PDL 2915-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
            Capo VI               Capo VI  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12    

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2915-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CINGOLANI)

dal ministro per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo
(GARAVAGLIA)

dal ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
(COLAO)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(GIOVANNINI)

dal ministro dello sviluppo economico
(GIORGETTI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(FRANCESCHINI)

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

Presentato il 1° marzo 2021

(Relatore: Maurizio CATTOI )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 31 marzo 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2915 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 12 articoli, per un totale di 71 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria di riorganizzare funzioni e competenze di alcuni Ministeri, in coincidenza con l'insediamento del nuovo Governo; si rileva che il preambolo non dà conto dei motivi di necessità ed urgenza alla base del mutamento, di cui all'articolo 5, della denominazione relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, denominazione alla quale peraltro non sembra accompagnarsi alcun mutamento di funzioni; manca di motivazione nel preambolo anche la disposizione in materia di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 9;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 71 commi 9 richiedono provvedimenti attuativi; si tratta in sei casi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e in tre casi di provvedimenti di altra natura (modifiche di statuti e approvazione di un piano per la transizione ecologica);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), capoverso c), contiene l'espressione «finanza climatica» che, in quanto nuova nella legislazione italiana, andrebbe corredata di un'apposita definizione; il mutamento di denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 andrebbe operato in forma di novella del decreto legislativo n. 300 del 1999, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera, del 20 aprile 2001, sulla formulazione tecnica dei testi legislativi e con quanto previsto dallo stesso provvedimento con riferimento al Ministero della transizione ecologica (articolo 2), al Ministero della cultura (articolo 6) e al Ministero del turismo (articolo 6); l'articolo 4, comma 1, capoverso 5, prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) deliberi sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015; al riguardo andrebbe meglio chiarita la portata della disposizione, posto che alcuni di tali sussidi costituiscono autorizzazioni legislative di spesa che quindi possono essere oggetto di modifica solo attraverso un intervento legislativo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene all'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

in particolare, due disposizioni (l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 4, comma 1, capoverso 8) prevedono l'adozione di atti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di singoli ministri e di concerto con ulteriori ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito «fuga dal regolamento», probabilmente indotta dalla complessità e dai tempi delle procedure richieste per l'adozione di norme regolamentari;

inoltre, l'articolo 10 prevede l'adozione, entro il 30 giugno 2021, dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale ultimo procedimento prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia; al riguardo si ricorda che da ultimo, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 86 del 2018, che conteneva all'articolo 4-bis una disposizione di identico contenuto, il Comitato per la legislazione ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

con riferimento all'articolo 4, che istituisce il CITE, andrebbero approfondite le modalità di coordinamento tra il nuovo Comitato e il CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 111 del 2019, che ha previsto che quest'ultimo Comitato si occupi anche del coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; al riguardo la relazione illustrativa si limita infatti ad affermare che rimangono ferme le competenze del CIPESS;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), capoverso c), dell'articolo 4, comma 1, capoverso 5, e dell'articolo 5;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire gli articoli 3, 4 e 1.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

esaminate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento, che trasferiscono al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, anche in materia di attuazione e gestione della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, nonché di rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

evidenziato che, visto il ruolo centrale che il Ministero della transizione ecologica assumerà nell'attuazione dei princìpi cardine e nel perseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sarà da tenere di volta in volta nella adeguata considerazione il ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale amministrazione dello Stato titolata alla gestione dei negoziati internazionali anche sulle questioni di rilievo ambientale, come nel caso della COP26;

valutata, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), che, definendo le attribuzioni del nuovo Ministero del turismo, gli assegna, tra le altre, competenze in materia di relazioni con l'Unione europea e internazionali nel settore del turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ritenuto, a tal fine, significativo richiamare il turismo delle radici, la cui competenza resterebbe attribuita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quale settore strategico dell'economia italiana da cui in futuro potranno tornare a derivare significativi flussi economici in entrata, una volta superata la crisi pandemica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

premesso che:

l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), devolvendo ad esso le funzioni precedentemente attribuite al Ministero dell'ambiente nonché rilevanti competenze – precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico – in materia di politica energetica;

il decreto dispone il limite di tre dipartimenti e dieci direzioni generali (aumentando rispettivamente di un dipartimento e di due direzioni generali l'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'ambiente), al fine di consentire l'istituzione del Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente,

l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

l'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con la nuova: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) alla lettera c), premettere alle parole: «contrasto al dissesto» le seguenti: «prevenzione e»;

