti di quanto previsto dai decreti-legge n. 19 e n. 33, di aspetti ulteriori rispetto alla disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, evitando invece di intervenire con fonti non legislative per modifiche a tale disciplina.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

ricordato che, anche in armonia con atti di indirizzo accolti in sede parlamentare, il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico;

osservato che, con il decreto-legge in esame – il quale costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con cui è stata affrontata l'epidemia da COVID-19 – sono disciplinate le misure da applicare rinviando – da una parte – a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e – dall'altra parte – estendendo al 31 luglio 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020;

preso atto che l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, le quali appaiono in questo modo sostanzialmente «legificate»;

considerato che l'articolo 10 proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le misure di contenimento dell'epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33;

segnalata a tale proposito l'opportunità di approfondire il coordinamento tra il richiamato articolo 1, comma 1, e l'articolo 10, tenuto conto che, in base alla formulazione attuale, sembrerebbe potersi dedurre che gli eventuali decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 10, non potranno modificare né la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, né, ovviamente, le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame, potendo piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

segnalato come rilevino, inoltre, le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le materie «attività produttive» e «commercio», attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

rilevato come gli articoli 4 (attività dei servizi di ristorazione), 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, 7 (fiere, convegni e congressi), e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento), richiamino, direttamente o indirettamente, i protocolli e le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

ricordato, in proposito, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, il quale è privo di apposita disciplina legislativa, per quanto la legislazione vigente riconosca già specifiche funzioni (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) al suo presidente e la medesima Conferenza sia citata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni;

valutata a tale proposito l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate;

rilevato come l'articolo 6, che disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi – piscine, palestre, centri e circoli sportivi – preveda, in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 15 maggio, la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre, dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate;

valutata, al riguardo, l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei protocolli e delle linee guida, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del fatto che la previsione attiene alla materia «ordinamento sportivo» attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato come l'articolo 9 detti la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cosiddetto green pass in corso di definizione in ambito europeo;

ricordato che sui contenuti del predetto articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, tra le altre cose, ha rilevato come la norma non fornisca un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi;

preso atto della decisione del Governo di presentare una proposta emendativa volta a trasfondere nel decreto-legge i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, recante diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, il cui disegno di legge di conversione C. 3075 è assegnato in sede referente alla I Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 10 del decreto-legge, alla luce di quanto indicato in premessa;

b) con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, i quali richiamano protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si segnala l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate;

c) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei protocolli e delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi previsti;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi formulati al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (Governo C. 3045);

considerato che:

il decreto-legge n. 52 del 2021 prevede in particolare – nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19;

rilevato che:

l'articolo 9, insieme con il relativo allegato 1, disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, che è rilevante (ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2) nell'ambito della disciplina sugli spostamenti territoriali delle persone nonché per specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere;

i citati certificati attestano in particolare la sussistenza della vaccinazione contro il COVID-19 ovvero la guarigione dalla medesima malattia ovvero l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido con risultato negativo;

la certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, determina un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che incide sui diritti e sulle libertà degli interessati considerata la limitazione delle libertà personali;

ritenuto che:

devono essere attentamente valutate le considerazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19, in particolare:

l'assenza nel decreto-legge degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (articoli 6, paragrafo 2, e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies), quali l'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite e l'individuazione puntuale delle fattispecie in cui la certificazione verde può essere utilizzata, considerato che la puntuale indicazione delle finalità della disposizione, oltre a costituire un elemento essenziale ai fini della valutazione della proporzionalità della norma richiesta dall'articolo 6 del Regolamento, consentirebbe inoltre di apprezzare il livello di compatibilità delle certificazioni introdotte con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro anche conto che il loro utilizzo sembrerebbe essere temporaneo in attesa dell'adozione delle analoghe certificazioni individuate dall'Unione europea;

l'opportunità che le certificazioni riportino esclusivamente i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa, in base al principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del citato Regolamento);

