PDL 2907

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2907

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAZZARO, ANDREUZZA, FOGLIANI, VALLOTTO, BADOLE, BENVENUTO, BIANCHI, BISA, BONIARDI, CANTALAMESSA, CECCHETTI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, FANTUZ, FIORINI, FRASSINI, GIACOMETTI, GUSMEROLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATELLI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TONELLI, VALBUSA, ZANELLA, ZORDAN

Disposizioni e delega al Governo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Presentata il 24 febbraio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Gli eccezionali allagamenti verificatisi a Venezia il 12 novembre 2019 e nei giorni successivi, durante i quali l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194 centimetri registrato durante la disastrosa alluvione del 1966, hanno messo a rischio di danni potenzialmente irreparabili un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo, rendendo, altresì, improcrastinabile il completamento del Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (MOSE), l'imponente struttura in costruzione da oltre quindici anni, e finalmente entrata in esercizio il 3 ottobre 2020, che dovrebbe proteggere la città e la sua laguna da simili devastazioni e umiliazioni.
Il 19 novembre 2019, nella seduta n. 262, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1-00295 (nuova formulazione), sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, che ha impegnato il Governo:

«1) ad assumere iniziative per individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal fenomeno dell'alta marea in tutti territori interessati nei comuni di Venezia e Chioggia, sia quelli riportati dalle infrastrutture pubbliche come rive, muri, ponti, parapetti, sia quelli che hanno colpito i privati, le abitazioni, i magazzini, le attività economiche, applicando sgravi fiscali, contributi per il risarcimento dei danni subiti, strumenti di incentivazione delle donazioni e la sospensione dei termini per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché il pagamento delle rate di adempimenti contrattuali, compresi mutui e prestiti, per i soggetti che hanno subito danni riconducibili ai suddetti eccezionali eventi meteorologici, prevedendo che il pagamento dei suddetti adempimenti, dopo la sospensione dei termini, sia effettuato con rateizzazioni e senza applicazioni di sanzioni e interessi, nonché a valutare la possibilità, per i soggetti maggiormente colpiti e destinatari dei risarcimenti, di sospendere e/o rateizzare il pagamento delle fatture di acqua, energia elettrica e gas;

2) ad assumere le iniziative di competenza per estendere al territorio del comune di Chioggia lo stato di emergenza dichiarato per il territorio del comune di Venezia con deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019;

3) ad adottare iniziative per aggiornare e rifinanziare la legge speciale per la città metropolitana di Venezia, individuando le opportune fonti strutturali di finanziamento, predisponendo un piano organico di interventi di manutenzione urbana diffusa, ecologica, infrastrutturale ed edilizia della città storica per la salvaguardia della laguna di Venezia, avendo riguardo al suo recupero e mantenimento morfologico, che contempli ogni intervento urgente ed indifferibile, con particolare riferimento a Piazza San Marco e che risponda in modo adeguato ai molteplici problemi della città, richiamati nel citato “Dossier Venezia”, con specifica attenzione alle misure di limitazione degli affitti turistici e di promozione e di sostegno al ripopolamento della città, prevedendo una forma di incentivazione per i residenti attraverso il riconoscimento dello status di “custodi del Patrimonio di Venezia”;

4) a concludere nei tempi previsti, 31 dicembre 2021, il Mose, tenendo conto che la salvaguardia della città di Venezia e la stessa opera vanno necessariamente rapportati anche in relazione alle previsioni dell'innalzamento del livello del mare e va quindi verificato quali altri progetti possono essere sviluppati per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

5) ad accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, necessari alla protezione dall'inquinamento dell'ambiente lagunare, anche attraverso il completamento delle opere di marginamento delle macroisole finalizzato alla messa in sicurezza dell'area;

6) ad adottare iniziative normative per estendere l'applicazione del cosiddetto “Art bonus” al comune di Venezia e agli altri territori ricompresi nella legge speciale per Venezia anche con riferimento ai beni ecclesiastici;

7) ad adottare iniziative per istituire nella città di Venezia un Centro internazionale sui cambiamenti climatici, per valorizzare il patrimonio di conoscenze maturate da soggetti pubblici e privati, che porti avanti studi e ricerche sui temi della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della salvaguardia della città di Venezia, anche nel quadro del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) di cui è importante e urgente completare l'elaborazione;

