PDL 2914

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2914

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
PEZZOPANE, CIAMPI, CRITELLI, FIANO, ROTTA, TOPO

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela del patrimonio naturale

Presentata il 25 febbraio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale si colloca nel solco del più ampio processo di riforma, delineato dal disegno di legge costituzionale atto Camera n. 1613-D, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II» della XVII legislatura, volto ad adeguare l'architettura istituzionale della nostra Repubblica rispetto alle mutate condizioni del contesto politico, economico e sociale.
I princìpi fondamentali enunciati nella parte prima della Costituzione sono ancora validi, ma ad essi oggi se ne affiancano altri, di cui, allora, non veniva percepita appieno l'importanza, ma che attualmente sono invece diventati patrimonio comune e riconosciuto della nostra cultura. Essi sono meritevoli, quindi, di essere sanciti tra i princìpi fondamentali della Costituzione.
In particolare, l'articolo 9 recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Il paesaggio cui si allude evoca una visione «paesaggistica» del nostro territorio, inteso come «bel panorama», tale, quindi, da valorizzare più la dimensione estetica che quella ecologica. Inoltre, il territorio nazionale si estende anche al dominio sottomarino e questo non rientra nel concetto di paesaggio cui si riferisce l'articolo 9.
L'articolo 117, secondo comma, lettera s), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Dal punto di vista strettamente semantico, dunque, le parole riferite ai sistemi naturali sono: paesaggio, ambiente ed ecosistema, ma, tra i princìpi fondamentali, è citato solo il paesaggio. Va inoltre rilevato come tale semantica non attribuisca rilievo alcuno all'esistenza di altre specie animali o vegetali, oltre alla nostra.
Ad oggi constatiamo che le alterazioni ambientali di elevata portata collegate con fenomeni meteorologici estremi, quali la desertificazione, l'innalzamento dei mari, la diffusione di malattie tropicali e lo scioglimento dei ghiacci non sono altro che il prodotto dello sfruttamento irrispettoso dell'ambiente dovuto a decenni di scelte politiche sbagliate.
L'origine antropica del «climate change» è ormai assodata e, in questi anni, con costi altissimi abbiamo constatato il suo impatto negativo sull'ambiente e sull'uomo. Solo restituendo dignità all'ambiente e riconoscendone il suo valore e i diritti ad esso connessi potremmo invertire la rotta.
Le ultime evidenze scientifiche indicano la necessità di agire tempestivamente, adottando una nuova visione dell'economia e dello sviluppo fondata sulla sostenibilità. Il «green new deal» non solo è necessario per un cambio paradigmatico del modello di sviluppo, ma rappresenta una risposta per garantire la sostenibilità dell'economia nonché un'opportunità unica per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e a tale fine il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo economico e sociale devono procedere in parallelo.
La modifica costituzionale che si propone sarà la base su cui si potrà innestare con maggior forza quella transizione ecologica che il nostro Paese sta affrontando in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per avviarla è necessario, in primo luogo, ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015 e del Green Deal europeo; in secondo luogo, occorre migliorare l'efficienza energetica e nell'uso delle materie prime delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e delle acque interne e marine.
Il Green Deal europeo fissa un nuovo e più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di gas climalteranti, pari ad almeno il 55 per cento entro il 2030 (in confronto al livello del 1990), e di neutralità climatica entro il 2050. Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 richiede ingenti investimenti e una vasta serie di riforme abilitanti.
La presente proposta di legge costituzionale intende, quindi, superare la visione estetica della natura simboleggiata dal riferimento al «paesaggio» nell'articolo 9 della Costituzione per adottare una prospettiva più rispondente agli impegni assunti sul tema dal nostro Paese. In tal senso si propone di aggiungere all'articolo 9 della Costituzione un nuovo comma il quale prevede che la Repubblica «tutela l'integrità e la salubrità dell'ambiente, protegge la biodiversità e gli habitat naturali, partecipa alla strategia globale di mitigazione dei cambiamenti climatici e opera per la salvaguardia degli ecosistemi, come condizioni necessarie per il benessere dell'umanità». È importante, in tale norma, il riferimento all'integrità ambientale quale presupposto imprescindibile per il benessere dell'umanità, così da sancire, in capo alla Repubblica, un vincolo espresso di tutela degli ecosistemi e dei vari habitat naturali, entrambi funzionali alla biodiversità.
È inoltre opportuno modificare anche la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto il riferimento all'«ambiente» (al singolare) e all'«ecosistema» non solo instaura tra questi due elementi una contrapposizione che in realtà non sussiste (essendo gli ecosistemi parte dell'ambiente) ma, soprattutto, non riconosce la pluralità dei beni ambientali e degli ecosistemi. In questa direzione si orienta, dunque, la modifica alla citata lettera s) prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale, nella convinzione che sia in primo luogo la Carta fondamentale il luogo in cui l'ambiente debba essere riconosciuto e rappresentato quale presupposto imprescindibile per il nostro benessere.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela del patrimonio naturale)

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'integrità e la salubrità dell'ambiente, protegge la biodiversità e gli habitat naturali, partecipa alla strategia globale di mitigazione dei cambiamenti climatici e opera per la salvaguardia degli ecosistemi, come condizioni necessarie per il benessere dell'umanità».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela dei beni ambientali e degli ecosistemi)

1. La lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«s) tutela dei beni ambientali, degli ecosistemi e dei beni culturali».

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