PDL 2987

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2987

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE MENECH, FRAGOMELI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti la disciplina speciale per le province montane di confine

Presentata il 30 marzo 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – Con l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stata riconosciuta, per la prima volta, la specificità delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, che la presente proposta di legge denomina «province montane di confine», e sono state attribuite a esse le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

1) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

2) cura delle relazioni istituzionali con le altre province, con le province autonome di Trento e di Bolzano, con le regioni a statuto ordinario e con quelle a statuto speciale e con gli enti territoriali di altri Stati con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche prevedendo la stipulazione di accordi e convenzioni con tali enti.

Alle stesse è stato riconosciuto un regime differenziato in base alle effettive necessità di riequilibrio dei territori. In tale intervento si obbligano le rispettive regioni a trasferire alle aree montane la maggior parte delle funzioni e delle competenze e, quindi, delle relative partite di bilancio. Si è giunti a questo riconoscimento innanzitutto per l'aggravarsi della situazione di squilibrio tra il regime di autonomia riconosciuto dall'ordinamento costituzionale ai territori delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e quello attribuito, nell'ambito delle rispettive regioni, alle province di cui al citato articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014 e, segnatamente, alle province di Belluno, Sondrio e Verbania Cusio Ossola. Questi territori, confinanti anche con Stati esteri, sono, inoltre, colpiti da gravi fenomeni di spopolamento. La riforma del 2014 aveva l'obiettivo di restituire pari dignità e uguali opportunità ai territori interamente montani, transfrontalieri e con vocazione a uno sviluppo economico integrato e simile alle altre realtà territoriali dell'arco alpino. La natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalle regioni e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali delle stesse regioni sono fortemente penalizzanti nei confronti delle autonomie locali. Questa marginalità ha innescato movimenti di legittima protesta (referendum per il passaggio dalle regioni ordinarie a quelle autonome) che però rischiano, in assenza di risposte efficaci, di creare processi di vera e propria disgregazione delle comunità locali e di rottura dell'integrità regionale. Il territorio delle province montane di confine che pure presenta, per le proprie caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti regioni e province autonome, viene obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti dagli statuti speciali, in forza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale, ai territori delle regioni confinanti. Uno squilibrio che deve essere bilanciato, assicurando condizioni di effettiva autonomia nel governo del territorio e delle risorse dei predetti territori e ponendo le condizioni per il raggiungimento di un'effettiva uguaglianza e di un'effettiva pari opportunità delle popolazioni residenti. A tale fine, la presente proposta di legge intende modificare l'articolo 1, comma 57, della legge n. 56 del 2014, stabilendo che gli statuti delle province montane di confine possano prevedere: la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni (favorendo così la semplificazione degli enti locali), l'istituzione di organismi di coordinamento e l'elezione a suffragio universale diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Per quanto concerne le funzioni delegate alle province montane di confine, si individuano le materie nelle quali, anche in deroga ai criteri di riparto delle funzioni amministrative attribuite allo Stato e alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla legislazione nazionale di attuazione, possono essere attribuite direttamente funzioni amministrative, ferme restando le competenze attribuite ai comuni e agli altri enti locali direttamente dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Si disciplinano, inoltre, le modalità di trasferimento di tali funzioni e delle risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al loro esercizio, fissando termini precisi per l'adozione dei provvedimenti da parte del Governo e delle regioni interessate. Attraverso una nuova organizzazione delle articolazioni territoriali e una governance più forte perché derivante da elezione diretta, si intende promuovere il rilancio di queste aree periferiche che si stanno lentamente spopolando.
La presente proposta di legge, sostituendo l'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014, che ha avuto il grandissimo merito di riconoscere le province cosiddette «montane», attribuisce a tali province la specifica denominazione di «province montane di confine». Questa denominazione potrebbe sembrare pleonastica, ma mette in evidenza la forte caratterizzazione di tali territori al fine di aumentare, sia nei cittadini che nelle istituzioni degli stessi territori, il senso di appartenenza e la coscienza della diversità di queste aree vaste rispetto al resto del territorio nazionale. Tale denominazione prende origine dal combinato disposto di due articoli fondamentali della Costituzione: l'articolo 114, che prevede che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, e l'articolo 44 che, al secondo comma, prevede che lo Stato, tramite le sue leggi, deve disporre provvedimenti a favore delle zone montane.
La presente proposta di legge reca, poi, una serie di ulteriori novelle al citato articolo 1 della legge n. 56 del 2014. Il nuovo comma 52-bis prevede che le regioni «devono riconoscere» alle province montane di confine forme particolari di autonomia normativa e amministrativa, trasformando così la previsione contenuta nel vigente comma 52, il quale si limita a stabilire che le regioni «riconoscono» tali forme, in uno specifico obbligo e rafforzando, di conseguenza, la posizione giuridica delle province montane di confine. Il rapporto con il potere regionale ha fortemente limitato la possibile piena attuazione della specificità montana e, pertanto, la nuova formulazione intende togliere ogni dubbio sul fatto che le regioni, dando attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 188 della Costituzione, debbano riconoscere alle province montane di confine l'autonomia necessaria per svolgere al meglio i loro compiti.
Il nuovo comma 54-bis, introduce tra gli organi delle province montane di confine la giunta provinciale, al fine di rendere più operativa l'attività dell'ente anche in rapporto all'aumento delle funzioni delegate. La giunta era stata eliminata dalla legge n. 56 del 2014 a seguito delle ridotte funzioni e competenze degli enti provinciali, ma la sua presenza diventa di nuovo necessaria alla luce del citato aumento dei compiti delle province. Essa collaborerà con il presidente nel governo della provincia e opererà attraverso deliberazioni collegiali, compiendo tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente. In tal modo si differenziano nettamente le attività di gestione amministrativa, che saranno di competenza del presidente e della giunta, dalle attività di pianificazione, coordinamento e controllo, che saranno di competenza del consiglio e dell'assemblea dei sindaci, facendo riferimento, per quanto compatibile, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il comma 57 è sostituito prevedendo che gli statuti delle province montane di confine (deliberati dalle assemblee dei sindaci) stabiliscano l'obbligo di istituire le cosiddette «vallate», fino a un numero massimo di quattro, prima delle nuove elezioni a suffragio universale del presidente e del consiglio provinciale. Le vallate sono destinate ad assicurare alle popolazioni residenti nel territorio della provincia montana di confine e agli eventuali gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono:

