PDL 2949

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2949

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE GIORGI, FIORAMONTI, IANARO, PALMISANO, PAPIRO, VIZZINI, LOMBARDO

Disciplina dell'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introduzione dell'articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il divieto dell'uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

Presentata il 15 marzo 2021

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Onorevoli Colleghi! – Difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, perdita della concentrazione, aggressività ingiustificata, alterazioni dell'umore, disturbi del sonno, dipendenza: sono solo alcuni degli effetti che eminenti studiosi hanno riscontrato dopo aver verificato le conseguenze che l'uso continuato di telefoni cellulari e di altri apparecchi radiomobili provocherebbe nei bambini e negli adolescenti. Ormai, in una società globalizzata come la nostra, in una società in cui ogni distanza viene miracolosamente annullata grazie alla rete internet, in una società in cui «essere connessi alla rete» è diventata una priorità e in cui si esiste solo se si può comunicare in tempo reale, fare a meno di uno strumento come il telefono cellulare è un qualcosa di inimmaginabile. Pertanto, si ritiene necessario intervenire prima che tale situazione sfugga ad ogni controllo, prevedendo adeguate disposizioni per tutelare soprattutto chi vede in un telefono cellulare un «innocuo strumento di svago e divertimento».
Chissà quante volte al giorno assistiamo, magari anche distrattamente, in una qualsiasi città, a scene in cui bambini, sotto gli occhi di genitori a dir poco compiaciuti e compiacenti, utilizzano un telefono cellulare di ultima generazione per parlare con qualcuno oppure per aprire icone colorate, che rimandano a chissà quali applicazioni, convinti che si tratti di un gioco. Per la grande maggioranza di noi adulti scene come quelle appena descritte sono diventate la normalità e, purtroppo, non facciamo attenzione ai potenziali pericoli che i bambini corrono mentre utilizzano un oggetto di cui conoscono alla perfezione il funzionamento, ignorandone però le insidie.
Da tempo i pediatri italiani stanno evidenziando i rischi a cui vanno incontro i giovanissimi quando utilizzano i telefoni cellulari, ma finora sembra che nessuno abbia preso sul serio questi campanelli d'allarme. Eppure ci sarebbero i presupposti per affrontare un fenomeno così delicato, che non riguarda solo potenziali problemi di salute, ma anche questioni educative e di sviluppo psichico.
Per la verità, attualmente, non esistono ancora evidenze scientifiche definitive sugli effetti delle radiazioni emanate dai telefoni cellulari. La conferma è arrivata dall'Istituto superiore di sanità che, il 7 agosto 2019, ha reso noto l'esito di studi secondo i quali se, da un lato, l'utilizzo prolungato di un telefono cellulare, per oltre dieci anni, non fa aumentare il rischio di contrarre patologie tumorali, dall'altro, non sono possibili valutazioni mirate del pericolo che possano insorgere tumori intracranici (che si sviluppano più lentamente), così come non esistono dati sugli effetti a lungo termine dell'uso di un telefono cellulare a partire dall'infanzia.
Proprio in ordine a quest'ultimo aspetto, va ricordato come una serie di accertamenti abbiano confermato che un uso prolungato del telefono cellulare da parte dei bambini provoca la perdita della concentrazione, l'affievolimento della memoria, una riduzione della capacità di apprendimento e un'interferenza con lo sviluppo cognitivo ed è proprio su queste conseguenze che appare necessario soffermarsi.
Nel novembre 2009, l'università di Örebro in Svezia ha svolto studi secondo cui i telefoni cellulari hanno effetti biologici sul cervello (aumento di una proteina chiamata «transtiretina» che, fra le altre funzioni, protegge il cervello da influenze esterne), precisando che, se è ancora troppo presto per sostenere che vi possa essere qualche rischio per la salute, non appare però azzardato raccomandare cautela nell'uso di dispositivi wireless da parte dei bambini e degli adolescenti.
A tale proposito, vale la pena ricordare che già nel dicembre 2015 alcuni medici dell'Istituto di ricerca neuro-diagnostica di Marbella, in Spagna, non fecero mistero degli effetti nocivi dei telefoni cellulari. La novità di quello studio (a cui ne sono seguiti altri simili in Gran Bretagna e in Svizzera) derivò dal fatto che per la prima volta gli esperimenti furono eseguiti su «cavie» umane allo scopo di misurare le conseguenze delle radiazioni dei telefoni cellulari sui bambini.
Come riportato da note riviste scientifiche, quegli esperimenti furono condotti su un ragazzo di undici anni e su una ragazza di tredici anni usando uno scanner collegato a un dispositivo in grado di misurare l'attività delle onde cerebrali. Grazie a quella apparecchiatura fu possibile rilevare come le radiazioni emanate dal telefono cellulare fossero in grado di disturbare l'attività delle onde cerebrali fino a un'ora dopo la conclusione di una telefonata.
In conclusione, stando ai risultati dei ricercatori spagnoli, si dovrebbe desumere che una telefonata anche di soli due minuti avrebbe la capacità di alterare la naturale attività del cervello di un bambino fino a sessanta minuti dopo la fine della conversazione telefonica.
Quanto scoperto dagli studiosi dell'Istituto di Marbella dovrebbe far intuire come le onde radio possano penetrare in profondità all'interno del cervello, soprattutto in un cervello ancora in fase di sviluppo come può essere quello di un bambino che, come viene sostenuto dai pediatri, è un soggetto estremamente vulnerabile ai campi elettromagnetici ad alta frequenza dei telefoni mobili non solo a causa di un potenziale lungo periodo di esposizione, ma anche per le caratteristiche anatomiche del suo corpo. Infatti, la struttura ossea di un bambino ha uno spessore ridotto e un tessuto cerebrale in grado di assorbire maggiormente, rispetto a un adulto, l'energia trasmessa dai telefoni cellulari.
Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel 2011, ha classificato le onde a radiofrequenza (RF) tra i possibili agenti carcinogeni poiché sono in grado di provocare un riscaldamento dei tessuti umani a seconda del loro grado di intensità. Un concetto a dir poco inquietante, ma formulato sulla base di prove ancora limitate, che non consentono di stabilire una relazione delle onde RF con i tumori cerebrali. Altre agenzie, come le statunitensi National Toxicology Program ed Environmental Protection Agency, hanno invece ritenuto di non classificare i telefoni cellulari fra i prodotti cancerogeni potenziali, specificando però, al pari del Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, del National Cancer Institute statunitense e del Cancer Research UK, che sono necessari ulteriori accertamenti in merito e che comunque, per ragioni di sicurezza, è sempre preferibile utilizzare i telefoni cellulari con gli auricolari.
L'allarme sul rischio che i telefoni cellulari rappresentano per i più piccoli è stato lanciato da tempo e riproposto più volte, in particolar modo dai medici della Società italiana di pediatria preventiva e sociale, che hanno evidenziato come si sia passati da un semplice uso a un vero e proprio abuso dell'utilizzo dei cosiddetti «smartphone». In Italia, il primo Paese in Europa per l'uso di telefoni cellulari e per la diminuzione dell'età media dei loro possessori, ci stiamo ancora interrogando su cosa sia meglio fare, mentre in Belgio (dove un numero di abitanti compreso tra 100 e 150 si ammala ogni anno di tumore al cervello), in Irlanda e negli Stati Uniti d'America hanno avviato campagne volte a sensibilizzare la popolazione sull'argomento o hanno presentato progetti di legge per vietare la vendita di smartphone a minori di quattordici anni. Altre iniziative hanno previsto di bandire l'utilizzo di telefoni cellulari e di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica nelle scuole e nei collegi, come è stato fatto in Francia, dove con la legge del 3 agosto 2018 si dispone che gli studenti non debbano usare il telefono radiomobile durante qualsiasi attività di insegnamento e nei luoghi previsti dal regolamento interno. Fermo restando che la legge non si applica alle attrezzature che gli alunni con disabilità o con disturbi della salute invalidanti sono autorizzati a utilizzare in base alle condizioni previste dal codice dell'istruzione francese, l'inosservanza della legge può comportare la confisca dell'apparecchio (che viene comunque restituito al termine delle lezioni) da parte del personale dirigente, docente o di sorveglianza, al quale spetta il compito di vigilare sul rispetto della legge stessa. Inoltre, per essere di esempio ai bambini e agli adolescenti a esso affidati, il personale preposto al controllo deve garantire nelle strutture scolastiche un utilizzo quanto più limitato possibile del proprio telefono cellulare, nonché di altre apparecchiature terminali di comunicazione elettronica e, comunque, non farne uso in presenza degli alunni e degli studenti. L'applicazione della legge è però resa meno rigida dai regolamenti interni degli istituti scolastici, che prevedono deroghe, anche se limitate a casi sporadici.
Quello francese è un primo esempio di come viene affrontato il fenomeno dell'utilizzo senza regole dei telefoni cellulari da parte dei minori nelle scuole, ma la presente proposta di legge non solo intende introdurre anche in Italia quanto già previsto in Francia nell'ambito scolastico, ma intende andare oltre, non circoscrivendo il suo campo di azione a un solo contesto.
Il vero problema è che quando parliamo di bambini dobbiamo sempre ricordarci che siamo di fronte a soggetti che, oltre a essere in un periodo delicato e formativo della loro crescita, sono capaci di assorbire informazioni, di apprendere comportamenti dall'ambiente in cui vivono quotidianamente e, soprattutto, di imitare tutto ciò che fanno gli adulti, compreso l'utilizzo di uno smartphone. Di conseguenza, diviene prioritario adottare misure preventive in grado di scongiurare l'abitudine dei più piccoli a considerare un apparecchio radiomobile alla stregua di un gioco che ha come effetto pressoché sicuro quello di allontanare i suoi giovanissimi utenti da esperienze dirette e concrete con gli oggetti che li circondano. A tale proposito va ricordato che, nel 2012, una ricerca commissionata da una nota casa di software che realizza antivirus e altri programmi per la sicurezza dei computer ha evidenziato che oltre il 50 per cento dei bambini tra i due e i cinque anni di età sapeva come interagire con i giochi installati su un tablet, mentre appena l'11 per cento era in grado di allacciarsi le scarpe.
Assolutamente deleteria è, poi, la tendenza di molti genitori che permettono ai propri figli minorenni di portare con sé a letto smartphone, videogiochi e tablet perché convinti che possano «conciliare» il sonno. Secondo gli esperti, questo comportamento deve essere evitato ad ogni costo poiché potrebbe addirittura causare ai bambini paura del buio, insonnia e incubi notturni, ottenendo così un risultato diametralmente opposto a quello che si vuole raggiungere.
