PDL 3030

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3030

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LATTANZIO, NITTI

Disposizioni per il contrasto della povertà educativa
e per la promozione delle arti performative

Presentata il 20 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! – L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla vita delle famiglie provocando l'aumento della povertà non solo economica, ma anche educativa. La crisi in essere, infatti, ha amplificato le debolezze e le diseguaglianze già esistenti per quanto concerne i soggetti più vulnerabili, primi fra tutti i bambini e gli adolescenti. Le chiusure prolungate delle scuole e degli spazi educativi della comunità, rese necessarie per contenere la diffusione del virus, hanno contribuito a una deprivazione non solo materiale, ma anche e soprattutto educativa e culturale, con forti ricadute dal punto di vista emotivo e psicologico che si stanno iniziando a manifestare in modo sempre più allarmante.
Per tali ragioni, è necessario prevedere misure che pongano al centro il benessere dei minori e che contrastino il fenomeno della dispersione scolastica e la povertà educativa, che colpisce in particolare i minori in situazioni socio-economiche più svantaggiate e spesso residenti in territori del centro, del sud e delle isole; basti pensare alle difficoltà che molte famiglie si trovano ad affrontare per l'accesso alla didattica a distanza, in mancanza di strumenti tecnologici adeguati. Un ostacolo che amplia, dunque, il divario tra nord e sud e tra centro e periferia anche dal punto di vista tecnologico, non dimenticando, inoltre, che, secondo il rapporto dell'associazione «Save the Children» pubblicato il 10 maggio 2020, quasi un bambino su dieci tra gli 8 e gli 11 anni di età non si è mai avvalso di lezioni on line o lo ha fatto meno di una volta alla settimana.
A tale proposito sarebbe, quindi, auspicabile prevedere misure in favore delle famiglie e dei minori per potenziare lo svolgimento di attività extra-scolastiche tenendo conto delle diversità territoriali e cittadine. La cultura dovrà essere, in questo senso, un elemento chiave di coesione e di crescita sociale per la ripresa del nostro Paese, anche in conformità ai princìpi sanciti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133.
Una risposta concreta in termini di riattivazione delle dinamiche sociali post-pandemiche può essere fornita, nello specifico, dalle arti performative.
La presente proposta di legge si basa, infatti, sull'idea di contrastare la povertà educativa non solo rendendo strutturale il già esistente Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente rinnovato fino al 2021, ma anche prevedendo l'istituzione di un nuovo Fondo ad hoc, denominato «Fondo per il contrasto della povertà educativa attraverso la promozione delle arti performative», destinato a garantire un sostegno ai minori e alle loro famiglie, duramente colpiti dalla chiusura delle attività scolastiche, ricreative e socio-culturali, e al settore delle arti performative, uno dei più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Un aspetto fondamentale che la presente proposta di legge intende affrontare è quello concernente il contrasto delle sperequazioni socio-culturali ed economiche esistenti, sia favorendo i territori più svantaggiati oggetto delle citate dinamiche tra nord e sud, centro e periferia, piccolo e grande, sia prevedendo l'erogazione di risorse in favore di una serie di attività dello spettacolo e, in particolare, delle arti performative, che non sono state sufficientemente tutelate e che hanno risentito anche delle sperequazioni territoriali conseguenti all'applicazione del cosiddetto «Art-bonus» (il credito di imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).
Si ritiene, innanzitutto, che il coinvolgimento dei soggetti privati mediante forme di «mecenatismo» diffuso e, in particolare, di azionariato popolare, sia fondamentale per ripristinare gli equilibri socio-economici tra le diverse regioni e tra le stesse realtà locali e cittadine.
Per tali motivi, si è scelto di favorire maggiormente proprio i soggetti privati che investono nei territori regionali, provinciali e comunali più svantaggiati, periferici ed esposti a maggiori rischi di criminalità organizzata, in un'ottica di promozione dell'inclusione sociale, di contrasto delle diseguaglianze culturali e della dispersione scolastica, in conformità a valori di cooperazione e solidarietà sociale.
Considerato, inoltre, che nell'azione di coinvolgimento dei soggetti privati risulta di estrema rilevanza stimolare e rafforzare il senso di appartenenza alle istituzioni culturali di prossimità e lo spirito di comunità, si riconosce la possibilità in capo agli investitori privati di scegliere quali tra gli spettacoli di teatro, danza, musica e di tutte le altre forme rientranti nel concetto di arte performativa sostenere nello specifico: una sorta di co-partecipazione all'attività di programmazione culturale da parte dei soggetti privati.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce le finalità, cioè il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa attraverso la promozione delle arti performative, in una prospettiva di riduzione dei fenomeni di sperequazione sociale ed economica in favore dei territori più svantaggiati e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale.
L'articolo 2 interviene modificando l'articolo 1, commi 392 e 394, della legge n. 208 del 2015, che aveva istituito il citato Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, dapprima in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018 e successivamente anche per gli anni 2019, 2020 e 2021, a seguito della proroga disposta dai commi 479 e 480 della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'articolo 2 non solo conferma il finanziamento da 55 milioni di euro annui necessario per l'operatività del Fondo, ma lo rende strutturale e permanente a decorrere dall'anno 2022.
L'articolo 3 istituisce, al comma 1, il Fondo per il contrasto della povertà educativa attraverso la promozione delle arti performative nello stato di previsione del Ministero della cultura, prevedendo una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinata al finanziamento di interventi e di progetti nel territorio nazionale che prevedono anche il coinvolgimento diretto dei minori a rischio di povertà educativa. Il comma 2 prevede che i soggetti privati, i quali mediante erogazioni liberali contribuiscano al finanziamento del Fondo, abbiano diritto, nella misura massima di 5 milioni di euro annui, a un credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati o al 75 per cento qualora investano in interventi o progetti promossi da realtà culturali operanti in contesti a rischio di marginalità sociale, in zone periferiche, con minore domanda di pubblico e con minore copertura distributiva e pubblicitaria. Il comma 3 prevede, poi, che il Ministro della cultura stabilisca, con proprio decreto, i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
L'articolo 4 introduce in via sperimentale l'azionariato popolare quale nuova forma di partecipazione dei soggetti privati nella promozione delle arti performative.
L'articolo 5, infine, prevede la copertura finanziaria della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica attraverso la promozione delle arti performative, nonché a contrastare le diseguaglianze culturali e la sperequazione sociale favorendo le realtà e i contesti territoriali più svantaggiati e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1, commi 392 e 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 392, le parole: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2016»;

