PDL 295

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 295

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, CIRIELLI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche agli articoli 31, 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione alle cariche di Presidente della Repubblica e di membro del Parlamento

Presentata il 23 marzo 2018

torna su

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale è volta a modificare la Carta costituzionale allo scopo di fornire una base costituzionale a una strategia, politica e legislativa, di promozione attiva e di rimozione degli ostacoli che oggi impediscono il pieno coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita economica, sociale, culturale e politica della nazione.
Il tema dei giovani è già presente nella Costituzione, la quale, all'articolo 31, sancisce il principio della protezione dei giovani in quanto portatori di esigenze speciali, legate alla loro condizione anagrafica. Ma, naturalmente, l'approccio dei Padri costituenti risentiva dello specifico contesto socio-economico nel quale furono redatte le disposizioni della Carta. In quella fase storica, infatti, l'età giovanile in senso proprio si concludeva quando il ragazzo, uscendo dal nucleo familiare, diventava adulto. Ciò spiega perfettamente la stessa formulazione letterale dell'articolo 31, che colloca il tema delle giovani generazioni all'interno dei princìpi generali in materia di protezione della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù, intendendo così proteggere la gioventù nella fase precedente a quella dell'ingresso a pieno titolo nella società come cittadino adulto.
Oggi, a oltre settanta anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale, le politiche in favore delle giovani generazioni non possono in alcun modo ritenersi esaurite con l'adozione di misure di protezione in favore della gioventù nella sua dimensione eminentemente familiare, vista quale categoria sociale più debole. Tali politiche devono necessariamente riguardare anche misure di stimolo a una partecipazione attiva dei giovani alla vita della nazione e di tutela dell'eguaglianza dei punti di partenza e dell'equilibrio generazionale, profili che rappresentano condizioni fondamentali per uno sviluppo armonico e durevole della società nel suo complesso.
Del resto, durante il periodo di elaborazione della Carta fondamentale, non mancarono importanti sollecitazioni in questa direzione: basti pensare alle riflessioni di Luigi Einaudi sul principio dell'eguaglianza dei punti di partenza come pietra angolare di un moderno sistema democratico, fondato sulla libertà e sulla giustizia sociale.
In realtà, nonostante il pur importante richiamo della Carta, nel nostro Paese non si è ancora sviluppata una vera e propria strategia in favore delle nuove generazioni, se con questo termine intendiamo un insieme di iniziative e di interventi strutturati e coerenti tra loro, in grado di promuovere il diritto dei giovani italiani ad accedere in condizioni paritarie ai diversi ambiti della comunità nazionale. Anzi, in molti casi gli interventi legislativi e amministrativi realizzati nel corso dei decenni hanno dato vita a un sistema che penalizza fortemente le nuove generazioni rispetto alla possibilità di partecipare in modo attivo alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione. Inoltre, l'attuale quadro socio-economico sfavorevole alle nuove generazioni rende ancora più urgente l'adozione di interventi mirati a rimuovere rendite e privilegi che non consentono una reale mobilità sociale e un effettivo ricambio generazionale.
La prima modifica proposta prevede l'integrazione dell'articolo 31 della Costituzione mediante l'aggiunta di due ulteriori commi, con i quali si prevede che la Repubblica promuova, con appositi provvedimenti, la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e che informi le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni.
Com'è noto, l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione inserisce la gioventù, insieme con la maternità e l'infanzia, tra le categorie destinatarie di una particolare protezione e stabilisce che la Repubblica debba favorire gli istituti necessari all'attuazione di questa tutela. Gli ultimi due commi possono quindi essere letti come un completamento di tale previsione.