la necessità di una norma, all'interno dell'articolo 9, tale da assicurare che i dati vengano «conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità» (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e 6, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento), in conformità al principio di limitazione della conservazione dei dati dettato dal sopracitato Regolamento;

l'opportunità di indicare nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati, le misure che si intende adottare per garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e 32 del Regolamento);

il contrasto con il principio di esattezza dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento) della norma transitoria di cui al comma 10 dell'articolo 9, secondo cui, nelle more dell'adozione del decreto attuativo che istituisce la piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate), è consentito l'utilizzo delle certificazioni verdi rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge redatte sulla base dell'allegato 1 al decreto medesimi, considerato che tale sistema transitorio non consente di verificare l'attualità delle condizioni attestate nella certificazione, perché non può tener conto, in assenza della richiamata piattaforma, delle eventuali modificazioni delle condizioni relative all'interessato (sopraggiunta positività) successive al momento del rilascio della stessa, ponendo inoltre significativi rischi in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento e alla compromissione indebita dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato;

la necessità di individuare l'Ente presso il quale sarà istituita la predetta piattaforma, specificando la connessa titolarità dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso tale sistema informativo, al fine di consentire agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal citato Regolamento (articolo 15 e seguenti);

osservato che:

l'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19;

richiamando una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni agli spostamenti, il comma 1 dell'articolo 13 prevede che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, confermando pertanto la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendone la devoluzione allo Stato o alle regioni, alle province e ai comuni a seconda se l'illecito sia accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, oppure delle regioni, delle province e dei comuni;

il comma 2 dell'articolo 13 prevede che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, previste dall'articolo 9, comma 2, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto dei rilievi avanzati dal Garante per la protezione dei dati personali espressi in premessa.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (A.C. 3045 Governo);

premesso che:

il provvedimento s'inserisce in una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale e si compone di 14 articoli e 2 allegati che prevedono un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia;

rilevato che:

le disposizioni che interessano gli ambiti di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 7, 8 e 11 dell'allegato 2 annesso al decreto-legge, che reca un elenco tassativo di disposizioni già previste da precedenti provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che l'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza;

considerato, in particolare, che il n. 7 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, mentre, per il medesimo personale, il numero 8 proroga le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia;

espressa soddisfazione per la proroga – disposta dal n. 11 - fino al 31 luglio 2021 del termine entro il quale il Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo opera in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3045 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 52 del 2021, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 3, recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta spese aggiuntive né a carico delle strutture scolastiche – alle quali sono state anche assegnate precedentemente risorse aggiuntive di personale docente e ATA, cosiddette Covid – né del trasporto locale, trasporto ferroviario regionale e trasporto scolastico;

in particolare, per quanto concerne i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o di trasporto scolastico dedicato, le stime di servizi aggiuntivi di trasporto sono state effettuate in data 5 marzo 2021 dalle regioni e dalle province autonome per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, evidenziando un numero di chilometri aggiuntivi pari a 85.333.619, con l'impiego di 6.144 mezzi, ed oneri economici aggiuntivi pari a circa 320 milioni di euro;

tali stime sono state effettuate tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento e hanno dato luogo allo stanziamento a legislazione vigente di risorse pari a complessivi 390 milioni di euro;

l'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza, pertanto, ancorché suscettibile di incrementare l'entità dei servizi aggiuntivi da organizzare ed effettuare, non determina in relazione al corrente anno scolastico (ovvero fino alla data del 30 giugno 2021) nuovi oneri da finanziare, dal momento che risultano già disponibili risorse utilmente impiegabili a tale fine;

analogamente, in merito al trasporto scolastico dedicato, l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020 ha stanziato risorse, per l'anno 2021, pari a 150 milioni di euro;

l'articolo 9, in materia di certificazioni verdi COVID-19, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), necessaria per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, sarà realizzata nell'ambito della vigente convenzione tra MEF e SOGEI Spa per la gestione del Sistema della Tessera sanitaria;