2) alla lettera f), si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relative infrastrutture»;

3) si valuti l'opportunità di comprendere tra le materie le cui politiche sono oggetto di coordinamento da parte del CITE, e ferme restando le competenze costituzionalmente previste, anche il governo del territorio;

4) si valuti l'opportunità di ricomprendere tra le materie le cui politiche sono oggetto di coordinamento da parte del CITE, anche la riqualificazione, riconversione economica, valorizzazione e risanamento ambientale delle aree industriali in crisi, e dei territori più colpiti dalla transizione energetica, attesa la loro dipendenza dai combustibili fossili.

b) all'articolo 4, comma 5, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi», con le parole: «delibera sulle proposte per una progressiva riduzione e la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi e sulla loro sostenibilità economica».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

rilevato che:

l'articolo 4, introducendo il nuovo articolo 57-bis nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), dispone l'istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);

al CITE è affidato il compito di approvare, previo parere della Conferenza unificata, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell'aria; f) economia circolare (nuovo articolo 57-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006);

ai fini dell'adozione del piano non è previsto il coinvolgimento del Parlamento;

è altresì previsto che il CITE deliberi sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi, senza peraltro precisare la natura e gli effetti delle relative delibere (nuovo articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) al nuovo articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge in esame – si valuti l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione del Piano per la transizione ecologica, che interviene, fra l'altro, in materia di mobilità sostenibile;

2) al nuovo articolo 57-bis, comma 5, del del decreto legislativo n. 152 del 2006 – introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge in esame – si valuti l'opportunità di precisare la natura e gli effetti delle delibere del CITE sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi, prevedendo altresì, ove esse intervengano su profili disciplinati da disposizioni legislative, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

rilevato come esso istituisca innanzitutto il Ministero della transizione ecologica (Mite), che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico (Mise) in materia di politica energetica e mineraria;

considerato che l'articolo 3 del provvedimento ha trasferito al Mite la direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, competente in materia di rilevazione dei «prezzi Italia» dei carburanti, ed evidenziato che è stata attribuita al medesimo Mite la competenza sulla rete dei carburanti;

sottolineato che resta presso il Mise, in quanto dipendente dalla direzione imprese e incentivi, l'osservatorio prezzi e tariffe – cosiddetto Osservaprezzi – cui fa capo, tra l'altro, la comunicazione quotidiana dei prezzi praticati alla pompa da parte dei gestori carburanti;

sottolineato, altresì, che la rilevazione dei prezzi viene così separata dall'anagrafe dei punti vendita carburanti, rischiando di compromettere le prospettive di fusione e integrazione dei due strumenti e l'eventuale sostituzione dei prezzi Italia (calcolati oggi sulla base delle comunicazioni dei titolari dei punti di vendita) proprio con le rilevazioni dell'Osservaprezzi, sostituzione prevista dal decreto di istituzione del sistema di rilevazione dei prezzi praticati;

rilevata con favore l'istituzione, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

preso atto, al riguardo che l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (cosiddetto «decreto-legge clima»), ha disposto, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS), cambiamento non nominalistico ma sostanziale, volto al rilancio della crescita secondo criteri di sostenibilità, anche attraverso l'innovazione del nostro sistema produttivo, in ossequio all'Agenda 2030 e ai programmi dell'Unione europea, aprendosi una nuova fase che segna il passaggio verso un'economia diversa, orientata alla transizione ecologica e alla sostenibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta ad eliminare la separazione della rilevazione dei prezzi dall'anagrafe dei punti di vendita dei carburanti in modo da creare un unico sistema efficiente e integrato di raccolta dei dati, anche con riferimento a quelli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sugli erogati, per consentire un monitoraggio sempre più stretto e attento nel settore della distribuzione dei carburanti;