Il riferimento alla gioventù del secondo comma dell'articolo 31, infatti, sembra essere circoscritto nell'ambito della protezione della famiglia, con particolare riferimento al periodo dell'adolescenza. L'affermazione di una più ampia tutela del giovane, all'interno degli ultimi due commi dello stesso articolo, è quindi del tutto coerente e in piena continuità con i princìpi già contemplati dal dettato costituzionale. L'obiettivo è restituire centralità ai giovani nelle politiche che ciascun Governo porta avanti, attraverso la promozione di azioni positive. Inoltre, si sancisce un principio di fondamentale importanza, quello dell'equità tra le generazioni, sul quale si è registrata una condivisione unanime in Parlamento.
Oggi, infatti, è più che mai urgente garantire al maggior numero di giovani le medesime condizioni di partenza, presupposto necessario per determinare una rivoluzione del sistema italiano nell'ottica della valorizzazione del merito.
Nella storia, il «merito» è sempre stato uno dei modi per migliorare il proprio status e per soddisfare le legittime aspettative di ciascuno all'autorealizzazione e, nel contempo, uno dei più potenti motori del progresso della società.
La presente proposta di legge costituzionale è principalmente finalizzata a rimettere in piena efficienza quell’«ascensore sociale» che rappresenta non solo una fondamentale condizione di giustizia per i giovani, ma anche una condizione essenziale di crescita e di sviluppo per tutti i cittadini.
È fondamentale, infatti, che ogni cittadino si trovi nella condizione di poter esprimere le proprie potenzialità e capacità, affinché ognuno possa meglio contribuire alla crescita dell'intera nazione. A tale fine occorre non soltanto investire nei giovani, attivando maggiori risorse per sviluppare i settori che influiscono sulla loro vita quotidiana e che migliorano il loro benessere, ma anche e soprattutto promuoverne l'autonomia, la responsabilità e la partecipazione attiva.
Il primato del merito, correttamente inteso, non esaurisce il proprio significato nella tutela delle legittime aspettative di ciascuno a veder riconosciute le proprie competenze, abilità e attitudini, ma include – in un nesso inscindibile – anche le categorie della responsabilità e dei doveri di ciascun cittadino.
In questa prospettiva, assume particolare valore la proposta di elevare il «merito» (nozione già contemplata dall'articolo 34 della Costituzione con riferimento al sistema scolastico) al rango di principio costituzionale di carattere generale. L'obiettivo, infatti, è introdurre nella Carta fondamentale una disposizione che spinga le istituzioni e tutti i cittadini ad avviare un processo virtuoso che, attraverso la valorizzazione del talento, dello spirito di sacrificio e del coraggio, miri a una maggiore giustizia sociale e a una concreta equità generazionale.
La presente proposta di legge costituzionale ha, pertanto, il precipuo scopo di rafforzare il principio dell'eguaglianza e, in particolare, dell'eguaglianza sostanziale, enucleato dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. La valorizzazione del merito è quindi intesa come specificazione di tale principio nella prospettiva della rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento della reale eguaglianza di tutti i cittadini. Il merito, in altri termini, non può che essere il mezzo per la piena realizzazione del principio di eguaglianza in una società moderna fortemente caratterizzata da un alto grado di complessità. Eguaglianza e merito non sono termini antitetici, ma il secondo è presupposto del primo. L'eguaglianza da perseguire è quella che garantisce a ogni cittadino pari condizioni di partenza, in modo che egli possa sviluppare nel modo migliore i propri talenti e contribuire alla crescita della società. Laddove questo obiettivo viene raggiunto si edifica una società più funzionale, più efficiente e anche più giusta.
Occorre, inoltre, sottolineare come la modifica costituzionale proposta si inserisca nell'alveo di una strategia dell'Unione europea per sostenere i giovani del continente nella maturazione di una coscienza civile sana e più responsabile. L'Unione europea, in particolare, ha segnalato a più riprese l'importanza di mettere i giovani al centro delle politiche nazionali, non come problema da risolvere, ma come fulcro di strategie credibili per affrontare l'attuale crisi, focalizzando l'attenzione sulla loro tutela sociale e sul riconoscimento delle loro competenze e capacità per diventare cittadini attivi e per facilitare il loro ingresso nella vita lavorativa, economica, politica e culturale. In questa prospettiva, la strategia Europa 2020, elaborata dalla Commissione europea con l'obiettivo di rendere entro quella data il nostro continente l'area più dinamica e competitiva al mondo, pone i giovani in una posizione di assoluta centralità.