tale sistema alimenterà la predetta piattaforma nazionale poiché esso già raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni e test COVID-19 e potrà in prospettiva raccogliere anche i certificati di guarigione, attraverso una funzionalità che il Sistema Tessera Sanitaria ha già sviluppato per i tamponi antigenici effettuati dai medici di medicina generale (MMG);

inoltre, il Ministero della salute ha indicato alla Commissione europea la società SOGEI quale operatore economico responsabile per lo sviluppo della piattaforma nazionale DGC per l'Italia che, pertanto, potrà accedere al finanziamento che la Commissione europea ha previsto per supportare gli Stati membri ai fini della realizzazione dell'interoperabilità del DGC con il gateway europeo;

le proroghe disposte dall'articolo 11, allegato 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché le stesse, come evidenziato nella relazione tecnica, vengono attuate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente a fronte di un fabbisogno sanitario per l'anno 2021, pari a circa 122 miliardi di euro, in aumento di circa 1,5 miliardi di euro rispetto al 2020;

in particolare, la mancata onerosità della proroga n. 19 deriva dalla circostanza che i costi emergenti per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie e funzioni COVID trovano compensazione nei costi dell'attività ordinaria che vengono meno per effetto della pandemia;

la proroga di cui al n. 3, in materia di permanenza in servizio del personale sanitario, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, la spesa per il trattenimento in servizio del personale sanitario individuato dalla disposizione risulta essere già a carico del bilancio dello Stato, dall'altro, il personale interessato, non cessando dal proprio impiego, non libera posizioni utili ai fini della determinazione delle unità da destinare a nuove assunzioni, fermo restando che il personale assumibile in forza del meccanismo del turnover è calcolato su base sia capitaria – con riferimento al numero dei cessati – che finanziaria;

la proroga di cui al n. 23, in materia di sorveglianza sanitaria e lavoro agile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'INAIL provvede alle previste attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la proroga di cui al n. 25, in materia di avvalimento di uffici da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro opera, attraverso l'istituto dell'avvalimento, direttamente alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimanendo comunque impregiudicata l'attività di vigilanza complessivamente svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

la proroga di cui al n. 26, in materia di edilizia scolastica, correlata alla proroga dello stato di emergenza, non comporta né spese aggiuntive né una accelerazione della spesa per cassa in quanto gli stati di avanzamento vengono comunque erogati sulla base e nei limiti delle attuali disponibilità di cassa e competenza del Ministero dell'istruzione;

l'articolo 12, recante misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, l'erogazione dell'anticipazione, essendo prevista a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, risulta già considerata nelle stime tendenziali e, dall'altro, tali risorse sono allocate sul capitolo di spesa 2250 del Ministero dello sviluppo economico che presenta attualmente una disponibilità di cassa pari ad euro 52.792.000, avendo l'amministrazione provveduto ad effettuare una variazione compensativa di sola cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge n. 196 del 2009;

infine, la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 si riferisce a residui di lettera c) ed è formulata in termini di facoltà al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare per anticipazioni nel 2021 quota parte delle risorse già impegnate con riferimento alla compensazione di danni del 2020, tenuto conto di quanto effettivamente autorizzato dalla Commissione europea per il 2020 dopo l'assunzione dell'impegno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

rammentato che il provvedimento disciplina il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – in ragione della positiva evoluzione della situazione sanitaria, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale – e reca, all'allegato 2, disposizioni di proroga al 31 luglio 2021 di alcune misure precedentemente adottate in conseguenza dell'epidemia in corso;

segnalato, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che il citato allegato 2 dispone la proroga al 31 luglio 2021 della possibilità di adottare forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari e assicurativi e della possibilità di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati;

preso atto inoltre che il provvedimento reca diverse misure volte alla ripresa e allo svolgimento di attività quali la ristorazione, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi sportivi, lo sport di base e amatoriale – anche presso impianti sportivi –, le fiere, i convegni ed i congressi, nonché la frequentazione dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento;