8) a completare con urgenza il processo di digitalizzazione e pubblicizzazione dell'ingente patrimonio archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso le istituzioni dell'alta formazione artistica danneggiate dalle eccezionali maree degli ultimi giorni, tutelandone i contenuti dalla vulnerabilità specifica dei singoli beni e del materiale ivi custodito, secondo gli impegni recentemente assunti dal Governo con l'approvazione della risoluzione 8/00045, in data 23 ottobre 2019;
9) a predisporre con urgenza un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso tutte le istituzioni artistiche danneggiate dalle eccezionali maree degli ultimi giorni;

10) ad acquisire elementi in ordine alle condizioni ambientali, nonché di sicurezza degli impianti di GPL siti in località Val da Rio a Chioggia, al fine di verificare se le relative procedure di emergenza siano compatibili con la attuale localizzazione degli impianti;

11) ad adottare iniziative per favorire l'istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto che comprenda Venezia e i comuni dell'entroterra che hanno come riferimento il porto di Venezia, sulla base del piano industriale che tutte le categorie economiche e le amministrazioni locali hanno già condiviso con la regione medesima e a promuovere misure specifiche per il comparto del vetro di Murano;

12) ad assumere iniziative per l'istituzione di un tavolo permanente multi disciplinare costituito da operatori di tutta la filiera ittica, biologi marini, geologi, climatologi e giuristi con lo scopo di tutelare la biodiversità animale e vegetale;

13) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per contribuire, con la regione e il comune, alla migliore valorizzazione dell'industria creativa e culturale veneziana e in generale della comunità di innovatori locali, per fare di Venezia anche un luogo capace di attrarre imprese e iniziative economiche legate alla produzione di cultura, come start up innovative e nuove professioni intellettuali, a partire dal sostegno ufficiale allo Strategy Innovation Forum e assicurando alla prossima Esposizione Universale Dubai 2020 una significativa presenza di Venezia, intesa come città di conoscenza, cultura, incontro e scambio di merci e idee».

Sulla scia di tali impegni nasce la presente iniziativa parlamentare.
La revisione della legislazione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna si rende oggi quanto mai necessaria per modificare la normativa vigente e per adeguare la normativa speciale al mutato quadro legislativo nazionale. Il territorio di Venezia rappresenta un sistema ambientale e urbano complesso, delicato e molto articolato, che può essere governato solo utilizzando soluzioni e strumenti particolari.
La presente proposta di legge comporta una vera riforma della legislazione speciale vigente, incidendo sul governo del territorio, sulla ripartizione delle competenze, sul sistema fiscale, sulla distribuzione delle agevolazioni nel territorio, nonché sulla riperimetrazione dell'area oggetto degli interventi speciali.
La presente proposta di legge prevede, in particolare, la revisione delle finalità del Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, la ridefinizione delle attività e della composizione delle funzioni dei comitati istituzionali, nazionale e locale.
Alla città metropolitana di Venezia sono trasferite tutte le funzioni precedentemente spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e successivamente al provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e all'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché le funzioni in materia di salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e di tutela dell'equilibrio idraulico lagunare.
L'approvazione dei progetti e degli interventi da realizzare e l'espressione dei pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, intese o assensi, comunque denominati, obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, avviene sulla base delle leggi nazionali e regionali di carattere ordinario, comprese le conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli enti competenti per materia, cui sono trasferite le competenze della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come integrate e modificate dalla presente proposta di legge. Infatti, la normativa nazionale di carattere ordinario ha semplificato molto l'iter autorizzativo e le norme speciali in vigore per la conterminazione di Venezia costituiscono rallentamenti e impedimenti per la celere realizzazione degli interventi del Piano generale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
In considerazione della situazione emergenziale straordinaria in cui versa attualmente l'area di Venezia, la presente proposta di legge prevede la nomina di un Commissario straordinario con i poteri e le competenze individuati dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di garantire l'approvazione e la realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti.
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente proposta di legge si prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, allo scopo di garantire risorse certe a carico dello Stato. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare risorse fino a tale limite ai fini della realizzazione degli interventi medesimi.
Infine, la presente proposta di legge conferisce una delega al Governo per prevedere esenzioni fiscali, detrazioni e deduzioni ai fini del recupero immobiliare e della riduzione dei costi di trasporto all'interno della laguna di Venezia, nonché per prevedere disposizioni per la promozione, il sostegno, la valorizzazione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare delle piccole e medie imprese e degli storici esercizi commerciali di piazza San Marco che concorrono alla valorizzazione e alla promozione del decoro del patrimonio culturale del centro storico di Venezia, nonché dell'imprenditoria giovanile e femminile, di start-up innovative e di nuove professioni intellettuali, dell'industria creativa e culturale veneziana, dell'artigianato del vetro nell'isola di Murano e del merletto nell'isola di Burano, della cantieristica minore e delle imprese della pesca in laguna.
Si tratta di una proposta di legge innovativa, elaborata tenendo conto delle nuove esigenze della città di Venezia e del comprensorio lagunare, nonché delle semplificazioni normative di carattere ordinario intervenute per l'approvazione e la realizzazione degli interventi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi. Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Venezia e la sua laguna costituiscono un patrimonio storico-culturale e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. Lo Stato, d'intesa con la regione Veneto e con gli enti locali, ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e promuove lo sviluppo socio-economico sostenibile dei territori interessati, favorendo la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia, i comuni e gli enti pubblici economici dei territori interessati.
2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo anche mediante le risorse del Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna istituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
3. La presente legge si applica all'area del comune di Venezia, costituita dal territorio insulare di Venezia, dalla laguna e dalle sue isole, nonché all'area costituita dai territori comunali afferenti alla laguna stessa, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La presente legge prevede l'applicazione di forme di fiscalità di vantaggio e di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
5. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si provvede mediante il Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Piano generale». Il Piano generale è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è valido per dieci anni. Il Piano generale prevede:

