PDL 3045

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3045

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Presentato il 22 aprile 2021

torna su

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Il decreto si inserisce nella strategia di rilancio del Paese come reazione alla crisi dovuta all'emergenza pandemica in corso. Tale strategia è fondata su due pilastri: previsione di un dettagliato calendario per le riaperture e per l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese e per il rilancio della crescita grazie agli investimenti. Questa strategia si fonda altresì su una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale.
Di seguito è illustrato il contenuto degli articoli di cui si compone il provvedimento.

Articolo. 1. (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
La norma prevede che, fatte salve le diverse previsioni disposte dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Pertanto, per tutto ciò che non sia espressamente ridisciplinato dal presente decreto valgono le previsioni contenute nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Già dal 26 aprile, poi, tornano ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca.
Dal 1° maggio al 31 luglio 2021 viene confermato che nelle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si applicano le misure della zona rossa, così come è ribadita la possibilità, attribuita ai Presidenti delle regioni, di disporre l'applicazione delle misure della zona rossa nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti nonché nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Articolo 2. (Misure relative agli spostamenti)
La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, fino al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, si consente lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti e nel limite di quattro persone (fino ad oggi erano due) ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Con atti normativi secondari vengono poi definiti i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dai medesimi spostamenti. Al comma 3 si prevede che con ordinanza del Ministro della salute sono definiti i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19 consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dai medesimi spostamenti.

Articolo 3. (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)
L'articolo disciplina le modalità per la ripresa delle attività scolastiche nelle istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio nazionale.
Il comma 1 stabilisce che dal 26 aprile, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, riprendono in presenza le attività dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Si chiarisce che le predette disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei sindaci, salvi i casi di presenza di focolai o di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. In tal caso i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati, sentite le competenti autorità sanitarie, anche per porzioni di territorio.
Al comma 2 si stabilisce che, per il periodo dal 26 aprile fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica. A tal fine si prevede che per le zone rosse sia garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, per le zone gialle e arancioni, almeno al 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La didattica a distanza è utilizzata dagli altri studenti.
Il comma 3 contiene una particolare disposizione che facoltizza le istituzioni scolastichea operare in presenza per l'uso dei laboratori o per favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli altri alunni della classe.
I commi 4 e 5 disciplinano le attività didattiche della formazione superiore per il periodo dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021. Il comma 4 prevede che nelle zone gialle e arancioni le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo appositi piani di organizzazione. Nelle zone rosse i predetti piani possono prevedere lo svolgimento in presenza degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Per l'intero territorio nazionale, i citati piani di organizzazione prevedono che siano svolti in presenza gli esami, le prove e le sedute di laurea, le attività di orientamento e di tutorato e le attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, tenendo conto anche delle esigenze formative degli studenti con disabilità. Infine, il comma 5 estende l'applicazione delle disposizioni del comma 4, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ai conservatori di musica, alle accademie e agli istituti superiori per le industrie artistiche nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Articolo 4. (Attività dei servizi di ristorazione)
L'articolo reca misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo, nel quadro dell'emergenza pandemica.
ln particolare, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche a cena, sempre nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita agli alberghi e alle altre strutture ricettive, senza limiti di orario, la ristorazione limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.
Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo sono consentite anche al chiuso, dalle ore 5 fino alle ore 18, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articoli 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso.
Articolo 5. (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)
Con riferimento al comma 1, la norma prevede che, nella zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia tra il personale. Restano sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso, in tal modo chiarendo che la riapertura dei live-club non include quella di sale da ballo e discoteche.
La norma dispone altresì che la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per singola sala per gli spettacoli in luoghi chiusi. Si prevede altresì che le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate (allegati 26 e 27 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021).
Le predette disposizioni, ai sensi del comma 2, si applicano dal 1° giugno 2021, parimenti nella zona gialla, anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, con la precisazione che la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e che, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le percentuali di pubblico ammesse nonché i limiti massimi di capienza sono tali da garantire un efficace distanziamento sia all'interno degli impianti sportivi sia nei citati locali aperti al pubblico, nonché di evitare assembramenti all'esterno e nelle strutture ricettive annesse. Inoltre, i numeri limitati consentirebbero, in ogni evenienza, un efficace tracciamento degli eventuali contagi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
Il comma 3 prevede che per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui ai commi 1 (spettacoli) e 2 (eventi sportivi), in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi stessi, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico scientifico e di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per gli spettacoli di cui al comma 1 e dall'autorità delegata in materia di sport per gli eventi sportivi di cui al comma 2. Le predette linee guida possono prevedere altresì, in relazione a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 10, ossia di certificazioni comprovanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o l'effettuazione di un esame molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Articolo 6. (Piscine, palestre e sport di squadra)
In conformità alle linee programmatiche del Governo, sono programmate per le zone gialle la ripresa dell'attività sportiva di base e amatoriale nonché la riapertura degli impianti sportivi: piscine, palestre, centri e circoli sportivi.
Al comma 1 viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 15 maggio, previo rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti in materia.
Al comma 2 viene prevista la riapertura delle palestre, dal 1° giugno, sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle autorità competenti.
Al comma 3 viene prevista la ripresa, dal 26 aprile, di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, anche a livello amatoriale, comunque nel rispetto delle linee guida vigenti in materia. Resta fermo il divieto di utilizzo degli spogliatoi, in analogia con la persistente chiusura delle infrastrutture sportive al chiuso, se non diversamente stabilito dalle linee guida.