rilevata in proposito l'assenza di previsioni relative al settore del wedding, che ha registrato, a causa della pandemia, perdite stimabili in circa il 95 per cento del proprio fatturato, vedendo annullati oltre 200 mila matrimoni;

sottolineata l'opportunità di prevedere interventi, anche di natura fiscale, a sostegno del settore degli eventi, consentendo, tra l'altro, la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

evidenziata infine l'esigenza di prevedere misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per la sanificazione degli ambienti chiusi, al fine di sostenere le riaperture degli esercizi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere interventi a sostegno del settore dello sport amatoriale, anche di natura fiscale, volti a favorire l'iscrizione dei cittadini a palestre, piscine e impianti sportivi, incentivando ulteriormente la riapertura di tali strutture, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere interventi, anche di natura fiscale, a sostegno del settore degli eventi, consentendo, tra l'altro, la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per la sanificazione degli ambienti chiusi, al fine di sostenere le riaperture degli esercizi pubblici, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, anche a tal fine prorogando le disposizioni in materia di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti in per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (3045 Governo);

sottolineato che l'articolo 12 è volto alla celere erogazione dell'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, chiarendo le modalità per il calcolo della relativa anticipazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (C. 3045 Governo);

rilevato che il provvedimento all'esame prevede un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia;

ricordato, in particolare, l'articolo 4 che reca misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo;

preso atto con favore, altresì, di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 che consentono, nella zona gialla, il primo, a partire dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza e, dal 1° luglio 2021, lo svolgimento di convegni e congressi e, il secondo, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle autorità competenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3045, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

rilevato che l'articolo 1 proroga al 31 luglio 2021 termini contenuti in disposizioni legislative elencate nell'Allegato 2 al provvedimento;

osservato che, alla luce della perdurante emergenza sanitaria, il numero 24 dell'Allegato 2 estende al 31 luglio 2021 l'operatività delle disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato, che consentono di accedere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in assenza degli accordi individuali previsti dall'articolo 19 della legge n. 81 del 2017 e di comunicare i nominativi dei soggetti interessati e la data di cessazione della prestazione con le modalità semplificate previste dall'articolo 90, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020;

rilevato che il numero 23 dell'allegato 2 proroga la sorveglianza sanitaria, da parte dei datori di lavoro, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2;

considerata la proroga, disposta dal numero 25 dell'Allegato 2, relativa all'avvalimento in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive;

osservato, che, con l'articolo aggiuntivo 11.01 presentato dal Governo, si intende introdurre nel decreto in esame il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

rilevato, in particolare, che con tale proposta si intende modificare l'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prorogando fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, sopprimendo, rispetto alla normativa vigente, il vincolo di ricorrere a tale modalità di prestazione lavorativa per almeno il 50 per cento del personale;

osservato che, con la medesima proposta emendativa, si riduce altresì, dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono comunque ricorrere al lavoro agile, in caso di mancata adozione del Piano medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al numero 24 dell'Allegato 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere oltre il 31 luglio 2021, analogamente a quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 del decreto-legge n. 56 del 2021, l'operatività delle disposizioni in materia di ricorso al lavoro agile nel settore privato, di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (C. 3045 Governo);

rilevato che il provvedimento prevede un dettagliato calendario per consentire – nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia e in considerazione del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale;

considerati, in particolare, l'articolo 9, concernente la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto green pass), in corso di definizione a livello europeo, e l'articolo 12, volto alla celere erogazione dell'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, chiarendo le modalità per il calcolo della relativa anticipazione;

vista altresì, in materia di green pass, la proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 final) e la posizione negoziale assunta in proposito dal Parlamento europeo, in cui viene evidenziata, tra l'altro, l'esigenza di evitare discriminazioni contro coloro che non sono vaccinati o non possono permettersi economicamente il test, nonché la necessità di salvaguardare la protezione dei dati personali contenuti nei certificati;