a) la conservazione dell'ecosistema lagunare, con particolare rilievo all'equilibrio idrogeologico e alla tutela della biodiversità lagunare animale e vegetale;

b) la bonifica, il recupero e la riqualificazione dei siti inquinati della laguna e delle gronde lagunari;

c) il controllo del fenomeno delle acque alte, allo scopo di tutelare i centri storici e i centri abitati, a partire dalla manutenzione delle opere del sistema relativo al Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (MOSE), in coordinamento con il Commissario di cui all'articolo 6;

d) la pianificazione dei dragaggi periodici del porto di Venezia e l'individuazione di idonei siti di conferimento per i sedimenti da dragare;

e) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica al fine di rendere Venezia un nodo logistico di interesse europeo e internazionale anche attraverso il potenziamento delle attività legate al trasporto marittimo e alla movimentazione delle merci nell'area portuale compresa tra Venezia e Rovigo;

f) l'individuazione di soluzioni alternative al passaggio delle grandi navi attraverso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca per il raggiungimento del terminal della stazione marittima di Venezia, allo scopo di risolvere i problemi e i disagi provocati alla città di Venezia dal traffico crocieristico;

g) lo scavo e lo smaltimento dei fanghi dei rii, la sistemazione della rete fognaria, la sistemazione di fondamenta e di ponti, il consolidamento statico degli edifici e l'innalzamento delle parti basse;

h) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari;

i) il recupero, anche tramite esenzioni fiscali, del patrimonio immobiliare nei comuni individuati ai sensi del comma 3, compresi gli ambiti della terraferma contermini a canali e a vie d'acqua connessi alla laguna, con particolare attenzione alla residenza e all'offerta residenziale pubblica. Le relative risorse finanziarie sono gestite dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale;

l) la previsione di interventi di manutenzione, di ristrutturazione e di rigenerazione urbana finalizzati al ripopolamento residenziale, permanente e semipermanente, per agevolare l'incontro e lo scambio di diverse culture e l'inclusione delle popolazioni nella conterminazione di Venezia e della sua laguna, nonché allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari, da incentivare mediante la previsione di apposite esenzioni fiscali;

m) la promozione, il sostegno, la valorizzazione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare delle piccole e medie imprese, delle attività riconosciute di carattere storico ai sensi della legislazione regionale e di quelle situate nella città antica, che concorrono alla valorizzazione e alla promozione del decoro del patrimonio culturale del centro storico di Venezia, nonché dell'imprenditoria giovanile e femminile, di start-up innovative e di nuove professioni intellettuali, dell'industria creativa e culturale veneziana, dell'artigianato del vetro nell'isola di Murano e del merletto nell'isola di Burano, della cantieristica minore e delle imprese della pesca in laguna; l'istituzione di una università del vetro artistico di Murano e l'investimento di risorse per lo studio di sistemi di riduzione dei consumi, di aumento della sicurezza e di minimizzazione dell'impatto ambientale; la programmazione di azioni volte alla salvaguardia e alla riqualificazione dei centri storici, anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;

n) la previsione di esenzioni fiscali per ridurre i maggiori costi di insediamento e di gestione delle imprese nell'area lagunare;

