PDL 3003

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COSTA, ANGIOLA, FRATE

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza

Presentata l'8 aprile 2021

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Onorevoli Colleghi! Sono circa quattrocentomila gli studenti universitari iscritti presso atenei situati in regioni diverse da quella di residenza, mentre non c'è ancora una stima definita dei lavoratori cosiddetti «fuorisede». Per esercitare il diritto di voto nelle consultazioni elettorali o referendarie, tali soggetti sono obbligati, in via alternativa, a rientrare nel luogo di residenza, sostenendo i relativi oneri, oppure ad astenersi. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scelta di rientrare nel luogo di residenza è aggravata dai rischi per la propria salute e quella dei familiari, a cui si aggiunge, in molti casi, il divieto di spostamento tra regioni imposto dalle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tali circostanze possono creare ostacoli anche in occasione di elezioni amministrative, a partire da quelle che si terranno nel prossimo autunno.
Attualmente la possibilità di esercitare il diritto di voto fuori della regione di residenza è prevista solo per alcune categorie di lavoratori, tra cui i militari, gli appartenenti alle forze dell'ordine e i naviganti marittimi o gli aviatori. Per gli altri cittadini sono previste delle agevolazioni economiche per le spese di viaggio, non sempre sufficienti alla loro copertura totale, senza tenere conto che, a causa del tempo necessario, talvolta molto lungo, non sempre è possibile conciliare tali spostamenti con impegni di studio o esigenze di lavoro.
La legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati», ha modificato, a partire dal 1° luglio 2016, le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, riconoscendo la possibilità di votare per corrispondenza ai cittadini italiani e ai loro familiari conviventi «che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti» e consentendo loro di ricevere presso l'indirizzo postale estero il plico contenente la scheda elettorale, senza che ne sia richiesta l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Analogo diritto non è, invece, riconosciuto ai cittadini domiciliati in Italia in una regione diversa da quella di residenza.
Il tema del riconoscimento del diritto di voto ai cittadini lontani dal luogo di residenza in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, è stato spesso oggetto del dibattito pubblico anche grazie all'azione di sensibilizzazione sul tema condotta da numerose associazioni e comitati, ma sinora non ha trovato una soluzione definitiva.
La presente proposta di legge intende dunque introdurre una disciplina che favorisca una più estesa partecipazione dei cittadini al processo democratico e all'organizzazione politica e sociale del Paese, contribuendo a rimuovere, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza dei cittadini. Più specificamente, il sistema proposto mira a garantire l'esercizio del diritto di voto per le elezioni politiche e amministrative e per i referendum abrogativi e costituzionali agli studenti universitari iscritti presso un ateneo situato in una regione diversa da quella di residenza, agli studenti universitari che si trovano temporaneamente all'estero in quanto impegnati in programmi di mobilità studentesca e agli elettori domiciliati in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori domiciliati fuori della regione di residenza per motivi di studio universitario o di lavoro o che sono domiciliati per brevi periodi all'estero per motivi di studio universitario.

Art. 2.
(Esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle elezioni del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Gli elettori domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, in una regione diversa da quella di residenza possono chiedere di votare per corrispondenza nelle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, secondo le modalità stabilite dai commi da 3 a 9.
2. Ai cittadini domiciliati all'estero per motivi di studio universitario per un periodo inferiore a tre mesi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di votare per corrispondenza alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, entro il ventottesimo giorno precedente alla data delle votazioni, secondo le modalità previste con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Nella domanda sono indicati il comune in cui l'elettore è domiciliato, il comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste il medesimo è iscritto e ad essa è allegato il certificato di iscrizione all'università o una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro.
4. Il Ministero dell'interno annota nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore di cui al comma 3, la dicitura «fuorisede» e, entro il ventunesimo giorno precedente alla data delle votazioni, invia al comune in cui l'elettore è domiciliato un plico contenente:

a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali;

b) una scheda elettorale con la relativa busta;

c) una busta recante l'indirizzo del comune di residenza e della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