visti i rilievi sollevati nel parere di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento, per i profili di competenza, al richiamo del necessario rispetto del principio di proporzionalità tra il trattamento dei dati personali previsto dalle norme e l'obiettivo delle stesse, principio stabilito dalle regole europee sulla protezione dei dati personali, in particolare dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere procedure idonee ad assicurare l'accesso a «test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti», come raccomandato dal Parlamento europeo nella posizione negoziale citata in premessa, al fine di circoscrivere allo stretto indispensabile le limitazioni imposte alla libertà di circolazione e di evitare discriminazioni di carattere economico;

b) valuti la Commissione di merito, in aderenza al principio di proporzionalità richiamato in premessa, volto alla minimizzazione del trattamento dei dati personali rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento, di limitare allo stretto indispensabile le informazioni richieste nelle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'allegato 1 del decreto-legge, tenendo conto dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

l'articolo 1, prevede, tra le altre cose, al comma 4, la possibilità per i Presidenti di regione e provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività; al riguardo, come già segnalato dalla Commissione con riferimento al decreto-legge n. 30 del 2021, si segnala l'opportunità di definire con maggiore precisione il concetto di «aree» ai fini dell'individuazione dei territori in cui i presidenti di regione e di provincia autonoma possono decidere, in presenza di determinati dati epidemiologici, l'applicazione delle regole delle «zone rosse»;

l'articolo 4, nel disciplinare l'attività di ristorazione, richiama i protocolli e dalle linee guida previsti per il settore dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (vale a dire linee guida nazionali e linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali); al riguardo, come già segnalato nel parere approvato lo scorso anno, il 23 giugno 2020, sul decreto-legge n. 33 del 2020, si rileva che potrebbe risultare opportuno fare piuttosto riferimento, facendo salve le linee guida già adottate, a linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione dell'assenza di una disciplina legislativa della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che costituisce allo stato solo l'organo associativo degli esecutivi regionali); ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa ed, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze; le medesime considerazioni valgono per le linee guida previste dagli articoli 5 (in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 7 (fiere, convegni e congressi) e 8 (centri termali e parchi tematici e di divertimento);

l'articolo 6, nel disciplinare la ripresa di piscine, palestre e sport di squadra, prevede l'adozione in materia di protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al riguardo, potrebbe risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito dell'adozione delle linee guida; si dovrebbe in particolare valutare l'opportunità, anche in questo caso facendo salva l'applicazione di quelle già adottate, di prevedere l'acquisizione sulle linee guida dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della competenza coinvolta (ordinamento sportivo);

l'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cd. green pass in corso di definizione in ambito UE; la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test); al riguardo, si ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 è pervenuto il 23 aprile 2021 un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; tra le altre cose, il Garante ha rilevato che la norma non fornisce un'indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi; si valuti pertanto l'opportunità di approfondire questo aspetto, alla luce dell'utilizzo che anche le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero fare delle certificazioni verdi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4;

prevedere l'adozione, con riferimento agli articoli 4, 5, 7 e 8, delle linee guida in sede di Conferenza Stato-regioni anziché in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, facendo salve le linee guida già adottate;

aggiungere, all'articolo 6, commi 1 e 2, in fine, le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È fatta salva l'applicazione delle linee guida adottate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

approfondire il contenuto dell'articolo 9 alla luce dei rilievi contenuti nel provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

torna su

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

1. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.

3. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Identico.

torna su

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 1» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,»;

dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

«2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.
2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo»;

al comma 3, le parole: «del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. – (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie). – 1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-ter. – (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quater. – (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali) – 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9».