La presente proposta di legge non vuole essere una «crociata» contro la tecnologia che, come da anni sostengono illustri esponenti della Società italiana di pediatria, in determinate situazioni può anche avere un impatto positivo sull'apprendimento in età prescolare a patto che vi sia il costante affiancamento dei genitori, ai quali spetta sempre e comunque di vigilare e di dare il buon esempio. In ogni caso, è importante intervenire limitando l'utilizzo dei device elettronici da parte dei più piccoli ed evitare che questi ultimi, un domani, siano costretti a convivere con una serie di patologie causata proprio dall'uso ripetuto e sregolato di dispositivi digitali che, è utile sottolinearlo, può portare a una vera e propria dipendenza, come quella che gli studiosi, ormai da anni, hanno identificato con il termine di «nomofobia» o di «sindrome da disconnessione». La nomofobia si riferisce alla paura incontrollata di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia mobile che una persona prova quando si accorge di non avere a disposizione il proprio telefono cellulare, una paura che può provocare effetti fisici collaterali simili a un attacco di panico, come sudorazione, vertigini, mancanza di respiro, tremori, nausea ed elevati stati di agitazione senza controllo.
Le attività successive all'accesso dei minori alla rete e, di conseguenza, alle piattaforme digitali che in essa proliferano rappresentano un (altro) problema che non può più essere trascurato. Pensare che le recenti tragedie che hanno visto come vittime ragazzini partecipanti a «sfide estreme» on line (come la pericolosissima «blackout challenge») siano episodi isolati è un errore gravissimo.
Il primo campanello d'allarme è suonato nel settembre 2020 a causa del suicidio di un undicenne di Napoli che, sentendosi coinvolto in un'assurda dimostrazione di coraggio, si è lanciato nel vuoto per inseguire un uomo incappucciato (il famigerato Jonathan Galindo). Alcuni mesi dopo, nel gennaio 2021, a Palermo una bambina di dieci anni ha perso la vita molto probabilmente mentre stava partecipando a una prova social consistente nello stringere una cintura al collo e resistere il più possibile. A seguito di questa drammatica vicenda, si sono registrate le dichiarazioni di numerosi psicologi, psicoterapeuti ed esperti dell'età evolutiva, come quella del presidente dell'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo, che ha sostenuto, in un'intervista pubblicata su un noto magazine, che i ragazzi di età inferiore a quattordici anni sono molto più vulnerabili poiché il loro sistema emotivo e comportamentale non è completamente formato e questa situazione li porta a essere più impulsivi e a non riconoscere il pericolo che possono correre. Partendo da questo concetto è necessario prendere atto del bisogno dei ragazzi, nel più delicato periodo della loro esistenza, di essere aiutati a sviluppare una «consapevolezza digitale» che possa far loro comprendere qual è il limite da non oltrepassare. In questa situazione ricoprono un ruolo di assoluto rilievo proprio i genitori, i quali sono chiamati a interessarsi maggiormente delle attività on line dei figli insegnando loro come affrontare i rischi e le insidie del web.
Alla luce di quanto illustrato, la finalità della presente proposta di legge, composta da otto articoli, è quella di tutelare non solo la salute, ma soprattutto la crescita psicofisica dei bambini invocando il principio di precauzione. Di conseguenza, si propone di introdurre nel nostro ordinamento il divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale nei primi tre anni di vita. Dai quattro ai sei anni di età è consentito far avvicinare gradualmente il minore alla tecnologia per non più di un'ora al giorno, per poi passare a tre ore giornaliere nella fascia di età compresa tra sei e otto anni. Dai nove ai dodici anni di età la fruizione dei media device dovrà essere limitata a quattro ore giornaliere, sempre sotto la supervisione dei genitori (o di chi ne fa le veci) e con l'assoluto divieto di utilizzo autonomo.
Per l'attuazione delle finalità della presente proposta di legge si ritiene utile fare ricorso a specifiche campagne di sensibilizzazione, per le quali si prevedono oneri finanziari pari a 50.000 euro annui, proprio perché ancora oggi molti ignorano le conseguenze che l'utilizzo di un dispositivo digitale può provocare sul processo di crescita psicofisica dei minori. Nell'esclusivo interesse dei minori, si dispone che responsabili dell'osservanza delle disposizioni illustrate siano i genitori (o chi ne fa le veci). Ai genitori (o a chi ne fa le veci) che consentiranno ai propri figli non ancora dodicenni di navigare on line e di utilizzare smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale senza accompagnamento e presidio educativo è comminata una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.500 euro.
Nel dettaglio, l'articolato è così suddiviso: con l'articolo 1 viene stabilita la finalità del provvedimento, che è quella di concorrere alla salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei minori di anni dodici attraverso il divieto dell'uso autonomo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza. L'articolo 2 definisce cosa si intenda per dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza, mentre l'articolo 3 reca disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori. Con l'articolo 4 si prevede l'introduzione, in conformità a quanto già previsto in Francia, del divieto di utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, introducendo un articolo aggiuntivo al capo VI del titolo VII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. L'articolo 5 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute promuovano la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle disposizioni della legge. Con l'articolo 6 si introduce l'obbligo di osservanza delle disposizioni della legge da parte dei genitori e si stabilisce il dovere di segnalazione all'autorità giudiziaria dell'inosservanza delle medesime disposizioni.
L'articolo 7 definisce le sanzioni pecuniarie conseguenti alle violazioni, per le quali è prevista l'ammenda da 300 euro a 1.500 euro. Infine, l'articolo 8 reca la copertura finanziaria, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2021.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei minori degli anni dodici attraverso la disciplina dell'utilizzo, da parte degli stessi, di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza.