si valuti l'opportunità di chiarire meglio i profili di coordinamento tra le competenze del CITE e le funzioni del CIPESS finalizzate al rilancio della crescita economica secondo criteri di sostenibilità;

si valuti l'opportunità di inserire il Mite nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, alla luce delle nuove competenze in materia energetica.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

considerato che il provvedimento opera una ridefinizione delle funzioni dei Ministeri nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale, modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dispone l'istituzione di due comitati interministeriali;

preso atto che, in conseguenza dell'attribuzione al Ministero della transizione ecologica, disposta dall'articolo 2, delle competenze in materia di politica energetica, contestualmente scorporate da quelle del Ministero dello sviluppo economico unitamente alle competenti Direzioni generali, l'articolo 3 dispone la rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Dicasteri e introduce le necessarie disposizioni, anche di carattere transitorio, relative alle modalità del trasferimento del personale delle Direzioni generali acquisite dal Ministero della transizione ecologica;

rilevato che l'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), per il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione digitale e la relativa programmazione, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

rilevata, al riguardo, l'opportunità che sia assicurato un adeguato coordinamento tra le attività del Comitato interministeriale per la transizione ecologica e quelle del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la cui competenza trasversale in materia di programmazione economica e di investimenti sostenibili, anche per quanto attiene ai profili di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, potrebbe presentare aree di potenziale sovrapposizione con le funzioni attribuite al CITE;

considerato, in proposito, che nella relazione illustrativa si precisa che «restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

considerato che l'articolo 6 istituisce il Ministero del turismo, al quale sono trasferite le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che assume la denominazione di Ministero della cultura, e che, conseguentemente, l'articolo 7 dispone il trasferimento al nuovo Ministero delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, contestualmente soppressa;

tenuto conto che il medesimo articolo 7 ridetermina la dotazione organica del Ministero della cultura e determina quella del Ministero del turismo, introducendo disposizioni relative al passaggio al Ministero del turismo del personale della soppressa Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e autorizzando il Ministero del turismo ad assumere personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità o mediante procedure di mobilità;

rilevato che l'articolo 8 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute;

preso atto che, all'articolo 10, che disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre quello del Consiglio di Stato è facoltativo, anziché obbligatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4 al fine di chiarire espressamente che, a seguito dell'istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, restano, in ogni caso, ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), in linea con quanto precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 8, l'opportunità di un ampliamento dei compiti attribuiti al Comitato interministeriale per la transizione digitale e di una conseguente modifica della sua composizione, in particolare attraverso l'inclusione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di considerare aspetti della transizione digitale riferiti non solo alle iniziative delle pubbliche amministrazioni, ma anche alle attività dei soggetti privati, tenendo in particolare conto degli effetti di tale transizione sul mondo del lavoro.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

osservato che l'articolo 4 e l'articolo 8 istituiscono rispettivamente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica e il Comitato interministeriale per la transizione digitale senza prevedere, tra i Ministri che ne fanno parte, il Ministro per le disabilità, il cui coinvolgimento sarebbe invece opportuno in considerazione delle competenze dei predetti Comitati;

rilevato che l'articolo 8, al comma 2, prevede che tra le competenze del Comitato interministeriale per la transizione digitale siano comprese le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

considerato che la locuzione «piattaforma dati sanitari» necessiterebbe di una maggiore specificazione, non essendo inequivoco se si intenda fare riferimento al cosiddetto Nuovo sistema informativo sanitario (di cui al decreto ministeriale n. 262 del 2016) o ad altri sistemi informativi o anche alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il COVID-19 (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'integrazione della composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica e del Comitato interministeriale per la transizione digitale, di cui agli articoli 4 e 8 del provvedimento in esame, inserendo anche il Ministro per le disabilità;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 8, comma 2, a che cosa di riferisca la locuzione «piattaforma dati sanitari».