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche;

b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nonché delle autonomie funzionali;

c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;

d) la garanzia delle medesime opportunità e dei medesimi livelli minimi di servizio per tutta la popolazione, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza.

In attuazione dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale, gli statuti, inoltre, prevedono che nelle vallate:
sia promosso l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, attuare obiettivi di coesione territoriale, elevare il livello di qualità delle prestazioni e ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari in funzione del rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche;
previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, siano promossi la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e di servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni in essi compresi;
sia incentivata la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni, sia promosso lo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalità;
siano promosse iniziative di consultazione, di concertazione e di raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l'adozione di intese o di altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche in materia di semplificazione dei procedimenti che interessano le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.
I nuovi commi 57-quater e seguenti recano disposizioni sull'elezione, sulla composizione, sulla durata e sui compiti degli organi delle province montane di confine: il presidente e il consiglio provinciale sono eletti direttamente dai cittadini a suffragio universale; il consiglio è composto da quindici membri eletti, nonché da un massimo di quattro componenti che rappresentano le vallate scelti con un listino bloccato dal presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti; la giunta provinciale è composta dal presidente e da un numero di assessori pari a sei; il presidente e il consiglio durano in carica cinque anni. La scelta di prevedere un listino bloccato che possa rappresentare tutte le vallate del territorio provinciale nasce dalla necessità di garantire la rappresentanza sia dell'intera area vasta rappresentata dalla provincia montana di confine (individuata nelle figure del presidente e dei consiglieri eletti nel collegio che comprende l'intero territorio provinciale) sia di ogni zona omogenea rappresentata dalla vallata, assicurando lo stretto rapporto di ogni vallata con il presidente e la dovuta attenzione delle loro esigenze, comprese quelle delle zone più lontane.
Si stabilisce che il presidente e il consiglio siano eletti con il sistema previsto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. La scelta di affidarsi a un sistema elettorale già collaudato dovrebbe consentire un'immediata operatività dell'ente, mettendo inoltre in sicurezza la riforma da possibili ricorsi o contestazioni a cui un sistema completamente nuovo potrebbe esporre. È eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, collegato a una lista di candidati consiglieri, tra i quali sono eletti quelli che ottengono più voti di preferenza. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti tre quinti dei seggi assegnati al consiglio ed è prevista anche la presenza dei rappresentanti delle vallate inseriti nel listino bloccato dello stesso presidente eletto.
Al comma 57-sexies si stabilisce che al presidente, agli assessori e ai consiglieri delle province montane di confine spetta il medesimo status del sindaco, degli assessori e dei consiglieri del comune capoluogo delle rispettive province, come definito dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ponendo fine alla logica «populista» della gratuità dell'incarico degli amministratori, una logica già in parte modificata dal cosiddetto «decreto fiscale» (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) e in particolare dall'articolo 57-quater, rubricato «Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia».
Al comma 57-septies si prevede che il distintivo del presidente della provincia montana di confine sia rappresentato da una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e con lo stemma della provincia e da una banda verde centrale di 10 cm, da portare a tracolla. Tali disposizioni nascono anch'esse dalla volontà di caratterizzare l'identità e la conseguente specificità delle aree vaste interamente montane, considerando che l'identità territoriale è una delle leve principali per lo sviluppo delle aree interne del nostro Paese e che è necessario ricostruire il senso di appartenenza a una comunità che in questi anni si è fortemente deteriorato. L'identità territoriale è sicuramente il risultato della storia, della cultura e delle tradizioni di un luogo, ma ha bisogno anche di messaggi comunicativi riconoscibili, quali possono essere, appunto, una fascia distintiva del presidente di tali aree diversa da quelle degli altri presidenti.
Il comma 86 è sostituito attribuendo alle province montane di confine le funzioni fondamentali già individuate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il riferimento al testo unico è fatto anche allo scopo di impedire che le regioni non provvedano a trasferire tali funzioni alle province montane di confine. L'esperienza positiva negli anni dal 1990 al 2014 per quanto concerne la gestione dei territori da parte delle province conferma, inoltre, l'opportunità di conferire maggiori funzioni a tali enti, consentendo anche di riavvicinare i servizi ai cittadini.
Le province montane di confine eserciteranno, quindi, le seguenti funzioni amministrative di interesse provinciale:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela, gestione e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

m) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

n) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale;

o) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

p) cura delle relazioni istituzionali con le altre province, con le province autonome di Trento e di Bolzano, con le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e con gli enti territoriali degli Stati esteri confinanti con le stesse province montane di confine e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con tali enti;

q) in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi proposti dalle stesse province montane di confine, promozione e coordinamento di attività, nonché realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo;

r) promozione dell'innovazione tecnologica, delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico;

s) organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale e coordinamento delle polizie locali comunali.

Con l'introduzione del successivo comma 86-bis si specificano i compiti di programmazione della provincia montana di confine, che assume un ruolo centrale nella pianificazione di area vasta:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;

d) ferme restando le competenze dei comuni e in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

1) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

2) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

3) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

4) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Anche per quanto concerne questi compiti di coordinamento si è preso come riferimento il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed essi devono essere visti e coordinati con le disposizioni statutarie che istituiscono e disciplinano le vallate. La provincia montana di confine dovrà diventare protagonista della pianificazione territoriale condividendo e concertando le scelte con gli enti locali, in una logica di leale collaborazione fra istituzioni (in questo senso è fondamentale il contributo dell'assemblea dei sindaci), evitando così le contrapposizioni che sono emerse anche con la gestione delle province prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.
Il comma 86-quinquies, invece, attribuisce alle province montane di confine una nuova funzione, quella del coordinamento di area vasta. Esse dovranno coordinare le attività dei seguenti enti sovracomunali, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento e di ridurre le sovrapposizioni, anche prevedendo il superamento degli attuali enti di governo dell'ambito sovracomunali, quali: i consorzi dei bacini imbriferi montani, le comunità montane, gli enti per la gestione dei rifiuti urbani e gli enti per la gestione del servizio idrico integrato.
Ai sensi del nuovo comma 86-sexies, inoltre, le province montane di confine avranno il compito, nel rispetto delle singole normative, di coordinare le attività di pianificazione inerenti ai fondi speciali che abbiano ricadute nell'area vasta provinciale. Questo comma rappresenta forse l'elemento di novità assoluta più rilevante. Il suo intento è chiaro: iniziare un processo istituzionale virtuoso che porti a ridurre gli enti presenti nel territorio, a coordinare le attività su scala provinciale e a rendere più efficiente il sistema dei servizi pubblici. Tutto ciò non mediante riforme «calate dall'alto» ma attraverso un processo di condivisione territoriale che vede protagonisti tutti gli enti attualmente presenti.
Un'altra novità di rilievo riguarda l'introduzione del comma 87-bis, che obbliga lo Stato e le regioni a trasferire le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite alle province montane di confine. Il trasferimento di risorse a saldi invariati (quello che oggi spendono lo Stato e la regione per l'esercizio della funzione è trasferito, senza maggiori oneri per la fiscalità generale) dovrebbe evitare tempi lunghi per l'operatività di tutto l'impianto normativo.
Viene poi ribadito che alle province montane di confine è riservata la potestà regolamentare nell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni fondamentali a loro attribuite, comprese quelle affini, presupposte e strumentali.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituisca: il fondo per il funzionamento delle province montane di confine, alimentato dalla fiscalità generale e destinato ad assicurare l'esercizio dei compiti attribuiti alle medesime province, tenuto conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di zone montane e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni; il fondo per le infrastrutture delle province montane di confine, alimentato dalla fiscalità generale e destinato alla riduzione del ritardo infrastrutturale di questi territori.
Infine, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le regioni nelle quali sono situate le province montane di confine provvedano a dare attuazione a quanto disposto dal comma 52-bis dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In caso di mancata attuazione entro tale termine, si prevede che, entro trenta giorni dalla sua scadenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provveda ad adempiere all'obbligo.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono denominate “province montane di confine” e a esse sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97»;