All'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fino a un massimo del» sono sostituite dalle seguenti: «fino al» e le parole: «per cento, della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «per cento della popolazione»;

al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida di cui al decreto» e le parole: «sono in didattica» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono della didattica»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «sale lettura» sono sostituite dalle seguenti: «sale di lettura» e le parole: «sale studio» sono sostituite dalle seguenti: «sale di studio»;

al comma 5, la parola: «ISIA» è sostituita dalle seguenti: «istituti superiori per le industrie artistiche»;

alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per i servizi educativi per l'infanzia,».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – (Corsi di formazione). – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 4:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020, nonché da protocolli» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali). – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 5:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «live-club» è sostituita dalle seguenti: «locali di intrattenimento e musica dal vivo»;

al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e le parole: «e riconosciuti» sono sostituite dalla seguente: «riconosciuti»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Comitato tecnico-scientifico» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dal Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

al secondo periodo, dopo le parole: «il predetto Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) – 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di piscine» sono sostituite dalle seguenti: «delle piscine»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.(Impianti nei comprensori sciistici) – 1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «in presenza di fiere,» sono sostituite dalle seguenti: «di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,» e le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al secondo periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «Rimane consentita in ogni caso»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. – (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Art. 8-ter. – (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) – 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera c), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;

alla lettera d), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;

alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma»;

al comma 2, alinea, le parole: «sono rilasciate al fine di attestare» sono sostituite dalla seguente: «attestano»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal», le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», le parole: «, su richiesta dell'interessato,» sono sostituite dalle seguenti: «automaticamente all'interessato,» e le parole: « , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato» sono soppresse;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «COVID-19 di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal» e dopo le parole: «dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «nonché dai dipartimenti di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competenti»;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2» e dopo le parole: «dalle strutture sanitarie pubbliche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «sono riconosciute, come equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute come equivalenti»;

al secondo periodo, le parole: «dell'Unione, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione sono»;

al comma 9, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi da 1 a 8», dopo le parole: «di COVID-19» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19»;

al secondo periodo, le parole: «i dati che possono essere riportati» sono sostituite dalle seguenti: «i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2 e 8-bis, comma 2».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «il comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;

3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

16-septies. Sono denominate:

a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento”»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

“Commercio al dettaglio di mobili per la casa”».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Linee guida e protocolli). – 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «31 luglio 2021,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile). – 1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19”;

b) al comma 2, dopo le parole: “tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19”.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: “telelavoro” sono aggiunte le seguenti: “e del lavoro agile”;

b) al terzo periodo, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”;

c) al quarto periodo, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”.

Art. 11-ter.(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio) – 1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.

2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti”.

Art. 11-quater. – (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali) – 1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021”.

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies. – (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) – 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;

b) al comma 3-quater, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Art. 11-sexies. – (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli) – 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: “è espletata” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata”.

2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2021”;

b) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 giugno 2021”.

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies.(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro) – 1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”.

Art. 11-octies.(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato) – 1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-novies. – (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) – 1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Art. 11-decies. – (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi) – 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 11-undecies. – (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) – 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: “entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica”.
2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto”.

Art. 11-duodecies. – (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) – 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Art. 11-terdecies. – (Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-quaterdecies. – (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari) – 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2021”.

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato”.

Art. 11-quinquiesdecies. – (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture) – 1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti”.

Art. 11-sexiesdecies. – (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) – 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Art. 11-septiesdecies. – (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare) – 1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “31 ottobre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2025”.

Art. 11-duodevicies. – (Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale) – 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 2, le parole: «ai sensi all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. – (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore) – 1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Art. 12-ter. – (Voucher taxi) – 1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale».

All'articolo 13:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter» e le parole: «n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»;

al comma 2, le parole: «, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice,».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

L'allegato 1 è soppresso.

All'allegato 2:

il numero 4 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«26-bis. Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. – Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri».

torna su

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Articolo 1.
(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

2. Identico.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

3. Identico.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

a) identica;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

b) identica.

Articolo 2.
(Misure relative agli spostamenti)

Articolo 2.
(Misure relative agli spostamenti)

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

1. Identico.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.

2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.

