PDL 2934

FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2934

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 marzo 2021 (v. stampato Senato n. 2077)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro per le politiche giovanili e lo sport
(SPADAFORA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 marzo 2021

torna su

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021.

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'articolo 8, concernente il riassetto organizzativo dell'Ente CONI, il quale, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della società CONI Servizi S.p.A.;

Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è passato, a far data dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, con il quale viene stabilito che «la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di “Sport e salute S.p.A.”; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.A. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute S.p.A.»;

Vista la Carta olimpica e, in particolare, l'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza;

Considerata la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento internazionale;

Considerata altresì la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

Ravvisata dunque la straordinaria necessità e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano)

1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.
2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni».
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

torna su

Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO,
Formia

Impianti sportivi

7.182.804,84

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

Impianto CPO,
Tirrenia

Impianti sportivi

9.269.572,49

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico

Fabbricati

447.512,58

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

Impianto Giulio Onesti, Roma

Impianti sportivi

23.875.478,98

Restano nella disponibilità della società Sport e salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport, della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree eventualmente individuate ai sensi dell'art. 1, comma 6

torna su

Allegato B

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo

Palazzo H, Roma
Parco del Foro Italico

Usufrutto
immobili

1.585.490,27

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN USUFRUTTO CON DECRETO MEF DEL 30.06.2005 PUBBLICATO IN G.U. IL 08/08/2005

La disponibilità del bene in questione va ripartita tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Università del Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88)

torna su