b) il comma 52 è sostituito dai seguenti:

«52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
52-bis. Ferme restando le funzioni legislative regionali nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le regioni devono riconoscere alle province montane di confine forme particolari di autonomia normativa e amministrativa, trasferendo a tali province le funzioni amministrative nelle materie di specifico interesse dei territori montani, con le connesse risorse finanziarie, strumentali e di personale»;

c) dopo il comma 54 è inserito il seguente:

«54-bis. Sono organi delle province montane di confine:

a) il presidente della provincia;

b) la giunta provinciale;

c) il consiglio provinciale;

d) l'assemblea dei sindaci»;

d) il comma 57 è sostituito dai seguenti:

«57. Gli statuti delle province montane di confine sono deliberati dalle assemblee dei sindaci della provincia su proposta del presidente e prevedono l'istituzione di zone omogenee, denominate “vallate”, fino al numero massimo di quattro, formate dai comuni in esse compresi. In sede di prima attuazione, le assemblee dei sindaci delle province montane di confine istituiscono le vallate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, comunque, prima dell'indizione delle elezioni a suffragio universale del presidente e del consiglio delle medesime.
57-bis. Gli statuti delle province montane di confine prevedono che le vallate assicurino:

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche;

b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nonché delle autonomie funzionali;

c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;

d) la garanzia delle medesime opportunità e dei medesimi livelli minimi di servizio per tutta la popolazione, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza.

57-ter. Gli statuti delle province montane di confine, inoltre, prevedono che nelle vallate:

a) in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale, sia promosso l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi da parte dei comuni, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali, al fine di superare la frammentarietà, di garantire la coesione territoriale, di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari allo scopo di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche;

b) previa concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, siano assicurati la razionalizzazione organizzativa delle funzioni tra i diversi livelli di governo e lo svolgimento in forma associata di funzioni e di servizi in ambiti territoriali adeguati e omogenei in relazione alle caratteristiche demografiche, ambientali, socio-economiche e organizzative dei comuni compresi nelle medesime vallate;

c) sia incentivata la partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità di appartenenza e, con la collaborazione dei comuni compresi nelle medesime vallate, sia promosso lo sviluppo socio-economico del territorio montano e delle aree in condizioni di marginalità;

d) siano promosse iniziative di consultazione, di concertazione e di raccordo idonee a garantire il principio di leale collaborazione mediante l'adozione di intese o di altri atti di cooperazione istituzionale nei quali sono definiti obiettivi comuni e forme di coordinamento con gli enti locali, anche in materia di semplificazione dei procedimenti che interessano le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.

