PDL 2911

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2911

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CARRARA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LIUNI, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MORRONE, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA, ZENNARO, ZOFFILI, ZORDAN

Misure per il sostegno del settore automobilistico

Presentata il 24 febbraio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Il settore automobilistico italiano da sempre costituisce un'eccellenza a livello mondiale. Negli ultimi anni, però, esso ha conosciuto una significativa contrazione rispetto ai principali indicatori. Nel 2020, ad esempio, complice anche l'emergenza sanitaria da COVID-19, la produzione industriale ha registrato una flessione del 23 per cento, gli ordinativi si sono ridotti del 15,7 per cento e il fatturato è diminuito di oltre 20 punti percentuali.
Lo Stato, a fortiori in un periodo come quello attuale di crisi sanitaria ed economica, deve farsi carico di questo settore, provando a stimolarne l'attività, attraverso incentivi in favore dei consumatori, nonché attraverso una specifica azione della pubblica amministrazione condotta nel rispetto della normativa europea.
A tali fini, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, prendendo spunto da un istituto già previsto dalla legislazione vigente, il riconoscimento di un contributo – sotto forma di compensazione – pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 8.000 euro, per le persone fisiche o giuridiche che acquistano autoveicoli nuovi della categoria M1 prodotti in stabilimenti situati nel territorio nazionale, a fronte della contestuale rottamazione di un autoveicolo della medesima categoria.
L'articolo 2 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni (inserite nel conto economico consolidato redatto dall'Istituto nazionale di statistica) di procedere, in occasione del rinnovo degli autoveicoli in loro dotazione, all'acquisto o al noleggio di autoveicoli prodotti in stabilimenti situati nel territorio nazionale.
L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
Data la rilevanza del tema, si auspica una celere e condivisa approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per il sostegno del settore automobilistico)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione nel territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un autoveicolo della categoria M1 nuovo di fabbrica, prodotto in stabilimenti situati nel territorio nazionale, a trazione alternativa a metano, a gas naturale liquefatto, a trazione ibrida o elettrica o a motorizzazione termica e conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, e n. 692/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, e che consegnano per la demolizione un autoveicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 8.000 euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
3. Le imprese costruttrici dell'autoveicolo nuovo di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al medesimo comma 1 e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà dell'autoveicolo e per gli esercizi successivi.
4. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo nuovo di cui al comma 1, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo di cui al medesimo comma 1, di consegnare l'autoveicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di un autoveicolo nuovo di cui al comma 1 conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto dell'autoveicolo nuovo;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà dell'autoveicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 4, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione dell'autoveicolo usato rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

Art. 2.
(Acquisto o noleggio di autoveicoli prodotti in stabilimenti situati in Italia)

1. Al fine di promuovere le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto o al noleggio di autoveicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti situati nel territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2021, di euro 300 milioni per l'anno 2022 e di euro 150 milioni per l'anno 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo costituisce, altresì, limite di spesa ai fini della concessione del citato contributo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite di euro 150 milioni per l'anno 2021, di euro 300 milioni per l'anno 2022 e di euro 150 milioni per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione della medesima legge.

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