PDL 2936

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo III
                        Articolo 8
                Capo IV
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2936

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOLDRINI, BOCCIA, BRUNO BOSSIO, BURATTI, CARÈ, CARNEVALI, CENNI, CIAMPI, DE FILIPPO, DE MARIA, DE MENECH, FIANO, FRAILIS, GRIBAUDO, INCERTI, LACARRA, LA MARCA, LATTANZIO, MELILLI, MURA, NAVARRA, ORFINI, UBALDO PAGANO, PEZZOPANE, POLLASTRINI, RIZZO NERVO, ROSSI, ROTTA, SANI, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, SIANI, VERINI, ZAN, ZARDINI

Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet

Presentata il 10 marzo 2021

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Onorevoli Colleghi! – La rete internet si è dimostrata uno strumento formidabile di conoscenza, di informazione e di comunicazione tra le persone, nonché un mezzo catalizzatore di movimenti per la democrazia e per diritti umani e civili. Lo dimostra il fatto che i regimi autoritari attuano politiche repressive contro la libertà delle persone anche oscurando i social media e bloccando il flusso di informazioni via internet all'interno e all'esterno dei loro Paesi.
Ma nel corso degli anni è emerso, purtroppo, un altro aspetto del web, un volto odioso e pericoloso: quello che viene usato per colpire e per umiliare chi non la pensa allo stesso modo e chi è bollato come diverso. È il fenomeno conosciuto come «hate speech», cioè discorsi d'odio finalizzati a ledere la dignità e la libertà della persona rivolti a soggetti appartenenti a specifici gruppi sociali o a minoranze come, tra gli altri, le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, le minoranze religiose, gli stranieri e in particolare i migranti, i disabili e soprattutto, sempre più spesso, le donne.
Il discorso d'odio non è un fenomeno nuovo ma, attraverso la comunicazione digitale, ha trovato un'ampia diffusione. Le caratteristiche intrinseche della rete contribuiscono, infatti, a una più ampia diffusione di contenuti dannosi e la possibilità di «condivisione» e i «like» possono comportare un effetto moltiplicativo così potente da consentire ai contenuti di avere una diffusione rapida e globale.
La libertà di espressione è un diritto fondamentale ma non assoluto e non tutte le forme di espressione sono lecite.
Chi incita alla violenza, ad esempio, contro le comunità ebraiche, contro le persone di fede musulmana o contro i rom e i sinti commette un reato, sia che lo faccia nella pubblica piazza o in quella – ben più ampia e capillare – del web. Poiché la violenza in rete rappresenta una sconfitta dell'intera società e può portare a gravi conseguenze individuali, politiche e sociali, bisogna prevenirla e impedire ai violenti di agire, così come si cerca di fare «offline», nella vita di tutti i giorni.
Bisogna impedire l'accesso alla rete internet da parte degli autori dei messaggi d'odio, per restituirla alla sua natura originaria di spazio di libertà e di condivisione. Perché questo sia possibile sono necessarie nuove regole.
In diversi Paesi sono state adottate norme per prevenire e per contrastare il diffondersi dei messaggi d'odio e il primo ad approvare una legge contro l'hate speech è stata la Germania nella quale, dal 1° gennaio 2018, è entrata in vigore una specifica normativa.
Non è vero che regolamentazione e internet sono incompatibili. È vero, invece, che l'assenza di regole non significa garanzia di un web libero, bensì prevalenza degli interessi dei più forti e perfino di abusi.
Su questo tema cresce la consapevolezza sia dell'opinione pubblica che delle istituzioni.
Nel 2014, durante la XVII legislatura, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, composta da deputati, da esperti e da rappresentanti di associazioni, che ha elaborato una «Carta dei diritti in Internet» il cui contenuto è stato poi ripreso in una mozione (mozione n. 1-01031) approvata all'unanimità dall'Assemblea della stessa Camera il 3 novembre 2015.
Il 10 maggio 2016, inoltre, sempre presso la Camera dei deputati, è stata istituita la Commissione «Jo Cox» sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio. I risultati della ricerca e dello studio svolti da questa Commissione, composta anch'essa da parlamentari, da esperti e da rappresentanti di associazioni, sono riassunti nella relazione finale della stessa Commissione, approvata nella seduta del 6 luglio 2017 e pubblicata, a cura della Camera dei deputati, con il titolo «La piramide dell'odio in Italia».
Più di recente, nel corso della corrente legislatura, la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato il disegno di legge atto Senato n. 362 recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza».