b) al comma 394:

1) al primo periodo, dopo le parole: «negli anni 2019, 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2022»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2022».

Art. 3.
(Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa attraverso la promozione delle arti performative)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa attraverso la promozione delle arti performative, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato a finanziare la realizzazione nel territorio nazionale di interventi e di progetti in favore dei minori a rischio di povertà educativa, prevedendo il loro diretto coinvolgimento nelle arti performative.
2. Il Fondo è aperto al contributo dei privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, che intendano realizzare o promuovere gli interventi e i progetti di cui al comma 1 nel territorio nazionale attraverso erogazioni liberali. Ai medesimi soggetti privati è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta e nella misura massima di 5 milioni di euro annui, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, e pari al 75 per cento dei versamenti effettuati nel caso in cui gli interventi e i progetti finanziati siano realizzati o promossi da realtà culturali operanti in contesti a rischio di marginalità sociale, in zone periferiche o svantaggiate, con minore domanda di pubblico e con minore copertura distributiva e pubblicitaria.
3. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione e di erogazione delle risorse del Fondo, anche ai fini di quanto disposto dal comma 2.

Art. 4.
(Azionariato popolare per la promozione delle arti performative)

1. Il Ministro della cultura, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, forme e condizioni di azionariato popolare per la promozione delle arti performative da parte di soggetti privati.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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