PDL 2935

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2935

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE MARIA, SARTI, ORSINI, TONELLI, FORNARO, OCCHIUTO, DELRIO, ROSATO, DAVIDE AIELLO, ANGELUCCI, APREA, ASCARI, AVOSSA, BAGNASCO, BALDELLI, BALDINI, BALDINO, BARATTO, BARELLI, ANNA LISA BARONI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENAMATI, BIANCOFIORE, BOLDRINI, BONAFEDE, BOND, BONOMO, BORDONALI, BRAMBILLA, CALABRIA, CANNATELLI, CANNIZZARO, CAON, CAPPELLACCI, CARELLI, CARNEVALI, CASA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CENNI, CIAMPI, CORTELAZZO, CRISTINA, DALL'OSSO, D'ATTIS, DE FILIPPO, DE LUCA, D'ETTORE, DI GIORGI, MARCO DI MAIO, DI MURO, D'ORSO, FASANO, FASCINA, FATUZZO, FERRAIOLI, FERRARESI, FERRARI, FERRI, FITZGERALD NISSOLI, FOGLIANI, GREGORIO FONTANA, FORMENTINI, FRAGOMELI, FRAILIS, GIACOMETTO, GIACOMONI, GIANNONE, GIORGIS, IEZZI, INCERTI, INVERNIZZI, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MARROCCO, MARTINCIGLIO, MARTINO, MAURI, MAZZETTI, MIGLIORINO, MILANATO, MUGNAI, MURA, MUSELLA, NARDI, NEVI, NOVELLI, UBALDO PAGANO, PALMIERI, PELLA, PELLICANI, PENNA, PENTANGELO, PERANTONI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PITTALIS, POLIDORI, POLLASTRINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSI, ROSSO, ROTONDI, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SAITTA, SALAFIA, SARLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SCANU, SENSI, SIBILIA, SIRACUSANO, SOVERINI, SOZZANI, SPENA, SQUERI, STEFANI, TARTAGLIONE, TORROMINO, MARIA TRIPODI, VALENTINI, VERINI, VERSACE, VIETINA, VITO, ZANETTIN, ZANGRILLO, ZIELLO