Va, infine, sottolineato che l'articolo 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, introducendo l'articolo 612-ter del codice penale, ha previsto che anche in Italia sia perseguito il reato di «revenge porn», cioè di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», un reato molto diffuso nella rete internet del quale sono vittime tante, troppe donne.
La presente proposta di legge è stata elaborata con l'aiuto di esperti e mira a responsabilizzare le piattaforme digitali affinché procedano alla tempestiva rimozione del discorso di odio prevedendo, al contempo, adeguate garanzie procedurali che consentano a tale meccanismo di enforcement privato di non limitare irragionevolmente la libertà di espressione degli utenti. Le piattaforme, ove non si dotino di tali meccanismi, incorreranno in sanzioni e sono tenute a produrre e a rendere pubbliche relazioni annuali sull'attività svolta a tali fini.
Ma l'aspetto repressivo da solo non è sufficiente e si rende più che mai necessaria l'educazione a un uso della rete internet che sia consapevole e rispettoso di chiunque la frequenti, investendo nella «educazione civica digitale». Nessuna censura e nessun bavaglio, dunque. Lo scopo della presente proposta di legge è garantire la tutela della dignità e della libertà personale di chi naviga in rete e di fornire strumenti alle persone per fare sì che usino la rete in maniera responsabile.
La presente proposta di legge è suddivisa in quattro capi.
Al capo I, l'articolo 1 delinea le finalità della proposta di legge, che sono quelle di garantire la tutela della dignità, della libertà personale e della salute psicofisica di chi naviga nella rete internet vietando la commissione di abusi connessi a comportamenti quali manifestazioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio, la discriminazione e la violenza. A tale fine, la presente proposta di legge prevede un coinvolgimento e una responsabilizzazione dei gestori di siti internet, che devono contribuire alla prevenzione e al contrasto di ogni manifestazione di odio nella rete, compresa la diffusione di notizie false, finalizzata alla lesione della dignità e della libertà della persona, alla discriminazione e alla violenza per motivi di etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, sesso, genere, identità di genere, disabilità, malattie gravi, età e condizione di migrante, di rifugiato e di richiedente asilo.
L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della proposta di legge stabilendo cosa si intende per gestore di siti internet. Si rinvia, quindi, alla definizione dei gestori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», ai sensi del quale per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito e che rende pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti inseriti dagli utenti.
Al capo II, l'articolo 3 reca modifiche al codice penale. In particolare, si propongono modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter nel medesimo testo previsto dalla proposta di legge recante «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità» (testo unificato atti Camera n. 107, n. 569, n. 868, n. 2171, n. 2255), approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 (atto Senato n. 2005). Nel dettaglio, quindi, si interviene sugli articoli 604-bis e 604-ter che puniscono ogni forma di discriminazione e di violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, aggiungendo a queste motivazioni quelle legate al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità.
L'articolo 4 reca norme sulla rimozione di contenuti illeciti nella rete internet e sulla definizione di «contenuto illecito», facendo riferimento alle disposizioni degli articoli 604-bis (propaganda e istigazione per condotte discriminatorie) e 604-ter (circostanza aggravante dell'articolo 604-bis) del codice penale, come modificati dalla presente proposta di legge, degli articoli 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del medesimo codice penale, nonché del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» (cosiddetta «legge Mancino») e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica».
L'articolo 5 disciplina la possibilità per gli utenti della rete internet di effettuare una segnalazione ai gestori della presenza nella rete di contenuti manifestamente illeciti, formulando un'espressa istanza per l'adozione di tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti stessi. A tale fine, il gestore mette a disposizione, obbligatoriamente, una procedura efficace, trasparente, permanente, facilmente riconoscibile e direttamente accessibile da chiunque vi faccia ricorso, per acquisire immediatamente conoscenza della segnalazione. La verifica sul contenuto è effettuata tramite un organismo di autoregolamentazione composto da un numero di analisti esperti dotati di ampie e diverse competenze e di esperienza che non presentino cause di conflitto di interessi tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio e delle decisioni prese. Avverso tali decisioni devono essere previste procedure di riesame delle stesse e, in caso di rigetto definitivo dell'istanza di rimozione del contenuto illecito, è ammesso il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Nel caso in cui il contenuto della segnalazione sia manifestamente illecito il gestore provvede a segnalarlo senza indugio e comunque entro dodici ore dalla segnalazione alla polizia postale ed è tenuto a rimuoverlo o a bloccarlo entro ventiquattro ore dalla ricezione della segnalazione. È consentita la conservazione del contenuto per centottanta giorni dalla data di rimozione ai soli fini probatori. Il gestore provvede, inoltre, ad assicurare che il medesimo contenuto illecito rimosso o bloccato non venga nuovamente pubblicato e condiviso.
L'articolo 6 disciplina l'obbligo di resoconto da parte dei gestori. Nel caso di più di cento segnalazioni di contenuti illeciti nel corso dell'anno solare, i gestori sono tenuti alla redazione di un rapporto semestrale relativo alla gestione delle segnalazioni stesse. Tale rapporto contiene informazioni circa le misure adottate dal gestore per prevenire la diffusione dei contenuti illeciti, il numero delle segnalazioni di contenuti illeciti pervenute nel periodo di riferimento e il periodo intercorso tra la ricezione della segnalazione del contenuto illecito e il blocco o la rimozione dello stesso; le modalità di informazione del soggetto che ha fatto la segnalazione riguardo alla decisione adottata in merito al contenuto illecito; il numero dei ricorsi avverso la decisione dell'organismo di autoregolamentazione, i tempi e le motivazioni per il respingimento o l'accoglimento degli stessi; il numero di ricorsi accolti e respinti e le informazioni sull'organizzazione e sulle risorse impiegate presso l'organismo di autoregolamentazione. Il rapporto, pubblicato nella homepage del sito internet del gestore medesimo, deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e costantemente disponibile.
L'articolo 7 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie che il Garante per la protezione dei dati personali può irrogare a carico dei gestori in caso di violazione degli obblighi in materia di segnalazione, oscuramento, rimozione o blocco di contenuti illeciti e di resoconto. L'importo delle sanzioni è commisurato alla gravità della violazione.
Al capo III, l'articolo 8 interviene sulla disciplina del diritto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco della diffusione dei propri dati o immagini personali nella rete internet anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito dei dati), dall'articolo 4 della presente proposta di legge sulla definizione dei contenuti illeciti, ovvero da altre norme incriminatrici. Il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati o immagini personali ritenuti offensivi o lesivi della propria dignità, identità e libertà personale, diffusi mediante la rete internet è posto in capo a chiunque, anche minore di età. Per l'esercizio di tale diritto l'interessato, anche ultraquattordicenne, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo può presentare al titolare del trattamento dei dati o al gestore un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici. Ove entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore, l'interessato ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale nel caso di minore può presentare analoga istanza, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'istanza, provvede. Il Garante per la protezione dei dati personali può essere adìto, con segnalazione o reclamo, anche da parte del gestore o da quanti intendano contestare la legittimità dell'oscuramento, della rimozione o del blocco del contenuto. Anche per questo tipo di istanze i gestori devono dotarsi di specifiche procedure che siano chiare e di facile individuazione. In caso di violazione degli obblighi posti in capo al gestore il Garante per la protezione dei dati personali applica, tenendo conto della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 5.000.000 di euro. Avverso le decisioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.
Al capo IV, infine, l'articolo 9 è dedicato all'educazione digitale, prevedendo che le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate siano destinate alla realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di specifici programmi di educazione digitale volti alla conoscenza dei pericoli e degli effetti derivanti dalle manifestazioni d'odio diffuse mediante la rete internet finalizzate alle discriminazioni e alla violenza, nonché a promuovere un uso consapevole e responsabile della stessa rete.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MANIFESTAZIONI D'ODIO MEDIANTE LA RETE INTERNET

