PDL 2989-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2989-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 marzo 2021 (v. stampato Senato n. 2133)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

e dal ministro della giustizia
( CARTABIA )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 31 marzo 2021

(Relatore: CASSINELLI )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali). La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 aprile 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2989.

torna su

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2989 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, per un totale di 28 commi, ha subito nel corso dell'esame al Senato l'incremento di un solo comma; esso appare coerente con la finalità indicata nel preambolo, cioè quella di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che uno solo dei 29 commi prevede l'adozione di un provvedimento attuativo (un decreto del Ministro della giustizia);

il provvedimento, nel testo originario, risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017;

ritiene di non avere, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osservazioni da formulare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2989, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

evidenziato come il decreto-legge sia stato adottato, secondo quanto enunciato nella premessa, avendo ravvisato la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, in base all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione «È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»;

richiamata la giurisprudenza costituzionale, la quale ha in più occasioni evidenziato (ex multis si richiama la sentenza n. 178 del 2014) come, pur tenuto conto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni la materia delle «professioni», l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti – su cui interviene il decreto-legge – sia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2989 Governo, approvato dal Senato);

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del provvedimento in oggetto, il decreto del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 12 aprile 2021, con il quale saranno comunicate le date delle prove, fornirà indicazioni relative alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19;

tenuto conto, quindi, delle disposizioni che prevedono che le prove d'esame debbano svolgersi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo (articolo 4, commi 2 e 4);

evidenziata, in particolare, la disposizione concernente le motivazioni in base alle quali il candidato ha la possibilità di richiedere al presidente della sottocommissione, con istanza adeguatamente documentata, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova (positività da COVID-19, sintomatologia compatibile con il COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario o comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame – articolo 4, comma 7),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

torna su