PDL 2923

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE ANGELIS, SALTAMARTINI, GERARDI, BASINI, ZICCHIERI, BAZZARO, FIORINI, LUCENTINI, TATEO, ZORDAN

Disposizioni sull'ordinamento della città di Roma,
capitale della Repubblica

Presentata il 3 marzo 2021

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Onorevoli Colleghi! — Ricorre quest'anno il centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia e la città di Roma esprime un desiderio: occupare il giusto posto in Italia, con una maggiore autonomia nell'esercizio di poteri e di funzioni che le consentano di gestire il suo patrimonio archeologico, storico e architettonico, distribuito nei circa 6.000 chilometri delle sue strade, in una stratificazione ininterrotta lunga circa tremila anni.
Roma è l'unica città al mondo che ospita le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, come capitale della Repubblica italiana, come sede dello Stato della Città del Vaticano e come sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Roma è sede delle principali accademie straniere d'arte e di cultura. Roma è il centro della cristianità nel mondo e la culla del diritto. Al contempo, però, Roma è una delle poche capitali mondiali che ancora oggi non gode di un particolare status di autonomia.
La riforma del titolo V della parte II della Costituzione – realizzata, come è noto, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – ha introdotto nella Costituzione, all'articolo 114, terzo comma, il riferimento alla città di Roma, riconoscendola «capitale della Repubblica» e demandando a una legge dello Stato la disciplina del suo ordinamento.
Un primo intervento legislativo sul tema è stato realizzato dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (recante delega in materia di federalismo fiscale), il quale ha istituito un ente territoriale sui generis, denominato «Roma capitale», nelle more della definizione normativa delle città metropolitane. L'ente territoriale Roma capitale ha sostituito, nella sua estensione territoriale, il comune di Roma, con l'attribuzione di nuove e ulteriori funzioni rispetto a quelle conferite in precedenza. In particolare, a Roma capitale sono state riconosciute una speciale autonomia e specifiche funzioni amministrative su diverse materie, quali: beni culturali; protezione civile; sviluppo socio-economico; edilizia pubblica e privata; trasporto pubblico locale e mobilità. Lo stesso articolo 24 ha demandato a successivi decreti legislativi la disciplina relativa al concreto esercizio delle predette funzioni, anche al fine di garantire il raccordo tra i diversi livelli istituzionali e di governo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri competenti per materia, regione Lazio). Sono stati così adottati:

1) il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, che ha ridefinito gli organi di governo di Roma capitale, istituendo l'assemblea capitolina (in luogo del consiglio comunale di Roma), la giunta capitolina e il sindaco;

2) il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha definito il nuovo assetto territoriale dei municipi (riducendoli da diciannove a quindici), quali circoscrizioni di decentramento.

Successivamente, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto all'istituzione delle città metropolitane quali nuovi enti di area vasta, dando così attuazione all'articolo 114 della Costituzione nel quale tali enti sono compresi tra quelli costitutivi della Repubblica (insieme con lo Stato, le regioni, le province e i comuni). La citata legge n. 56 del 2014 ha istituito altresì la città metropolitana di Roma capitale (articolo 1, commi da 101 a 103), in sostituzione della preesistente provincia di Roma, attribuendo a tale città metropolitana le funzioni, le prerogative e l'ordinamento propri di tali enti, ferme restando talune speciali attribuzioni già conferite alla città di Roma in ragione del suo ruolo di capitale d'Italia e di centro nevralgico politico, istituzionale e diplomatico.
I citati interventi legislativi hanno dato vita a un ente unico nel suo genere, nel quale coesistono sia le funzioni e i caratteri propri delle città metropolitane, sia le speciali prerogative di volta in volta riconosciute all'ente territoriale Roma capitale, inizialmente costituito solo in via transitoria. La conseguenza di questa situazione, oltre alla stratificazione normativa foriera di grande confusione, è la debolezza strutturale dell'ente (a prescindere dalla denominazione assunta), che si riverbera sul concreto esercizio delle prerogative attribuitegli. La principale fonte di problemi si rinviene nel fatto che il territorio dell'ente Roma capitale coincide con quello del comune di Roma, mentre la città metropolitana di Roma capitale coincide con la preesistente provincia di Roma (e non è limitata al solo territorio comunale): deriva da ciò un concreto indebolimento delle prerogative tipiche della città metropolitana. Invero, i poteri riconosciuti all'ente territoriale Roma capitale rimangono confinati al solo comune di Roma e non sono estesi anche all'intera città metropolitana.
Proprio su quest'ultimo aspetto interviene la presente proposta di legge, il cui fine è ristabilire coerenza nell'ordinamento della città di Roma, emendando alcune improvvide scelte realizzate con la legge istitutiva delle città metropolitane. Pertanto, l'articolo 1 definisce lo status dell'ente territoriale Roma capitale, stabilendo espressamente che a tale ente sono attribuite tutte le competenze proprie delle città metropolitane, individuate dalla legge n. 56 del 2014, e ogni altra competenza prevista dalla legislazione vigente per l'ente territoriale Roma capitale. A tale fine, è prevista la soppressione degli esistenti organi della città metropolitana di Roma capitale (consiglio metropolitano e conferenza metropolitana), con il contestuale trasferimento (rectius, ri-trasferimento) delle funzioni da essi esercitate alla giunta capitolina e all'assemblea capitolina (per quanto possibile). In tal modo si consegue non solo una semplificazione amministrativa, ma anche un ingente risparmio di spesa.
L'articolo 1 provvede poi a ripristinare la provincia di Roma, nel cui territorio rientrano i comuni situati nel territorio dell'attuale città metropolitana di Roma capitale, compreso l'ente territoriale Roma capitale. L'obiettivo è quello di inserire i comuni diversi da quello di Roma nell'ambito di un ente intermedio dotato di specifiche funzioni di coordinamento e di programmazione nonché di determinate competenze (ad esempio, per quanto concerne le scuole e la manutenzione della rete viaria). Il risultato di questa modifica normativa è un'organizzazione che prevede, da una parte, un ente territoriale (quello di Roma capitale) dotato di particolari poteri (corrispondenti a quelli delle città metropolitane), esercitabili però su un territorio – quello propriamente comunale – più ristretto di quello attuale; dall'altra, viene affiancato a tale ente territoriale la provincia di Roma, secondo l'assetto amministrativo previsto prima della riforma del 2014. La finalità di tale intervento è quella di riconoscere a una città come Roma il particolare status che merita, al pari di tutte le altre grandi capitali europee (ad esempio, Parigi, Londra e Madrid), rendendo in concreto esercitabile la pluralità di prerogative (ordinarie e speciali) riconosciute dalla legge.
Un ulteriore ambito di intervento ha ad oggetto il «decentramento municipale». Date l'ampiezza del suo territorio e l'elevata densità demografica, la città di Roma – stante il suo particolare status – non può essere amministrata in modo esclusivamente verticistico e centralizzato. L'esperienza amministrativa dimostra che, soprattutto in enti territorialmente molto estesi, il decentramento puntuale (e non generalizzato) può essere la chiave per migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino, con risultati di maggiore efficienza, di celerità e di economicità. Per tali ragioni l'articolo 2 della presente proposta di legge affida all'ente territoriale Roma capitale il compito di procedere alla ridefinizione dei municipi compresi nel suo territorio, di conferire loro delle specifiche funzioni amministrative per il cui esercizio risulti più efficiente la devoluzione a un ente di prossimità e di riconoscere ad essi una maggiore autonomia finanziaria di spesa, finalizzata all'erogazione di servizi ai cittadini ivi residenti. L'obiettivo, in questo caso, è incentivare l'azione amministrativa decentrata (nei municipi), attraverso il conferimento di nuove funzioni e il riconoscimento di una maggiore autonomia finanziaria, quest'ultima anche quale meccanismo premiale per le gestioni virtuose ed efficienti.
L'articolo 3, infine, prevede il trasferimento di attività e di funzioni all'ente territoriale Roma capitale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni riguardanti
l'ente territoriale Roma capitale)