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di garantire la tutela della dignità, della libertà personale e della salute psicofisica degli utenti della rete internet vietando la commissione di abusi connessi a comportamenti quali manifestazioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio, la discriminazione e la violenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori di siti internet, come definiti dall'articolo 2, contribuiscono alla prevenzione e al contrasto di ogni manifestazione d'odio nella rete, compresa la diffusione di notizie false, finalizzata alla lesione della dignità e della libertà della persona o alla discriminazione e alla violenza per motivi di etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, sesso, genere, identità di genere, disabilità, malattie gravi, età e condizione di migrante, di rifugiato e di richiedente asilo.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai gestori di siti internet, di seguito denominati «gestori», come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili i contenuti inseriti dagli utenti nella rete internet.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DI CONTENUTI ILLECITI NELLA RETE INTERNET

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

b) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».

2. Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità,».

Art. 4.
(Definizione di contenuto illecito)

1. Ai fini della presente legge, per contenuto illecito si intende il contenuto rilevante ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, come modificati dalla presente legge, degli articoli 612-bis e 612-ter del medesimo codice nonché del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 5.
(Obblighi dei gestori in materia di segnalazione, rimozione o blocco di contenuti illeciti)

1. Chiunque rilevi contenuti manifestamente illeciti ai sensi dell'articolo 4, diffusi mediante la rete internet, può farne segnalazione al gestore del sito internet formulando espressa istanza on line, con le modalità individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, per l'adozione di tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti internet o a rimuovere i contenuti medesimi.
2. Per la segnalazione di contenuti illeciti di cui al comma 1, il gestore del sito internet mette a disposizione degli utenti una procedura efficace, trasparente, permanente, facilmente riconoscibile e direttamente accessibile da chiunque vi faccia ricorso.
3. La procedura di cui al comma 1 deve garantire che il gestore del sito internet prenda immediatamente conoscenza della segnalazione, verifichi, tramite l'organismo di cui al comma 4, se il contenuto indicato sia manifestamente illecito in conformità alla normativa vigente e provveda a segnalarlo senza indugio e comunque entro dodici ore dalla segnalazione alla polizia postale.
4. La verifica sull'illiceità del contenuto della segnalazione è effettuata da un organismo di autoregolamentazione composto da un numero di analisti esperti dotati di ampie e diverse competenze e di esperienza che non presentino cause di conflitto di interessi tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio e delle decisioni prese. Gli oneri di funzionamento dell'organismo di autoregolamentazione sono posti a carico del gestore del sito internet. L'organismo di autoregolamentazione si dota di norme procedurali che disciplinano l'ambito e la struttura delle verifiche sulla base di un codice etico di comportamento, trasparente e accessibile agli utenti. Le medesime norme procedurali disciplinano la possibilità del riesame delle stesse, su istanza dell'interessato, con procedure chiare e trasparenti che consentano di pervenire a una nuova decisione motivata entro il termine perentorio di ventiquattro ore. In caso di rigetto definitivo dell'istanza di rimozione del contenuto illecito è ammesso il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Nel caso in cui dalla verifica effettuata ai sensi dei commi 3 e 4 risulti che il contenuto della segnalazione sia manifestamente illecito, il gestore del sito internet rimuove o blocca lo stesso entro ventiquattro ore dalla data di ricezione della segnalazione. Il gestore provvede, inoltre, ad assicurare che il medesimo contenuto illecito rimosso o bloccato non sia nuovamente pubblicato e condiviso.
6. In caso di rimozione del contenuto illecito il gestore del sito internet deve conservare il contenuto per centottanta giorni dalla data della rimozione, a soli fini probatori.
7. La gestione delle segnalazioni è monitorata dal gestore del sito internet mediante controlli mensili che assicurino l'eventuale rettifica di carenze organizzative e la somministrazione regolare di corsi di formazione e di aggiornamento professionale al personale preposto alla procedura di verifica delle segnalazioni di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Obbligo di resoconto)