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

premesso che:

il decreto-legge in esame opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale;

come evidenziato nella relazione illustrativa, la materia dell'energia viene trasferita, unitamente alle materie già attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla competenza del nuovo Ministero della transizione ecologica;

in particolare, attraverso l'istituzione del Ministero della transizione ecologica (articolo 2), si persegue l'obiettivo di riorganizzare l'azione di Governo, nell'ambito della quale diviene prioritaria l'attuazione del processo di transizione ecologica del Paese, potenziando e dotando l'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di competenze in materia di politica energetica, sul piano nazionale internazionale, precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico;

rilevato che:

l'articolo 4 del provvedimento istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, del quale fa parte il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

oltre al predetto Comitato, si rende necessario prevedere l'istituzione anche di un «Comitato interministeriale per il mare» (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale;

del «Comitato interministeriale per il mare» dovrebbero essere chiamati a far parte il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, nonché i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; la partecipazione al Comitato andrebbe altresì estesa agli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 2915 Governo);

rilevato che:

il provvedimento investe indubbiamente materie di interesse regionale quali il turismo, l'ambiente e l'energia; esso attiene tuttavia, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra lo Stato e le regioni; in tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale attinente all'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

ciò premesso, appare suscettibile di ulteriori approfondimenti l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

sul piano di transizione ecologica predisposto, ai sensi dell'articolo 4, da parte dell'istituendo Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), sarà acquisito il parere della Conferenza unificata; la previsione del parere può ritenersi idonea in quanto nel piano risulta prevalente la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sia pure in concorso con competenze legislative concorrenti quali governo del territorio, ricerca scientifica e tecnologica e grandi reti di trasporto e di navigazione; andrebbe però valutata la possibilità di consentire la partecipazione a tale Comitato dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 per il Comitato interministeriale per la transizione digitale; la partecipazione dei rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali andrebbe altresì valutata con riferimento agli altri organismi interministeriali che potranno essere istituiti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

sempre con riferimento al CITE, si rileva l'opportunità di approfondire, perché attinente anche a materie di interesse regionale, come le competenze del nuovo Comitato si coordineranno con quelle del CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 111 del 2019;

con riferimento all'istituzione del Ministero del turismo, di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità» rimangano attribuite al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire l'impatto del nuovo assetto di competenze derivante dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 2, sul rapporto Stato-regioni e sulle politiche regionali in materia ambientale ed energetica;

inserire la possibilità, per i rappresentanti delle autonomie territoriali, di partecipazione al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, così come ad altri eventuali organismi interministeriali istituiti per l'attuazione del PNRR;

approfondire il coordinamento tra le competenze attribuite dall'articolo 4 all'istituendo Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

precisare se le competenze in materia di rapporti con l'UNESCO, in particolare in relazione ai siti «patrimonio dell'umanità», rimangano attribuite al Ministero della cultura, come appare opportuno, o siano trasferite al Ministero del turismo.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

1. Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 2:

alla lettera a), numero 1), le parole: «emergenza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza energetica;»;

alla lettera d), numero 2), capoverso 2:

all'alinea, le parole: «e alla valorizzazione» sono soppresse;

alla lettera a), le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari» e le parole: «Convenzione di Washington (CITES)» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874,»;

alla lettera b), le parole: «autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare», la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «con l'Unione europea», le parole: «ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche;» e dopo le parole: «sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;» sono inserite le seguenti: «radioprotezione e radioattività ambientale;»;

alla lettera c), le parole: «di contrasto ai cambiamenti climatici» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei cambiamenti climatici»;

alla lettera i), le parole: «ovvero quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli»;

alla lettera l), le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente;»;

al comma 7:

alla lettera b), le parole: «di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici» sono sostituite dalle seguenti: «del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa»;

alla lettera c), le parole: «in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici»;

al comma 8, dopo le parole: «euro 332.000» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: “e dal Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica”».