2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Articolo 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-ter.
(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-quater.
(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

1. Identico.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Articolo 3-bis.
(Corsi di formazione)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Articolo 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

Articolo 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 4-bis.
(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Articolo 5.
(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

Articolo 5.
(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

4. Identico.

Articolo 5-bis.
(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Articolo 6.
(Piscine, palestre e sport di squadra)

Articolo 6.
(Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere)

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

3. Identico.

3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Articolo 6-bis.
(Impianti nei comprensori sciistici)

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Articolo 7.
(Fiere, convegni e congressi)

Articolo 7.
(Fiere, convegni e congressi)

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

2. Identico.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

3. Identico.

Articolo 8.
(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

Articolo 8.
(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 8-bis.
(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 8-ter.
(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Articolo 9.
(Certificazioni verdi COVID-19)

Articolo 9.
(Certificazioni verdi COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

1. Identico:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2;

a) identica;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

b) identica;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

a) identica;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

b) identica;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS- CoV-2.

c) identica.

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai dipartimenti di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competenti ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

7. Identico.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) .

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

11. Identico.

Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

1. All'articolo 1, i l comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis:

1) al secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies»;

3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse;

b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;

d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;

e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;

f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

«16-septies. Sono denominate:

a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

2. Identico.

3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

3. Identico.

3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».

Articolo 10-bis.
(Linee guida e protocolli)

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Articolo 11.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Articolo 11.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.

Articolo 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;

b) al comma 2, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Articolo 11-ter.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio)

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti».

Articolo 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.

2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.

6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.

8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Articolo 11-quinquies.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Articolo 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata».

2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Articolo 11-septies.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Articolo 11-octies.
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Articolo 11-novies.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 11-decies.
(Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi)

1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 11-undecies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».

2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto».

Articolo 11-duodecies.
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta)

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Articolo 11-terdecies.
(Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 11-quaterdecies.
( Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari )

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato».

Articolo 11-quinquiesdecies.
( Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture )

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti».

Articolo 11-sexiesdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Articolo 11-septiesdecies.
(Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare)

1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

Articolo 11-duodevicies.
(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale)

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.

Articolo 12.
(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

Articolo 12.
(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Articolo 12-bis.
(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica diaCOVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori è sempre consentito.

Articolo 12-ter.
(Voucher taxi)

1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 può essere applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa variazione di bilancio è attribuita alla giunta comunale.

Articolo 13.
(Sanzioni)

Articolo 13.
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Articolo 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

torna su

ALLEGATI

torna su

ALLEGATO 1
(ART. 9 – Certificazioni verdi COVID-19)

ALLEGATO 1
(ART. 9 – Certificazioni verdi COVID-19)

TABELLA
CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI
VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

Soppresso

1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipo di Vaccino

vaccine/prophylaxis;

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

vaccine medicinal product;

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

vaccine marketing authorization holder or manufacturer;

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato

number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;

Stato membro di vaccinazione

Member State of vaccination;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato;

unique certificate identifier.

2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;

Data del primo test positivo

date of first positive test result;

Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

Member State of test;

Struttura che ha rilasciato il certificato

certificate issuer;

Validità del certificato dal .. al:

certificate valid from...until;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipologia di test effettuato

the type of test;

Nome del test

test name;

Produttore del test

test manufacturer;

Data e orario della raccolta del campione del test

date and time of the test sample collection;

Data e orario del risultato del test

date and time of the test result production;

Risultato del test

result of the test;

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

testing center or facility;

Stato membro in cui è effettuato il test

Member State of test;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

torna su

ALLEGATO 2
(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19)
)

ALLEGATO 2
(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19)
)

1

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2

Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

3

Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Permanenza in servizio del personale sanitario

4

Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

5

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

6

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali

7

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

8

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

9

Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

10

Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

11

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

12

Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

13

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

14

Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

15

Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari

16

Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

17

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

18

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

19

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

20

Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici

21

Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

22

Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali

23

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria

24

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile

25

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

26

Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica

1

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2

Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

3

Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Permanenza in servizio del personale sanitario

4

Soppresso.

5

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

6

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali

7

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

8

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

9

Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

10

Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

11

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

12

Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

13

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

14

Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

15

Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari

16

Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

17

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

18

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

19

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

20

Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici

21

Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

22

Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali

23

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria

24

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile

25

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

26

Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica

26-bis.

Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55
Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

torna su