XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3039
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 aprile 2021 (v. stampato Senato n. 986)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro della giustizia
(
BONAFEDE
)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(
TRIA
)
con il ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali
(
DI MAIO
)
e con il ministro della salute
(
GRILLO
)
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 aprile 2021
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:
a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione č data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivitā previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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