All'articolo 3:

al comma 4:

al quarto periodo, dopo le parole: «Al personale non dirigenziale» è soppressa la virgola;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

al comma 6, quarto periodo, le parole: «A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «650.000 euro» è inserita la seguente: «annui».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

al capoverso Art. 57-bis:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE», dopo le parole: «è composto» è soppressa la virgola e le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

alla lettera c), le parole:«al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «del dissesto» e le parole: «al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «del consumo»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica”»;

al comma 6, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE»;

al comma 7, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica”.
1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis».

All'articolo 6:

al comma 2:

alla lettera b), le parole: «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «, audiovisivo e turismo»;

alla lettera d):

a l capoverso Art. 54-bis, comma 1, le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti» e le parole: «eccettuate quelle attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «eccettuati quelli attribuiti»;

al capoverso Art. 54-ter, comma 1, le parole: «, e cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «; esso cura altresì».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di livello non generale» è soppressa la virgola;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «, di cui costituisce parte integrante» sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: «ai sensi di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo», le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto» e le parole: «16, inclusa una posizione» sono sostituite dalle seguenti: «17, incluse due posizioni»;

al comma 4:

alla lettera b), le parole: «e i rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «e rapporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione delle politiche competitive;»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico»;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «al Ministero del turismo» è soppressa la virgola e le parole: «con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie»;

al secondo periodo, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «provvede» e dopo la parola: «residui» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 9, le parole: «transitano in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «, transitano al»;

al comma 11:

al primo periodo, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,»;

al secondo periodo, le parole: «euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022»;

al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 11» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «n. 169» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 12:

al primo periodo, le parole: «107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità» sono sostituite dalle seguenti: «136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità»;

al secondo periodo, la parola: «collocate» è sostituita dalla seguente: «collocato»;

al terzo periodo, le parole: «per la promozione del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «di promozione del turismo»;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11»;

al comma 13, le parole: «Ministero per il turismo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo»;

al comma 14:

al terzo periodo, la parola: «assunzioni» è sostituita dalla seguente: «assunzionali»;

al quarto periodo, le parole: «dal coesistente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esistente»;

al quinto periodo, le parole: «Al tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;

al comma 15, dopo le parole: «euro 2.000.000» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 16, le parole: «di euro 290.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 600.000» e dopo le parole: «euro 456.100» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 17, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso b-bis), le parole: «ultra larga» sono sostituite dalla seguente: «ultralarga»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e la parola: «delibere» è sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa»;

al terzo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 8, le parole: «e la transizione» sono sostituite dalle seguenti: «e di transizione»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di» e le parole: «, e tecnico» sono sostituite dalla seguente: «, tecnico»;

al secondo periodo, dopo le parole: «euro 3.200.000» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di provvedere” e le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono soppresse;

b) alla rubrica, le parole: “per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19” sono soppresse».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso, le parole: «Il Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il Presidente»;

al comma 3, le parole: «punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «è abrogato».

All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono adottati» è soppressa la virgola;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1».

All'articolo 11 :

al comma 1:

all'alinea, le parole: «a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.834.174 euro per l'anno 2021 e a 18.089.772»;

alla lettera a), le parole: «a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.262.424 euro per l'anno 2021 e a 7.259.287» e le parole: «quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.312.475 euro per l'anno 2021 e a 5.525.390».

L'allegato è sostituito dal seguente:

«Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)

Tabella A
Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Contingente

Attualmente in servizio

Dotazione organica

Dirigente I fascia

1

4

Dirigente II fascia

3*

17**

A3 F6

A3 F5

3

A3 F4

1

A3 F3

1

A3 F2

1

A3 F1

4

133***

A2 F6

4

A2 F5

1

A2 F4

6

A2 F3

A2 F2

1

A2 F1

1

26***

Totale complessivo

27

180

* Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione.
*** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso nell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.».

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Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di istituire un ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di istituire un ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e promozione delle politiche del Governo relative all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare un più decisivo impulso e un più forte coordinamento fra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologica e per la transizione digitale, mediante l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 1:

1) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;

2) il numero 9) è sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;»;

3) il numero 13) è sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;

4) dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;

b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici».