57-quater. Il consiglio provinciale delle province montane di confine è composto dal presidente della provincia e da quindici membri eletti nonché da un numero non superiore a quattro di rappresentanti delle vallate, scelti dal presidente. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia montana di confine. Il consiglio provinciale è presieduto dal presidente della provincia montana di confine. Il presidente della provincia montana di confine è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente ed è membro del rispettivo consiglio provinciale. Il presidente della provincia montana di confine nomina i componenti della giunta provinciale, tra cui un vicepresidente. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia montana di confine e da sei assessori. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.
57-quinquies. Nelle province montane di confine i consiglieri sono eletti con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del presidente. La circoscrizione per l'elezione del presidente e del consiglio coincide con il territorio provinciale. Con la lista di candidati al consiglio devono essere presentati anche il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Ciascuna candidatura alla carica di presidente è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati pari a quindici. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente, segnando il relativo contrassegno. Può, altresì, esprimere due voti di preferenza, di genere diverso, per i candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. È proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità è eletto il più giovane di età. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente a essa collegato. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti tre quinti dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tale fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima. Ogni candidato presidente presenta un listino bloccato con al massimo quattro candidati che rappresentano le vallate di cui al comma 57. Sono eletti i candidati del listino bloccato presentato dal candidato presidente che ha riportato il maggior numero di voti.
57-sexies. Al presidente della provincia montana di confine, nonché agli assessori e ai consiglieri provinciali è riconosciuto il medesimo status attribuito al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali del comune capoluogo, compreso il diritto all'indennità, ai permessi, alle licenze e alle aspettative.
57-septies. Il distintivo del presidente della provincia montana di confine è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica, con lo stemma della provincia e con una banda verde centrale di 10 centimetri, da portare a tracolla»;

e) il comma 86 è sostituito dai seguenti:

«86. Le province montane di confine esercitano, altresì, le seguenti funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela, gestione e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

m) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

n) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale;

o) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

p) cura delle relazioni istituzionali con le altre province, con le province autonome di Trento e di Bolzano, con le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e con gli enti territoriali degli Stati esteri confinanti con le stesse province montane di confine e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con tali enti;

q) in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi proposti dalle stesse province montane di confine, promozione e coordinamento di attività, nonché realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo;

r) promozione dell'innovazione tecnologica, delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico;

s) organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale e coordinamento delle polizie locali comunali.

86-bis. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle province montane di confine ai sensi dell'articolo 144 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, sesto comma, della stessa Costituzione, la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni fondamentali a loro attribuite, comprese quelle affini, presupposte e strumentali, è riservata alla potestà regolamentare di ciascuna provincia.
86-ter. Per quanto concerne, in particolare, i compiti di programmazione, le province montane di confine:

a) raccolgono e coordinano le proposte presentate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione;

b) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formulano e adottano, in conformità alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, programmi pluriennali di carattere generale e settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni;

d) ferme restando le competenze dei comuni e in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispongono e adottano il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e che, in particolare, indica:

1) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

2) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

3) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

4) le aree nelle quali è opportuno istituire parchi o riserve naturali.

86-quater. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento delle province montane di confine sono trasmessi dalle stesse province alle rispettive regioni ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
86-quinquies. Le province montane di confine coordinano le attività dei seguenti enti sovracomunali, al fine di garantirne l'efficienza e di ridurre le sovrapposizioni, anche prevedendo la soppressione degli attuali enti di governo dell'ambito sovracomunali:

a) i consorzi dei bacini imbriferi montani di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

b) le comunità montane previste dal capo IV del titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) gli enti per la gestione dei rifiuti urbani di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) gli enti per la gestione del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

86-sexies. Le province montane di confine hanno inoltre il compito, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, di coordinare le attività di pianificazione inerenti ai fondi speciali che abbiano ricadute nell'area vasta provinciale»;

f) dopo il comma 87 è inserito il seguente:

«87-bis. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 119, commi quarto e quinto, della Costituzione, lo Stato e le regioni, per quanto di loro competenza, trasferiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite alle province montane di confine ai sensi dei commi 86 e seguenti del presente articolo».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti:

a) il fondo per il funzionamento delle province montane di confine, di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, alimentato dalla fiscalità generale e destinato ad assicurare l'esercizio dei compiti attribuiti alle medesime province, tenuto conto degli svantaggi derivanti dalla condizione di zone montane e della necessità di garantire la sostenibilità dei livelli essenziali delle prestazioni;

b) il fondo per le infrastrutture delle province montane di confine, alimentato dalla fiscalità generale e destinato alla riduzione del ritardo infrastrutturale di tali territori.

3. Le regioni nelle quali sono situate le province montane di confine provvedono a dare attuazione a quanto disposto dal comma 52-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, entro trenta giorni dalla sua scadenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede ad adempiere all'obbligo di cui al primo periodo.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, alle province montane di confine si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

torna su