o) la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e la relativa bonifica, nonché delle aree dell'Isola dei saloni e della Val da Rio del comune di Chioggia, anche attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, incentivando l'insediamento di nuove imprese, comprese quelle legate all'attività di ricerca e di sviluppo in materia di nanotecnologie e di tecnologie all'avanguardia in materia di energie rinnovabili, quali l'attivazione di fonti energetiche rinnovabili attraverso le correnti lagunari e le maree, anche mediante strumenti di partenariato pubblico-privato;

p) la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità; l'organizzazione e il controllo dei flussi turistici; il miglioramento dell'offerta e dei servizi turistici; la diversificazione dei punti di accesso turistici, con particolare attenzione alla città storica, individuando eventualmente ulteriori punti di accesso al fine di consentire una migliore gestione dei flussi turistici attraverso percorsi guidati che assicurino una migliore convivenza dei turisti e dei cittadini residenti e una maggior offerta etno-culturale che valorizzi le eccellenze del territorio, attraverso la collaborazione con le realtà artigianali locali e l'integrazione del servizio di trasporto pubblico locale con i servizi di trasporto privato;

q) il rafforzamento del sistema dei parcheggi per autoveicoli e motoveicoli per favorire il veloce accesso al territorio di Venezia insulare da parte sia dei cittadini residenti sia dei turisti;

r) il restauro, la messa in sicurezza, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio storico, artistico e architettonico mobiliare e immobiliare e del paesaggio lagunare, nonché il completamento del processo di digitalizzazione e di pubblicizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso le istituzioni dell'alta formazione artistica; la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico, architettonico, museale, archivistico e storiografico di Venezia e della sua laguna in quanto bene culturale e attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;

s) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e la valorizzazione delle conoscenze di soggetti pubblici e privati sui temi della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

t) la previsione di forme di fiscalità di vantaggio e di agevolazioni fiscali e finanziarie, ai sensi di quanto disposto dal comma 4;

u) la realizzazione, in collaborazione con la Fondazione «La Biennale di Venezia», di una città del cinema per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti audiovisivi e di opere cinematografiche;

v) la costituzione di un polo nautico per i trasporti pubblici d'acqua e di un polo aeronautico, con accesso riservato, per favorire lo sviluppo di attività di ricerca e di tecnologie all'avanguardia.

Art. 2.
(Istituzione e funzioni del Comitato istituzionale locale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. È istituito il Comitato istituzionale locale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Comitato istituzionale locale», che subentra al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che è, conseguentemente, soppresso. Il Comitato istituzionale locale è composto da rappresentanti della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia, del comune di Venezia, dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'autorità di bacino del distretto idrografico competente, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dei consorzi di bonifica Acque risorgive, Veneto orientale e Bacchiglione, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, dell'autorità marittima e degli altri enti economici locali.
2. Il Comitato istituzionale locale è presieduto da un rappresentante della regione Veneto.
3. Il segretario del Comitato istituzionale locale è il sindaco della città metropolitana di Venezia, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso avvalendosi del personale e delle strutture della medesima città metropolitana.
4. L'ambito territoriale di competenza del Comitato istituzionale locale è costituito dai comuni individuati ai sensi dell'all'articolo 1, comma 3.
5. Al Comitato istituzionale locale sono attribuite funzioni di elaborazione, di approvazione e di attuazione del Piano generale, in conformità alle disposizioni della presente legge, anche mediante la previsione di piani stralcio attuativi e d'urgenza, nonché la stipulazione di protocolli d'intesa con enti pubblici e con soggetti privati. Al Comitato istituzionale locale sono, altresì, attribuite funzioni di coordinamento di controllo sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
6. Il Comitato istituzionale locale provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie in favore dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge sulla base delle priorità individuate dal Piano generale e delle risorse disponibili del Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui all'articolo 8, e individua, altresì, gli interventi da affidare alla competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 4 partecipa obbligatoriamente alle riunioni del Comitato istituzionale locale.
8. Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato istituzionale locale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di strutture universitarie e di ricerca, del Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia e delle strutture di altri enti ritenute utili.
9. Il Comitato istituzionale locale si riunisce nella sede della città metropolitana di Venezia, è convocato almeno ogni tre mesi e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
10. Ai componenti del Comitato istituzionale locale non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, comunque denominati.