Del resto una formulazione molto simile a quella proposta si trova anche in una delle più importanti Costituzioni europee di terza generazione, quella spagnola, la quale, all'articolo 48, prevede che «I pubblici poteri promuoveranno le condizioni per la partecipazione libera ed efficace della gioventù allo sviluppo politico, sociale ed economico e culturale».
Accanto a questa previsione di carattere generale, la presente proposta di legge costituzionale prevede anche un intervento concreto, teso a favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella politica attiva del Paese, grazie alle modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, in materia di elettorato passivo.
La Costituzione attualmente fissa in venticinque anni l'età di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati, mentre stabilisce addirittura in quaranta anni l'età per l'accesso al Senato della Repubblica; di fatto, quest'ultimo rappresenta il limite di età, per l'accesso a un mandato parlamentare, più alto in Europa, considerato che in quest'area il requisito anagrafico più elevato per un incarico simile si ravvisa nella legislazione francese, che fissa a trenta anni l'età minima per accedere al Senato. Inoltre, la Costituzione italiana reca una esplicita previsione riguardo all'età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica, laddove, all'articolo 84, prevede che possa accedere a tale incarico «ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età».
Dal combinato disposto delle norme citate, quindi, discende che, anche se il nostro ordinamento giuridico ritiene che con il conseguimento della maggiore età i cittadini siano in grado di assumere e di esercitare incarichi pubblici anche complessi, quali la guida politica di comuni (compresa la capitale d'Italia), province, regioni e perfino del Consiglio dei ministri, non lo siano, invece, per il mandato parlamentare o per la Presidenza della Repubblica.
Al di là delle incongruenze ordinamentali, non c'è dubbio che la condizione di difficoltà che caratterizza attualmente le giovani generazioni sia anche causata da meccanismi che indeboliscono la possibilità dei giovani di offrire un'adeguata rappresentanza istituzionale alle proprie aspettative e ai propri interessi. Per invertire tale tendenza appare necessario fare sì che la «voce» delle nuove generazioni sia presente in tutte le politiche e in tutti i processi decisionali che le riguardano, senza privilegi di sorta, ma anche senza pregiudizi di incapacità rispetto alle altre generazioni.
È necessario riflettere su come aggiornare e ampliare i diritti e la capacità di partecipazione e, dunque, i livelli di inclusione sociale, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, tenendo presente che la spinta verso l'ampliamento della gamma dei diritti riconosciuti dalla Costituzione è complessivamente generalizzata e che il bisogno di rinnovamento è sostanzialmente trasversale nella nostra società.
Vale poi la pena ricordare che per superare la crisi economica non c'è exit strategy, né politica di sviluppo, che valga, se non quella centrata sui giovani, sulle nuove leve che rappresentano il presente e che costruiscono il futuro di un Paese ricco di capitale umano e di talenti che non possono rischiare di rimanere inespressi.
Per tali ragioni, si interviene sugli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, affinché l'elettorato passivo per i due rami del Parlamento e per la carica di Presidente della Repubblica sia esteso a tutti gli elettori, cioè a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
Il testo proposto muove dunque dalla consapevolezza che la Costituzione è non solo sintesi del passato, ma soprattutto visione e progetto del futuro. La modernizzazione istituzionale del nostro Stato risponde sia alla necessità di reggere la competizione in un mondo sempre più globalizzato, sia a quella di realizzare più efficaci forme di tutela e di coinvolgimento di talune categorie, quali, nel caso di specie, le nuove generazioni.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 31 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale.
Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «abbia compiuto cinquanta anni di età e» sono soppresse.

torna su