Articolo 7. (Fiere, convegni e congressi)
La disposizione consente, nel quadro dell'emergenza pandemica, nella zona gialla, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.
È confermato l'obbligo del rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Dal 1° luglio 2021, nella zona gialla, è altresì consentito lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto comunque dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

In base a quanto disposto dall'articolo 8, nel quadro dell'emergenza pandemica, sono consentite, nella zona gialla, dal 1° luglio 2021, anche le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, secondo quanto già previsto dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Articolo 9. (Certificazioni verdi COVID-19)
La disposizione prevede regole per l'anticipazione, in ambito nazionale, del cosiddetto green pass in corso di definizione al livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospesi a causa della pandemia.
La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno la validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame).
Le certificazioni sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello allegato al decreto-legge, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 che ne prevedrà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre). Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.
Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata.
Inoltre, al comma 8, si prevede il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute
È prevista, infine, al comma 9, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee de iure condendo.

Articolo 10. (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)
L'articolo provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 luglio 2021.

Articolo 11. (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
La disposizione proroga fino al 31 luglio 2021, prevista data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 2 annesso al decreto (si vedano le relazioni sulle suddette disposizioni, contenute in calce alla presente relazione).

Articolo 12 (Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)
L'articolo, aggiungendo un periodo all'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è volto a chiarire che le anticipazioni nell'ambito della procedura per l'erogazione degli indennizzi ivi contemplata seguono le modalità di calcolo degli indennizzi e pertanto sono determinate sulla base della riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati nonché degli ulteriori parametri individuati sulla base del decreto previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2 (decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020) e dei consolidati indirizzi adottati dalla Commissione europea.
La norma riveste il carattere dell'urgenza in quanto i tempi ordinari di concessione degli indennizzi a seguito dell'approvazione della Commissione si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte: pertanto, un chiarimento procedurale sulla circostanza che anche le anticipazioni sono erogate sulla base dei medesimi criteri previsti per gli indennizzi risulta funzionale all'effettività della norma e alla celere erogazione delle somme.
La previsione di cui al comma 2 stabilisce che le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nello stesso anno.

Articolo 13. (Sanzioni)
La norma, al comma 1, stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 del decreto nonché dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del decreto medesimo, richiamando quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Al comma 2 la disposizione determina le sanzioni per le violazioni in materia di certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9.

Articolo 14. (Entrata in vigore)
La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ALLEGATO 2

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
La disposizione che si intende prorogare prevede il reclutamento di laureati in medicina generale e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

2) Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
La disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici. Al comma 3 si consente di far ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari nonché la possibilità di utilizzare anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

3) Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Permanenza in servizio del personale sanitario
Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, si prevede la possibilità per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato di essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

4) Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
La disposizione prevede la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, validati, rispettivamente dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
La disposizione prevede la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, ivi inclusa la comunicazione tra loro, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
Al termine dello stato di emergenza, tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

6) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Semplificazioni in materia di organi collegiali
Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, si prevede la possibilità di svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).
In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).

7) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Si prorogano fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021 le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1 dell'articolo 73-bis). Le medesime misure si applicano anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2 dell'articolo 73-bis).

8) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
Si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma 6 dell'articolo 87). Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7 dell'articolo 87).

9) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
Con la proroga della disposizione del comma 6-ter dell'articolo 101 si consente alle commissioni valutatrici dei candidati in attesa di conferma in ruolo a tempo indeterminato di tenere conto delle limitazioni all'attività scientifica conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

10) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Si proroga la misura di cui al comma 6, dell'articolo 102, che agevola il riconoscimento, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Dispone infatti che, qualora il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della citata circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

11) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

12) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica.
La proroga interviene sull'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, al fine di continuare a consentire lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del «Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione», in considerazione dell'importanza riconosciuta alle funzioni di questi organismi, presenti in ogni istituzione scolastica, nella definizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e dei processi di inclusione scolastica. La proroga è giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività di tali gruppi di lavoro, anche rispetto all'adozione di nuove misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, che potrebbero impedirne le riunioni in presenza.

13) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
La proroga, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di applicare il termine attuale, in tema di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Pertanto l'organo consultivo, sino al termine prorogato, dovrà rilasciare il parere entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio. L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi all'avvio del prossimo anno scolastico comporta che anche la sospensione dell'efficacia per pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, difatti, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione su una serie di atti fondamentali.

14) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
Si proroga il comma 4 che riguarda, in via residuale, tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, assicurando che per le stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile.
I commi 1 e 3 del citato articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

15) Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari
Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione che prevede che, ai fini degli articoli 117, 125-bis,126-quinquies e 126-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

16) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Disposizione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
La disposizione prevede la possibilità di erogazione per conto dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale dei farmaci, che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

17) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
La disposizione consente, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. La disposizione richiede inoltre l'impegno delle parti contrattuali a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie.
Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere favorevole del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

18) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
La disposizione consente all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede inoltre l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani (INMI) di Roma.
Il parere del Comitato etico deve essere comunicato all'AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché a quella del relativo protocollo approvato, nel proprio sito internet istituzionale.
È infine consentito all'AIFA di acquisire, in deroga alle vigenti procedure, le domande di sperimentazione clinica, sentito il Comitato etico nazionale dell'INMI, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

19) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
La disposizione concede alle regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza del COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
Prevede, altresì, il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale viene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre con il medesimo decreto l'incremento tariffario viene determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

20) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Proroga di piani terapeutici
La disposizione prevede la proroga dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, per i laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, durante lo stato di emergenza. La norma prevede, inoltre, che le regioni adottino procedure accelerate per l'effettuazione delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici a seguito della ulteriore scadenza definita dalla proroga.

21) Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato
Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione che prevede che, ai fini dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. Tale disciplina si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile. Continuano ad applicarsi gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, fino alla data del 31 dicembre 2020.

22) Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali
Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione che prevede che i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

23) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Sorveglianza sanitaria
L'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – ferma restando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.
I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente o la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. La determinazione della tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze). Si stabilisce inoltre che l'inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituire in ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto di lavoro.
Per le finalità sopra descritte, l'INAIL, previa convezione con l'ANPAL, può assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato (aventi la durata massima di 15 mesi), figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, entro uno specifico limite di spesa.
Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga dei termini della presente disposizione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2021.

24) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Disposizioni in materia di lavoro agile
Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà, per gli stessi datori di lavoro, di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionate disposizioni. La disposizione non comporta oneri.

25) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
La disposizione in argomento stabilisce che in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive in base a quanto stabilito dalla convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) – sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019 – si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

26) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Edilizia scolastica
Si proroga il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19.
In tal modo, verrà consentito l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica.
Si proroga, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dall'articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica.
In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali interessate all'adozione dei predetti atti e decreti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza dì servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

.

.

.

.

.

.

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021.

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Articolo 2.
(Misure relative agli spostamenti)

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Articolo 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 5.
(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

Articolo 6.
(Piscine, palestre e sport di squadra)

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

Articolo 7.
(Fiere, convegni e congressi)

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 8.
(Centri termali e parchi tematici e di divertimento)

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 9.
(Certificazioni verdi COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS- CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Articolo 11.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 12.
(Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta.», è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di ciascuna anticipazione non può essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».
2. Per le finalità di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Articolo 13.
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Articolo 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2021
MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

torna su

ALLEGATO 1
(ART. 9 – Certificazioni verdi COVID-19)

TABELLA
CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI
VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipo di Vaccino

vaccine/prophylaxis;

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

vaccine medicinal product;

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

vaccine marketing authorization holder or manufacturer;

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato

number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series;

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;

Stato membro di vaccinazione

Member State of vaccination;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato;

unique certificate identifier.

2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;

Data del primo test positivo

date of first positive test result;

Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

Member State of test;

Struttura che ha rilasciato il certificato

certificate issuer;

Validità del certificato dal .. al:

certificate valid from...until;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:

Cognome e nome

name: surname(s) and forename(s);

Data di nascita

date of birth;

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

disease or agent targeted: COVID-19;

Tipologia di test effettuato

the type of test;

Nome del test

test name;

Produttore del test

test manufacturer;

Data e orario della raccolta del campione del test

date and time of the test sample collection;

Data e orario del risultato del test

date and time of the test result production;

Risultato del test

result of the test;

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

testing center or facility;

Stato membro in cui è effettuato il test

Member State of test;

Struttura che detiene il certificato

certificate issuer;

Identificativo univoco del certificato

unique certificate identifier.

torna su

ALLEGATO 2
(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19)
)

1

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2

Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

3

Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Permanenza in servizio del personale sanitario

4

Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

5

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

6

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali

7

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

8

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

9

Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

10

Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

11

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

12

Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

13

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

14

Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

15

Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari

16

Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

17

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

18

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

19

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

20

Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga piani terapeutici

21

Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Proroga delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

22

Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali

23

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria

24

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Disposizioni in materia di lavoro agile

25

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

26

Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica

torna su