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Articolo 2.
(Ministero della transizione ecologica)

Articolo 2.
(Ministero della transizione ecologica)

1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all'articolo 28:

a) identico:

1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;

1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;

2) identico;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;

b) identica;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;

c) identica;

d) all'articolo 35:

d) identico:

1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

1) identico;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2) identico:

«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

d) identica;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

e) identica;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) identica;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

g) identica;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

h) identica;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»;

m) identica.»;

e) all'articolo 37, comma 1:

e) identica:

1) le parole «non può essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a tre»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.».

3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3. Identico.

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

4. Identico.

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».

5. Identico.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

6. Identico.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

7. Identico:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

a) identica;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 a decorrere dall'anno 2022.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica».

Articolo 3.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

Articolo 3.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

1. Identico.

2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale.

2. Identico.

3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.

3. Identico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-quater. Al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

5. Identico.

6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro annui a decorrere dal 2022.

8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, può optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

8. Identico.

9. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

9. Identico.

Articolo 4.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

Articolo 4.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). – 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). – 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

2. Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

a) identica;

b) mobilità sostenibile;

b) identica;

c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

d) identica;

e) qualità dell'aria;

e) identica;

f) economia circolare.

f) identica ;

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.

4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5. Identico.

5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica”.

6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Identico.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Identico.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica».

1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis.

Articolo 5.
(Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

Articolo 5.
(Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

Identico.

2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Capo III
MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Capo III
MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Articolo 6.
(Ministeri della cultura e del turismo)

Articolo 6.
(Ministeri della cultura e del turismo)

1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».

1. Identico.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;

a) identica;

b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;

b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;

c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c) identica;

d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:

d) identico:

«Capo XII-bis
MINISTERO DEL TURISMO

«Capo XII-bis
MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

2. Identico.

Art. 54-ter (Aree funzionali). – 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Art. 54-ter (Aree funzionali). – 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Art. 54-quater (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».

Art. 54-quater (Ordinamento). – Identico».

3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

3. Identico.

4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

4. Identico.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

5. Identico.

Articolo 7.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

Articolo 7.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi di cui all'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 16, inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e i rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero.

4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche competitive; c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo, le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.

6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

6. Identico.

7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

7. Identico.

8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del turismo.

10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

10. Identico.

11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in trenta unità e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.

11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e di euro 6.574.344 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11.

13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022.

16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 annui a decorrere dall'anno 2022.

17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 8.
(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

Articolo 8.
(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

1. Identico:

«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».

«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:

2. Identico.

a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3. Identico.

4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. Identico.

5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa di cui al comma 7, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:

6. Identico.

a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;

b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;

c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale.

8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale.

9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022.

9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

10. Identico.

11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.

11. Identico.

11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse.

Capo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

Capo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

Articolo 9.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

Articolo 9.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente: « 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».

2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri».

2. Identico.

3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, è soppresso.

3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, è abrogato.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

Articolo 10.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.

Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 10.834.174 euro per l'anno 2021 e a 18.089.772 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

a) quanto a 5.262.424 euro per l'anno 2021 e a 7.259.287 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4.312.475 euro per l'anno 2021 e a 5.525.390 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) identica.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Identico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Identico.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cingolani, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Garavaglia, Ministro per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo
Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)

Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)

Tabella A
Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Tabella A
Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Contingente

Attualmente in servizio

Dotazione organica

Dirigente I fascia

1

4

Dirigente II fascia

3*

16

A3 F6

A3 F5

3

A3 F4

1

A3 F3

1

A3 F2

1

A3 F1

4

104**

A2 F6

4

A2 F5

1

A2 F4

6

A2 F3

A2 F2

1

A2 F1

1

26**

Totale complessivo

27

150

Contingente

Attualmente in servizio

Dotazione organica

Dirigente I fascia

1

4

Dirigente II fascia

3*

17**

A3 F6

A3 F5

3

A3 F4

1

A3 F3

1

A3 F2

1

A3 F1

4

133***

A2 F6

4

A2 F5

1

A2 F4

6

A2 F3

A2 F2

1

A2 F1

1

26***

Totale complessivo

27

180

* Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6.

** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso dell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche;

* Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione.
*** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso nell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.

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