PDL 3017

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3017

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

Presentata il 13 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a riformare le norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura scelti dai magistrati (i cosiddetti «componenti togati»), delineando un nuovo sistema di elezione volto a ridimensionare il peso degli schieramenti correntizi, e a privilegiare le personalità individuali dei singoli candidati, promuovendo una competizione basata sulla loro capacità di attrarre consensi trasversali.
A questo fine la presente proposta di legge intende conferire al Governo una delega legislativa, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, sulla base di dettagliati princìpi e criteri direttivi.
In particolare, per quanto riguarda il procedimento elettorale riferito ai componenti eletti dai magistrati si prevede l'adozione del sistema del voto singolo trasferibile. Le caratteristiche di tale sistema sono le seguenti:

a) gli elettori votano per le persone, non per liste, poiché è parallelamente previsto il divieto di collegamento tra i candidati;

b) gli elettori possono ordinare liberamente le proprie preferenze; ciò significa che essi possono esprimere una sola preferenza, oppure una prima preferenza seguita da una seconda, da una terza e così via: poiché anche le preferenze successive alla prima contano ai fini dell'elezione, gli elettori hanno interesse a ordinarle in modo trasversale rispetto alle liste votando per candidati che hanno orientamento diverso;

c) vengono eletti i candidati che superano la quota di elezione (calcolata in base al rapporto tra i voti validi e i seggi da attribuire, entrambi aumentati di un'unità), computando a questo fine le prime preferenze da sole o combinate con le successive.

Ciò ha due conseguenze: in primo luogo, per conseguire l'elezione non bastano pochi voti organizzati; inoltre, al candidato, per essere eletto, non basta il sostegno della corrente di maggioranza relativa, perché egli ha bisogno di raccogliere altri voti anche al di fuori della propria corrente.
Date queste caratteristiche, il sistema del voto singolo trasferibile consente anche la rappresentanza delle minoranze, perché, facendo pesare anche le preferenze successive alla prima, evita che una maggioranza relativa organizzata si impossessi di tutti o di quasi tutti i seggi. Inoltre, il voto singolo trasferibile produce risultati sostanzialmente proporzionali, lasciando all'elettore la libertà di valutare candidati singoli (anche non appartenenti ad alcun gruppo organizzato), invece di obbligarlo a esprimersi su liste bloccate o su candidati scelti esclusivamente nell'ambito della stessa lista.
Insomma, con il voto singolo trasferibile, un candidato, per essere eletto, ha bisogno di un consenso trasversale perché la sua elezione potrebbe dipendere dalle seconde o terze preferenze. Ecco perché il voto singolo trasferibile privilegia la persona, l'immagine, la figura, la statura del candidato.
Il sistema proposto è ben collaudato nelle elezioni politiche in vari Paesi anglosassoni. Infatti esso è adottato nella Repubblica d'Irlanda, nell'Irlanda del Nord, in Australia per l'elezione del Senato nonché per l'elezione della Camera bassa, nella variante del «voto alternativo» applicata all'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nella stessa logica sopra illustrata si collocano due ulteriori modifiche introdotte con la presente proposta di legge.
Con la prima viene elevato da sedici a venti il numero dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, affinché, in un più vasto collegio, divenga possibile una maggiore rappresentanza delle minoranze e un più ampio margine di competizione; consequenzialmente, per mantenere il rapporto di un terzo stabilito dalla Costituzione, è accresciuto da otto a dieci il numero dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune (i cosiddetti componenti «laici»).
La seconda modificazione proposta interviene sulla disciplina dell'elettorato passivo, prevedendo che possano essere eletti i soli magistrati che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto, termine e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la modifica delle norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.
3. Il Governo, secondo il procedimento di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, portando a venti il numero dei componenti eletti dai magistrati e a dieci il numero dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune;

b) modificare il requisito per l'elettorato passivo previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che non possano essere eletti i magistrati che alla data della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;

c) adottare il sistema del voto singolo trasferibile per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati, attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti princìpi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) il territorio nazionale è diviso in collegi;

3) ciascun elettore riceve due schede, una per il voto nel collegio in cui è compreso l'ufficio giudiziario presso il quale presta servizio o al quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei componenti che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione;

4) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei magistrati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza, che coincide con l'ordine di scrittura. Il voto può essere espresso per non più di due magistrati che svolgono le funzioni nel medesimo distretto;

5) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata la quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi +1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

6) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito il minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che hanno raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.

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