PDL 2940

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2940

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LO MONTE

Introduzione dell'insegnamento delle lingue orientali nella scuola primaria

Presentata l'11 marzo 2021

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Onorevoli Colleghi! – L'importanza delle culture orientali nel sistema economico mondiale rende d'obbligo una conoscenza più approfondita delle lingue e delle culture delle diverse nazioni protagoniste dell'equilibrio planetario.
In un mondo in rapida evoluzione e nel quale la lingua inglese rappresenta un tramite efficace ma che può celare inevitabili fraintendimenti, si rende necessaria una maggiore conoscenza delle lingue orientali, quali il russo, il cinese, l'hindi o il bengalese, al fine di migliorare i rapporti con tali attori economici mondiali.
Un'iniziativa di questo tipo potrebbe migliorare, in un mondo globalizzato, la comunicazione e approfondire la cultura di tali Paesi affermando così valori alti, universali e pacificatori.
Una politica «plurilingue» ridurrebbe, inoltre, le ineguaglianze tra i locutori.
Anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, seppur con prudenza istituzionale, rammenta, sia nella risoluzione sull'«implementazione di una politica linguistica per il mondo fondata sul multilinguismo» – adottata dalla XXX Conferenza generale dell'ottobre-novembre 1999 – sia nel Piano d'azione 2003, approvato dal Meeting di esperti sulle lingue a rischio di estinzione, che «il pericolo che oggi minaccia la diversità linguistica» è dato dalla «globalizzazione della comunicazione e dalle tendenze ad usare una lingua unica, con i rischi di emarginazione delle grandi lingue del mondo e addirittura di estinzione delle altre lingue di minore diffusione, a cominciare dalle lingue orientali».
Nel momento in cui scompare una lingua scompare un popolo e, conseguentemente, il suo territorio e la sua appartenenza geografica. Se, ad esempio, non ci fosse più la lingua italiana, non esisterebbero nemmeno gli italiani.
La Giornata europea delle lingue è una delle iniziative concrete assunte a livello europeo. Le celebrazioni si tengono ogni anno il 26 settembre e l'intento è quello di sottolineare l'importanza di diversificare la gamma di lingue apprese, specie nell'ottica della comprensione interculturale.
Un'altra iniziativa è il Label europeo delle lingue (European Language Label – ELL), che premia e incoraggia nuove iniziative nel campo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue.
L'ELL viene conferito a progetti locali, regionali e nazionali che hanno trovato modi creativi per migliorare la qualità dell'insegnamento delle lingue e motivare gli studenti a fare l'uso migliore delle risorse disponibili per diversificare le lingue straniere offerte, e altre iniziative innovative.
Per questi motivi, la presente proposta di legge prevede di introdurre lo studio di una lingua orientale insieme all'inglese nella scuola primaria, per consentire, fin dalla più tenera età, di approfondire la conoscenza e la comprensione delle culture orientali, portando a conoscenza i primi elementi alfabetici e i primi vocaboli elementari, al fine di far nascere nei bambini la curiosità necessaria per futuri approfondimenti e gettare così le basi per meglio interagire con tali mondi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Insegnamento delle lingue orientali nella scuola primaria)

1. La presente legge reca disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento delle lingue orientali nella scuola primaria.
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: «di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese» sono inserite le seguenti: «e in una lingua orientale a scelta tra il cinese, l'hindi, il bengalese, l'arabo e il russo».
3. L'insegnamento delle lingue orientali nella scuola primaria è istituito secondo gli obiettivi nazionali generali e specifici di apprendimento e secondo gli orari stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 2.
(Promozione delle lingue orientali)

1. Il Ministro dell'istruzione, anche avvalendosi di associazioni e di organizzazioni interessate e competenti, cura l'informazione e la sensibilizzazione circa le motivazioni a favore della scelta delle lingue orientali e promuove, altresì, intese di collaborazione internazionale ai fini dell'insegnamento delle lingue orientali.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabiliti i titoli validi per l'ammissione ai corsi di abilitazione previsti per l'insegnamento delle lingue orientali, le relative classi di concorso e gli eventuali provvedimenti di attuazione.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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