Art. 3.
(Istituzione e funzioni del Comitato istituzionale nazionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. È istituito il Comitato istituzionale nazionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Comitato istituzionale nazionale», composto dal presidente della regione Veneto o da un suo delegato, che lo presiede, dai sindaci dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Comitato istituzionale nazionale coadiuva e supporta il Comitato istituzionale locale nell'attuazione delle funzioni a esso attribuite e nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e assicura la pronta erogazione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'articolo 8.
3. Ai componenti del Comitato istituzionale nazionale non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, comunque denominati.

Art. 4.
(Commissario straordinario per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Al fine di fare fronte a eventuali emergenze e di garantire, in via d'urgenza, le attività per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi indifferibili, previsti dal Piano generale e individuati dal Comitato istituzionale locale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il presidente della regione Veneto e con il sindaco del comune di Venezia, è nominato un Commissario straordinario per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Commissario straordinario», con i poteri e le competenze di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di cinque anni e può essere prorogata o rinnovata per un periodo non superiore a dieci anni dalla data della prima nomina.
2. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché per la prosecuzione delle attività anche sospese o per la rielaborazione e l'approvazione dei progetti, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione Veneto, degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Venezia e della città metropolitana di Venezia, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, e Friuli-Venezia Giulia, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade Spa e dell'autorità di bacino del distretto idrografico competente, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione Veneto, sostituisce, a ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, tali atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può, altresì, chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tale caso il termine di cui al periodo precedente è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui al presente comma si applicano, altresì, anche alle procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti organici in generale, fermi restando i princìpi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario è abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e a operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché dell'affidamento dei lavori, servizi e forniture, sono istituiti un elenco speciale dei professionisti abilitati e un elenco speciale delle imprese. Il Commissario straordinario adotta avvisi pubblici finalizzati a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti e imprese, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione negli elenchi. L'iscrizione negli elenchi speciali può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti e dalle imprese che presentano il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Gli elenchi speciali, adottati dal Commissario straordinario, sono resi disponibili presso la città metropolitana di Venezia. I soggetti privati conferiscono gli incarichi e affidano i lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 8 esclusivamente a professionisti e a imprese iscritti in tali elenchi; nelle more dell'istituzione degli elenchi, possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti e a imprese che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Per le amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici, l'iscrizione negli elenchi di cui al presente comma è prova dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori e per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
5. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione degli elenchi speciali di cui al comma 4, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati dall'articolo 29, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Per l'esercizio dei compiti a esso assegnati ai sensi del presente articolo e per la costituzione di una propria segreteria e di un proprio un gruppo di consulenti, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture della città metropolitana di Venezia.
7. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e posto a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o da completare.

Art. 5.
(Salvaguardia fisica e ambientale)

1. Alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia, l'autorità di bacino del distretto idrografico competente, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e i comuni della gronda lagunare, esercitando le competenze indicate dal presente articolo e tenendo conto della programmazione del Piano generale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le proprie competenze nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e approva i progetti di bonifica attraverso le conferenze di servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indette congiuntamente con la città metropolitana di Venezia che vi partecipa con diritto di voto, e assicura, altresì, la verifica e la valutazione delle attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle opere di regolazione delle maree nella fase di gestione.
3. La città metropolitana di Venezia esercita le funzioni inerenti alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, comprese quelle di concessione di aree e di specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:

a) alla difesa dalle maree dei centri abitati, anche attraverso interventi localizzati per insulae, sentiti i comuni interessati;

b) alla difesa dei litorali e alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;

c) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;

d) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative al recapito finale dei fanghi, la città metropolitana di Venezia è tenuta a rispettare i criteri di sicurezza ambientale che sono definiti nel piano di bacino della laguna di Venezia. Fino all'approvazione del piano di bacino, la città metropolitana osserva, nella fase autorizzativa, le previsioni del protocollo in materia di fanghi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza, la città metropolitana di Venezia può operare anche attraverso la costituzione di società a partecipazione pubblica o a capitale misto pubblico-privato in conformità alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa.
6. L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con il comune di Venezia, avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente nonché di quelle reperibili con lo strumento della finanza di progetto, provvede:

a) al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;

b) alla regolamentazione, alla disciplina e all'organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma restando la competenza della città metropolitana di Venezia ai sensi del comma 3, lettera a), circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;

c) all'escavazione dei canali di grande navigazione.

