PDL 3026

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3026

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, MARCO DI MAIO, ANNIBALI, COLANINNO, FERRI, MIGLIORE, MOR, MORETTO, PAITA, SCOMA

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche

Presentata il 16 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! — Secondo un recente studio della Banca d'Italia sulla mobilità del lavoro, in Italia sarebbero 1,5 milioni i cittadini italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza, i cosiddetti «fuori sede», e che rischiano di non poter partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.
Si ricorda che già nella XVII legislatura, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Governo si era impegnato a introdurre disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto nel comune in cui gli elettori fuori sede avevano eletto il proprio domicilio, dietro presentazione, al medesimo comune, della richiesta di iscrizione temporanea in una lista della sezione elettorale diversa da quella di residenza.
Nell'ordinamento vigente è, peraltro, prevista una agevolazione particolare, sfruttata da molti cittadini in occasione di precedenti consultazioni elettorali, che consente ai rappresentanti di lista di poter votare nel seggio in cui sono designati, purché siano elettori del collegio. Tale fattispecie potrebbe apparire utile, ad esempio, nelle consultazioni referendarie in cui è previsto un unico collegio, a livello nazionale, mentre ha scarsa utilità nelle elezioni politiche, dove i collegi hanno all'incirca un'estensione provinciale e addirittura le grandi città sono ripartite in più collegi. Di particolare rilievo è stato il caso verificatosi in occasione del referendum del 12 e 13 giugno 2011 in cui circa ottantamila cittadini fuori sede sono riusciti a esercitare il proprio diritto di voto solo in virtù della loro designazione come rappresentanti di lista.
Attualmente, per gli elettori che si recano a votare nel proprio comune di residenza sono previste agevolazioni per quanto concerne i viaggi in treno che consistono nella riduzione pari al 60 per cento sulle tariffe regionali e al 70 per cento sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte e per il servizio cuccette). Per quanto concerne i viaggi in aereo, invece, la riduzione prevista, sulla base di una convenzione stipulata con la compagnia aerea Alitalia, è pari al 40 per cento del prezzo del biglietto aereo a tariffa intera, escluse le tasse, nel limite di 40 euro. Tali agevolazioni di tipo economico sono decisamente insufficienti per permettere ai cittadini fuori sede di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.
La presente proposta di legge, che è composta da un solo articolo, reca disposizioni per favorire la partecipazione al voto nelle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e nei referendum.
In particolare, ai cittadini che si trovano fuori dalla regione di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di voto nel luogo in cui sono domiciliati (comma 1), nel rispetto della procedura prevista (commi da 2 a 6), al fine di garantire la correttezza delle consultazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli elettori che, per motivi di lavoro, di studio o di cura, si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza possono dichiarare al comune nelle cui liste sono iscritti, fino a trenta giorni prima della data di votazione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, di voler esercitare il diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il proprio domicilio.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate, oltre alla copia di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale o della dichiarazione di smarrimento, la dichiarazione del datore di lavoro o la certificazione dell'istituzione universitaria, scolastica o formativa o della struttura sanitaria, pubbliche o private, in cui si attestano i motivi del domicilio.
3. Entro il settimo giorno precedente la data di votazione, il comune nelle cui liste è iscritto, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune in cui l'elettore è domiciliato.
4. Entro il terzo giorno precedente la data di votazione il comune in cui l'elettore è domiciliato rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale in cui può esercitare il diritto di voto.
5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli ai sensi del comma 4, previa presentazione di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 4, che è acquisita agli atti dell'ufficio elettorale di sezione. Il nominativo dell'elettore è registrato nel verbale dell'ufficio medesimo.
6. La procedura prevista dal presente articolo si applica altresì per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia a condizione che l'elettore dichiari di voler esercitare il diritto di voto in una regione compresa nella medesima circoscrizione elettorale, ai sensi di quanto previsto dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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