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo

Presentata il 10 marzo 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge recepisce le istanze dell'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'Unione familiari vittime per stragi e prevede una serie di disposizioni che modificano la normativa vigente in materia dei benefìci economici, fiscali e previdenziali riconosciuti dallo Stato alle vittime superstiti e ai familiari e congiunti delle vittime decedute a causa di atti di terrorismo avvenuti in Italia e all'estero.
Lo Stato è intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime di atti di terrorismo, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, sul piano sia morale sia economico, e di garantire allo stesso tempo una tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime di tali atti.
La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», ha rappresentato un oggettivo salto di qualità culturale attraverso il quale si è espressa in modo concreto la solidarietà della comunità nazionale verso le vittime degli atti di terrorismo, nonché verso coloro che portano sulla loro pelle i segni indelebili dell'orrore.
Tuttavia, a distanza di diciassette anni dalla sua entrata in vigore, la stratificazione delle norme e le rigidità dell'interpretazione e dell'applicazione amministrativa hanno prodotto differenze nell'attribuzione delle misure di ristoro, con asimmetria e disparità di trattamento addirittura tra vittime e familiari appartenenti alla stessa categoria di beneficiari. Tutto ciò ha addirittura peggiorato ulteriormente lo stato psico-fisico delle vittime e dei loro familiari, già gravemente colpiti dalla peculiarità dei fenomeni criminosi che hanno determinato l'evento luttuoso e dalle devastanti conseguenze psichiche e fisiche mai superate.
Le vittime del terrorismo hanno ripetutamente chiesto con insistenza interventi legislativi e anche amministrativi (questi ultimi oggetto di memorie dettagliate e separate che le associazioni hanno già predisposto, non inserite nella presente proposta di legge) per semplificare, accelerare e facilitare i percorsi volti alla concessione e alla completa attuazione dei benefìci previsti dalle leggi al fine di tutelare, sostenere e assistere le vittime del terrorismo e i loro familiari in funzione delle loro specifiche esigenze.
Questa proposta di legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente con l'obiettivo di prevedere, in eguale misura per ciascuna categoria di aventi diritto, alcuni benefìci economici risarcitori e previdenziali, tra i quali si indicano i principali: uniformare la platea dei beneficiari dei benefìci semplificando nel contempo le procedure per la loro concessione; dare piena attuazione alla rivalutazione integrale degli importi dei trattamenti economici (cosiddetta «clausola oro»); uniformare i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004; prevedere che sia definita con decisione amministrativa la concessione dei principali benefìci di legge; estendere a tutte le vittime italiane civili di attentati compiuti all'estero e ai loro familiari i benefìci previsti per le vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016; uniformare le diverse categorie di vittime ai fini del riconoscimento dei diversi benefìci.
La presente proposta di legge è suddivisa in sei articoli.
L'articolo 1 modifica in più punti la legge n. 206 del 2004, prevedendo correzioni interpretative ed estendendo i benefìci da essa previsti.
L'articolo 2 apporta modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita, individuando il dato di base unitario calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, da applicare al 100 per cento, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Tale modifica darebbe attuazione alla cosiddetta «clausola oro», disapplicata fin dall'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.
L'articolo 3 prevede l'estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle vittime italiane di tutti gli attentanti terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale e ai loro familiari superstiti. Tale estensione consentirebbe di svincolare le vittime italiane civili e, in particolare, i loro familiari superstiti dalla necessità di acquisizione della sentenza, consentendo agli aventi diritto il sollecito conseguimento del secondo assegno vitalizio, in analogia a quanto già disposto per il primo assegno vitalizio.
L'articolo 4 interviene in materia di rideterminazione dei criteri medico-legali per l'accertamento dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, avvenuti anche al di fuori del territorio nazionale.
L'articolo 5 dispone circa le modifiche e le integrazioni che il Governo dovrà apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Infine, l'articolo 6 contiene la stima degli oneri e ne indica la copertura finanziaria. Relativamente agli oneri per la finanza pubblica è opportuno sottolineare che, come evidenziato in molte occasioni dalle associazioni delle vittime del terrorismo e dei loro familiari, gli interventi legislativi contenuti nella presente proposta di legge, che hanno ad oggetto la sostituzione e l'interpretazione di norme precedenti nonché la riproposizione di norme legislative già adottate in passato per la soluzione di aspetti mai definiti e per l'ennesima volta reiterate, prevedono coperture finanziarie mai impegnate, limitando di fatto complessivamente in modo molto rilevante gli oneri finanziari che andranno previsti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, le parole: «se prevista dai rispettivi contratti di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le disposizioni del comma 1, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, si interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica superiore con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004 si applica dalla stessa data ai dipendenti privati anche quando ciò comporti un mutamento di categoria ai sensi dell'articolo 2095, primo comma, del codice civile, a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro il termine del 30 novembre 2007, la relativa domanda amministrativa e abbia conseguito il trattamento di quiescenza entro la stessa data. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il beneficio dell'incremento di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. In mancanza di coniuge o di figli, l'incremento di cui al comma 1 si applica ai trattamenti in godimento ai genitori e ai fratelli e sorelle degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, compresi quelli deceduti a decorrere dal 26 agosto 2004»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza, ai genitori» sono inserite le seguenti: «e ai fratelli e alle sorelle»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità di cui alla presente legge, i criteri più favorevoli previsti dalla medesima, compresa l'esenzione fiscale totale, riconosciuti per uno dei trattamenti si applicano a tutti i trattamenti pensionistici di cui il medesimo soggetto è titolare. I medesimi criteri si applicano per ciascuna pensione anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli di cui all'articolo 3»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica dal 1° gennaio 2014 anche nel caso di decesso dell'invalido prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo il 1° gennaio 2014»;

2) al comma 3-ter, le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento» sono soppresse;

3) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I benefìci economici previsti dalle disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014»;

e) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale, ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di aggravamento, le percentuali di invalidità già accertate sono rivalutate in conformità a quanto disposto dal primo periodo. La percentuale unica, in ogni caso, non può superare la misura del 100 per cento.
1-bis. Le valutazioni e le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono espresse in una percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva, comprensiva del danno biologico e morale, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
1-ter. Le domande di revisione per intercorso aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate senza limiti di tempo e senza alcuna preclusione»;

f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, essendo emersi dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ove la decisione amministrativa di cui al comma 1 sia positiva, i competenti organi amministrativi rilasciano l'attestato di vittima del terrorismo o di familiare e dispongono senza indugio la liquidazione della speciale elargizione, nella misura stabilita dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, e di ogni altro beneficio di legge, compresi gli assegni vitalizi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, che possono essere attribuiti anche ai soggetti beneficiari secondo quanto stabilito dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 5, nonché la costituzione del trattamento pensionistico, l'assistenza psicologica di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge con il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e ogni altro beneficio spettante ai sensi della medesima legge e delle altre disposizioni vigenti in materia.
3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 1»;

g) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. Ai cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso anche prima del 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, sono sempre riconosciuti lo status di vittima del terrorismo e il diritto ai benefìci previsti dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia, senza previsione di alcun termine di prescrizione o di decadenza ovvero di altre limitazioni temporali nonché di ogni altra limitazione relativa al riconoscimento dei medesimi benefìci, economici o no, compresi quelli trasmissibili agli eredi.
2. I benefìci, comprese le erogazioni, di cui alla presente legge sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto a decorrere dalla data dell'evento terroristico avvenuto nel territorio nazionale o al di fuori di esso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per tutti gli eventi terroristici avvenuti dopo il 26 agosto 2004, il riconoscimento dei benefìci pensionistici decorre dalla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico spettante dopo l'evento medesimo, con il concorso dell'aumento figurativo previsto dall'articolo 3, comma 1, salvo che sia applicabile un termine antecedente e più favorevole previsto dalla legge. Il citato riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, si applica, in particolare, agli invalidi, ai loro familiari e a quelli dei deceduti, limitatamente al coniuge, ai figli e, in mancanza, ai genitori, ai fratelli e sorelle nonché ai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1-ter».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita)

1. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«4-quater. Tutti i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sia diretti in favore degli invalidi e di tutti i familiari degli invalidi e dei caduti, sia indiretti o di reversibilità in favore dei familiari superstiti degli invalidi e dei caduti, sono rideterminati, a decorrere dal 1° settembre 2004, applicando all'importo della pensione dell'anno precedente, quale primo parametro, l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, cui è aggiunto il secondo parametro di incremento dell'1,25 per cento annuo, applicato egualmente all'importo della pensione dell'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due parametri annui indicati nel primo periodo determina il complessivo adeguamento economico annuo percentuale da riconoscersi dal 1° settembre 2004 con eguali modalità per tutte le categorie lavorative e per tutti i trattamenti pensionistici indicati al primo periodo.
4-quater.1. I dipendenti pubblici, in alternativa alla rivalutazione automatica annua di cui al comma 4-quater, possono optare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
4-quater.2. Gli enti di previdenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ricalcolano i trattamenti pensionistici di cui al comma 4-quater e versano i relativi arretrati».

Art. 3.
(Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle vittime italiane e ai loro familiari, anche superstiti, di tutti gli attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale)

1. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016» sono inserite le seguenti: «nonché alle vittime italiane di attentati terroristici compiuti al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti,».

Art. 4.
(Rideterminazione della percentuale
del danno biologico e morale)

1. La commissione medica ospedaliera della sanità militare ha competenza per gli accertamenti relativi sia agli attentati commessi nel territorio nazionale sia a quelli commessi all'estero.
2. La percentuale del danno morale per gli attentati terroristici è determinata applicando di norma i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.
3. In attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, con i relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, è a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, nella misura del 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento e del 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
4. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.
5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5.
(Adeguamento delle disposizioni
regolamentari)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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