1. I gestori dei siti internet che ricevono più di cento segnalazioni di contenuti illeciti nel corso dell'anno solare redigono un rapporto semestrale relativo alla gestione delle segnalazioni stesse.
2. Il rapporto semestrale di cui al comma 1 è pubblicato nella homepage del sito internet entro trenta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento e contiene:

a) informazioni sulle misure adottate dal gestore del sito internet per prevenire la diffusione dei contenuti illeciti di cui all'articolo 4;

b) il numero delle segnalazioni di contenuti illeciti pervenute nel periodo di riferimento, distinti in base all'oggetto e al motivo della segnalazione e, tra queste, il numero delle segnalazioni che hanno determinato la rimozione o il blocco del contenuto illecito;

c) il periodo intercorso tra la data di ricezione della segnalazione del contenuto illecito e il blocco o la rimozione dello stesso;

d) le modalità di informazione del soggetto che ha fatto la segnalazione riguardo alla decisione adottata in merito al contenuto illecito;

e) il numero dei ricorsi avverso la decisione dell'organismo di autoregolamentazione, i tempi e le motivazioni per il respingimento o l'accoglimento degli stessi; il numero di ricorsi accolti e respinti;

f) le informazioni sull'organizzazione, sulle risorse, sulla specializzazione e sulla competenza linguistica del personale incaricato del trattamento delle segnalazioni impiegato presso l'organismo di autoregolamentazione di cui al comma 4 dell'articolo 5.

3. Il rapporto semestrale di cui al comma 1 deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e costantemente disponibile.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2. I gestori dei siti internet sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro nei casi in cui non redigano o non pubblichino il rapporto di cui all'articolo 6 ovvero non lo redigano e non lo pubblichino secondo le modalità e i tempi ivi previsti. La medesima sanzione si applica nel caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei siti internet sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 3.000.000 di euro nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei siti internet sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000.000 di euro a 5.000.000 di euro nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 5.
5. Nella determinazione delle sanzioni il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, in ogni caso, della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni, del profitto che il gestore del sito internet ne ha eventualmente tratto, del grado di cooperazione con le autorità competenti al fine di porre rimedio alla violazione e di attenuarne i possibili effetti negativi nonché dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal gestore.
6. Avverso le decisioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONALE NELLA RETE INTERNET

Art. 8.
(Diritto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco della diffusione dei propri dati o immagini personali)

1. Chiunque, anche minore di età, ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati o immagini personali ritenuti offensivi o lesivi della propria dignità, identità e libertà personale, diffusi mediante la rete internet.
2. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 1, l'interessato, anche ultraquattordicenne, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore interessato, può presentare al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito internet un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici di cui al comma 1 del presente articolo, anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'articolo 4 della presente legge ovvero da altre norme incriminatrici.
3. Qualora, entro le ventiquattro ore successive alla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, l'interessato, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale nel caso di minore, può presentare analoga istanza, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dalla data di ricevimento dell'istanza, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali può essere adìto, con segnalazione o reclamo, anche da parte del gestore del sito internet o da quanti intendano contestare la legittimità dell'oscuramento, della rimozione o del blocco del contenuto.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, di rimozione o di blocco di cui al presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.
5. In caso di violazione degli obblighi posti in capo al gestore del sito internet ai sensi del presente articolo, il Garante per la protezione dei dati personali applica, tenendo conto della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 5.000.000 di euro.
6. Avverso le decisioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Capo IV
EDUCAZIONE DIGITALE

Art. 9.
(Educazione digitale)

1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle disposizioni della presente legge sono destinate alla realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di specifici programmi di educazione digitale volti a far conoscere i pericoli e gli effetti derivanti dalle manifestazioni d'odio diffuse mediante la rete internet finalizzate alle discriminazioni e alla violenza, nonché a promuovere un uso consapevole e responsabile della stessa rete.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, un regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

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