Art. 2.
(Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza)

1. Ai fini della presente legge, per dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza si intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi di calcolo, di memoria e di connessione alla rete internet, nonché di riproduzione di brani musicali e di produzione di fotografie e di video.

Art. 3.
(Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza)

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori degli anni dodici è consentito con le seguenti modalità:

a) divieto di utilizzo nei primi tre anni di vita;

b) utilizzo graduale per non più di un'ora al giorno nella fascia di età da quattro a sei anni;

c) utilizzo non superiore a tre ore giornaliere nella fascia di età da sei a otto anni;

d) utilizzo non superiore a quattro ore giornaliere nella fascia di età da nove a dodici anni.

2. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza, secondo le modalità di cui al comma 1, è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 328-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di divieto di utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado)

1. Al capo VI del titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 328-bis. – (Divieto di utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica) – 1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietato l'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni all'interno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l'attività didattica.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le condizioni, i casi e i luoghi in cui l'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica è consentito per finalità didattiche e pedagogiche o per esigenze indifferibili degli alunni.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente.
4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato».

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione e
di informazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute promuovono la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione sulle finalità e sulle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Obblighi)

1. I genitori dei minori degli anni dodici o chi ne fa le veci hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e preminente interesse della salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei medesimi minori.
2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 3 è punita con l'ammenda da 300 euro a 1.500 euro, determinata in base alla gravità della violazione.
2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e all'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo comma 1 provvede la competente autorità giudiziaria.
3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è destinato al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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