1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo di Roma capitale, all'ente territoriale Roma capitale, come definito ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono attribuite le competenze proprie delle città metropolitane individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ferma restando ogni altra competenza già attribuita dalla legislazione vigente al citato ente territoriale Roma capitale.
2. Sono organi di governo dell'ente territoriale Roma capitale: l'assemblea capitolina, la giunta capitolina e il sindaco.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, gli organi della città metropolitana di Roma capitale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi. Le attribuzioni e le competenze del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano sono trasferite, ove possibile, rispettivamente al sindaco e alla giunta capitolina, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. Le attribuzioni e le competenze della conferenza metropolitana sono trasferite, ove possibile, all'assemblea capitolina, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2010. I commi da 101 a 103 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 sono abrogati.
4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo dell'ente territoriale Roma capitale, è istituita la provincia di Roma, il cui territorio è costituito dai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al territorio della città metropolitana di Roma capitale, compreso l'ente territoriale Roma capitale, come definito ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. Resta ferma l'iniziativa dei comuni, compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali e per l'adesione alla provincia di Roma. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al citato articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, su relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro dell'interno, sentito il parere del presidente della regione, delibera in via definitiva sul disegno di legge contenente le modifiche del territorio della provincia, da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
6. La provincia di Roma subentra alla città metropolitana di Roma capitale, succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
7. L'organizzazione della provincia di Roma, come definita ai sensi del comma 4 del presente articolo, è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 1, commi da 54 a 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dalle altre disposizioni in materia di organi di governo delle province previste dalla legislazione vigente.
8. Alla provincia di Roma spettano le competenze e le attribuzioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché tutte le altre competenze e attribuzioni assegnate alle province dalla legislazione vigente.
9. Entro tre mesi dal primo rinnovo degli organi dell'ente territoriale Roma capitale, sono costituiti gli organi della provincia di Roma, secondo le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2.
(Decentramento amministrativo
nell'ente territoriale Roma capitale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente territoriale Roma capitale, come ridefinito ai sensi dell'articolo 1:

a) procede alla rideterminazione dei municipi compresi nel suo territorio;

b) conferisce ai municipi specifiche funzioni amministrative per il cui esercizio risulti più efficiente la devoluzione a un ente di prossimità, individuando gli ambiti di attività nei quali essi svolgono le funzioni di promozione del territorio e dell'economia locale;

c) riconosce ai municipi una maggiore autonomia finanziaria di spesa, finalizzata all'erogazione di servizi, in particolare di quelli pubblici essenziali, ai residenti nei medesimi municipi.

Art. 3.
(Trasferimento di competenze e funzioni
all'ente territoriale Roma capitale)

1. La regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, può conferire all'ente territoriale Roma capitale competenze e funzioni nelle materie attribuite al legislatore regionale, individuando le risorse per farvi fronte.
2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio e l'ente territoriale Roma capitale definiscono annualmente un piano finanziario e organizzativo delle attività e delle funzioni conferite.

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