5. Il voto per corrispondenza può essere esercitato tra il quattordicesimo e il quinto giorno precedente alla data delle votazioni. L'elettore, in tali giorni, può ritirare il plico presso l'ufficio elettorale del comune in cui è domiciliato, previa esibizione di un documento di riconoscimento e del certificato elettorale su cui è apposto un timbro.
6. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore introduce nella busta di cui alla lettera b) la scheda elettorale, sigilla la busta e la introduce, con il tagliando elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Il comune in cui l'elettore è domiciliato spedisce la busta con plico raccomandato con avviso di ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo equivalente entro il quinto giorno precedente alla data delle votazioni.
7. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 19 del sabato che precede la data delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono inserite in un apposito plico che è sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede
8. Il presidente della sezione elettorale apre la busta di cui al comma 4, lettera c), verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 4, e introduce la busta di cui al comma 4, lettera b), in un'apposita urna sigillata, all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 9. Il presidente della sezione riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune e la busta che conteneva la scheda nonché le buste non integre in un apposito plico, che allega al verbale della sezione.
9. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da uno scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna.

Art. 3.
(Esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali)

1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa dalla regione di residenza per motivi di studio universitario o di lavoro possono chiedere di votare per corrispondenza nelle elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale, del sindaco, del consiglio comunale e, ove applicabile, del consiglio circoscrizionale ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità stabilite dal comma 2.
2. Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di voto per corrispondenza all'ufficio elettorale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per la provincia di residenza entro il ventottesimo giorno precedente alla data delle votazioni, secondo le modalità previste con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Nella domanda sono indicati il comune in cui l'elettore è domiciliato, il comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste è iscritto e ad essa è allegato il certificato di iscrizione all'università o una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro.
3. La prefettura-ufficio territoriale del Governo annota nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore di cui al comma 2, la dicitura «fuorisede» e, e entro il ventunesimo giorno precedente alla data delle votazioni, invia al comune in cui l'elettore è domiciliato, dandone contestuale comunicazione all'elettore a mezzo posta elettronica certificata, un plico contenente:

a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali;

b) una scheda elettorale con la relativa busta;

c) una busta recante l'indirizzo del comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. Il voto per corrispondenza può essere esercitato tra il quattordicesimo e il quinto giorno precedente alla data delle votazioni. L'elettore, in tali giorni, può ritirare il plico presso l'ufficio elettorale del comune in cui è domiciliato, previa esibizione di un documento di riconoscimento e del certificato elettorale su cui è apposto un timbro.
5. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda elettorale, sigilla la busta e la introduce, con il tagliando elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune nelle cui liste è iscritto. Il comune in cui l'elettore è domiciliato spedisce la busta con plico raccomandato con avviso di ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo equivalente entro il quinto giorno precedente alla data delle votazioni.
6. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 19 del sabato che precede la data delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono inserite in un apposito plico che è sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
7. Il presidente della sezione elettorale apre la busta di cui al comma 3, lettera c), verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 3, e introduce la busta di cui al comma 3, lettera b), in un'apposita urna sigillata, all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 9. Il presidente della sezione riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune e la busta che conteneva la scheda nonché le buste non integre in un apposito plico, che allega al verbale della sezione.
8. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da uno scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna.
9. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di ballottaggio prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, fatta eccezione per i termini relativi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza che dovranno essere compresi tra il nono e il terzo giorno precedente alla data delle votazioni.

Art. 4.
(Esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza o per corrispondenza nei referendum)

1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa da quella di residenza per motivi di studio universitario o di lavoro possono chiedere di votare, per i referendum, in una sezione elettorale del comune in cui sono domiciliati.
2. Gli elettori presentano la richiesta di votare ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, entro il ventottesimo giorno precedente alla data delle votazioni, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Nella domanda è indicato il comune in cui l'elettore è domiciliato e ad essa è allegato il certificato di iscrizione all'università o una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro.
3. Il Ministero dell'interno annota nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore di cui al comma 2, la dicitura «fuorisede», individua il seggio in cui l'elettore medesimo può recarsi a votare e invia ai comuni un elenco di nominativi degli elettori fuorisede iscritti a ciascun seggio.
4. L'elettore di cui al comma 2 può esercitare il diritto di voto nel seggio assegnato, previa esibizione del documento di riconoscimento e del certificato elettorale.
5. Gli elettori domiciliati all'estero per motivi di studio universitario per un periodo inferiore a tre mesi possono chiedere di votare per corrispondenza e si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

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