7. La regione Veneto provvede alla realizzazione degli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e in particolare:

a) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e la rinaturalizzazione del territorio rurale;

b) al completamento delle opere di difesa dei litorali;

c) al completamento delle opere di salvaguardia ambientale del bacino scolante nella laguna di Venezia;

d) alla sistemazione ambientale, in collaborazione con i consorzi di bonifica, dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;

e) alla riduzione e all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali e sotterranei e sul mare Adriatico;

f) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, nonché al dragaggio dei sedimenti inquinati;

g) all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale, al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del Piano generale e del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante nella laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.
9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla città metropolitana di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio della stessa città metropolitana; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.
10. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini dell'area metropolitana. Il controllo è affidato al corpo di polizia municipale di Venezia.
11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla competenza amministrativa della città metropolitana di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'autorità marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla competenza amministrativa del comune di Venezia.
12. La polizia lagunare, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza della città metropolitana di Venezia sono affidati al corpo di polizia della città metropolitana.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del corpo di polizia lagunare ed è stabilita la relativa dotazione organica.
14. Il Commissario straordinario per i lavori di realizzazione delle opere mobili di difesa, di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, coordina la conclusione delle attività e dei lavori per il completamento degli interventi di realizzazione del MOSE. Al Commissario compete, inoltre, la ricognizione dello stato dei pagamenti e dei debiti in essere del Consorzio Venezia nuova nei confronti delle aziende e delle imprese fornitrici di lavori e di servizi effettuati ed erogati per il medesimo Consorzio, con le risorse statali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine il Commissario, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, provvede al pagamento di eventuali debiti in essere e, ove necessario, alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con le suddette imprese.
15. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la città metropolitana di Venezia subentra nelle funzioni esercitate dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia e dall'Autorità per la laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento e di mantenimento del regime idraulico delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
16. Per le attività di cui al comma 15, il sindaco della città metropolitana di Venezia si avvale dei soggetti di cui al comma 5.
17. Fatto salvo quanto previsto per gli interventi indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, l'approvazione dei progetti e degli interventi da realizzare, previsti dal Piano generale, e l'espressione dei pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, intese o assensi, comunque denominati, obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, sono effettuate dagli enti competenti per materia, ai quali sono trasferite le competenze della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360.

Art. 6.
(Finanziamento e gestione del MOSE)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Veneto, è nominato il Commissario per la gestione del MOSE, che sovrintende al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione del MOSE e che è responsabile dell'attivazione del medesimo MOSE in caso di necessità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Il Commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture e degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, previa intesa con gli enti interessati, può avvalersi della collaborazione della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.
(Finanziamenti della Cassa depositi e prestiti Spa e delega al Governo per l'adozione di agevolazioni tributarie)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare al Comitato istituzionale locale, alla regione Veneto, alla città metropolitana di Venezia, al comune di Venezia e ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la ripartizione stabilita dal Comitato istituzionale locale nell'ambito del Piano generale, finanziamenti agevolati in conto capitale da utilizzare fino al limite annuo delle risorse di cui all'articolo 8. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di applicazione di apposite esenzioni fiscali, detrazioni e deduzioni ai fini del recupero immobiliare, nonché di riduzione dei costi di trasporto e per prevedere disposizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni;

b) razionalizzazione delle misure di incentivazione;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, di verifica e di valutazione degli interventi;

f) adeguata diffusione di investimenti produttivi, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione, con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

g) individuazione di princìpi e di criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili ai sensi della presente legge, in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;

h) previsione, in conformità con il diritto dell'Unione europea, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla realizzazione di nuove attività di impresa.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto di tali pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma, il Governo può emanare, ai sensi del comma 3, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
5. Al fine di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nell'area di cui all'articolo 1, comma 3, e di proporre interventi di sostegno e di riqualificazione, nonché di valutare l'impatto delle agevolazioni fiscali e finanziarie di cui al comma 2, presso l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto è istituito un apposito osservatorio, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 6, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti competenti, sulla base di quando stabilito dal Comitato istituzionale locale ai sensi dell'articolo 2, comma 6. Le risorse non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021. Entro il 15 gennaio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Qualora i provvedimenti previsti dai periodi precedenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli ivi indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 novembre 2021 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la previsione relativa agli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'ammontare delle risorse da porre a carico delle maggiori entrate previste dalle variazioni delle aliquote d'imposta della riforma fiscale, tali da assicurare gli importi di cui ai precedenti periodi.
3. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità previste dagli articoli 120 e 121 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o è in consegna allo Stato sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.
4. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, di valorizzazione, di sponsorizzazione e di restauro realizzate nella città di Venezia e nella sua laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva per le attività di tutela, di manutenzione e di restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

Art. 9.
(Abrogazione)

1. L'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

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