PDL 2901

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2901

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUNO BOSSIO, DEL BASSO DE CARO, CONTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

Presentata il 22 febbraio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede modifiche alla normativa elettorale vigente al fine di introdurre un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3 per cento, in coerenza con le esigenze di una moderna democrazia parlamentare.
La normativa in base alla quale è stato eletto l'attuale Parlamento, infatti, prevede un sistema proporzionale per il 61 per cento dei seggi su liste corte bloccate e un sistema maggioritario per il 37 per cento su collegi uninominali (il restante 2 per cento è riservato all'elezione delle rappresentanze degli italiani all'estero ed è assegnato con sistema proporzionale e voto di preferenza).
Si tratta, pertanto, di un ibrido tra un sistema proporzionale in cui ogni forza politica presenta la propria lista e una quota maggioritaria che prevede, invece, le coalizioni e che ha mostrato tutti i suoi evidenti limiti. Infatti, nessuna delle coalizioni o liste che si erano presentate alle elezioni ha raggiunto la maggioranza richiesta per formare un Governo ed è stato necessario costituire maggioranze in Parlamento tra forze politiche che si erano presentate agli elettori in coalizioni contrapposte.
La normativa vigente, inoltre, non ha risolto un'altra questione di grande rilievo, che pure era stata al centro del dibattito politico, soprattutto dopo l'introduzione delle liste bloccate da parte della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (cosiddetto «Porcellum»), cioè l'effettiva possibilità per l'elettore di scegliere, nella quota proporzionale, il candidato che intende votare.
L'elettore non solo non può esprimere preferenze per determinare l'ordine di elezione dei candidati, ma è costretto a votare una lista che al suo interno potrebbe contenere anche candidati che egli non intende affatto votare: non gli resterebbe, in tal caso, che rinunciare a votare nel complesso l'intera lista.
Questa situazione è in palese contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, il quale prevede che la scelta dell'elettore deve essere assolutamente «libera» da ogni forma di condizionamento, compreso quello «di partito».
Il ricorso alle liste bloccate ha rappresentato una palese violazione di questo principio e la trasformazione dell'elezione dei parlamentari in una sostanziale procedura di «nomina» è stata una delle cause fondamentali dell'autoreferenzialità della politica e della sua crisi di fronte all'opinione pubblica nell'ultimo decennio.
La presente proposta di legge, pertanto, introduce il sistema delle preferenze, prevedendo che l'elettore abbia facoltà di esprimerne al massimo due. La seconda preferenza, ove sia espressa, deve essere in favore di un candidato di sesso diverso da quello cui è riferita l'altra, secondo il principio della «preferenza di genere», in conformità a quanto la giurisprudenza costituzionale ha indicato ormai da tempo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto»;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista corrispondente all'elenco dei candidati nella circoscrizione elettorale. L'elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che esse siano riferite a candidati appartenenti a sesso diverso, pena la nullità della seconda preferenza espressa, nell'ordine di presentazione della lista di candidati»;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;

e) l'articolo 14-bis è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

g) all'articolo 18-bis:

1) al comma 1, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: «né superiore a quattro» sono soppresse;

4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «nei collegi plurinominali o uninominali» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: «plurinominale o uninominale» sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-ter) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni,» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'età prevista dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione,»;

1.4) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La scheda reca il contrassegno di ciascuna lista collocato al centro di un apposito rettangolo»;

1.2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un quadratino per l'eventuale espressione del voto di preferenza»;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: «ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale» fino a: «ottenuti nel collegio» sono soppresse;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-bis:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

3) il comma 3 è abrogato;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» e le parole da: «e dei voti di ciascun candidato» fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

t) all'articolo 70, primo comma, la parola: «61» è sostituita dalla seguente: «59-bis»;

u) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse;

v) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) individua le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale dei voti validi della circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista»;

5) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le liste che hanno ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis)»;

z) all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere c) e d) sono abrogate;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste hanno ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto»;

4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

5) la lettera g) è abrogata;

6) alla lettera h):

6.1) i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: «procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale»;

6.2) le parole: «coalizione di liste o singola», «coalizioni di liste o singole», «coalizioni di liste e delle singole» e «coalizione di liste o alla singola», ovunque ricorrono, sono soppresse;

7) la lettera i) è abrogata;

aa) all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

2) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

bb) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

2) il comma 3 è abrogato;

dd) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-bis:

2.1) al primo periodo, le parole: «Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna» sono sostituite dalla seguente: «Ciascuna» e le parole: «costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia» sono sostituite dalle seguenti: «cui è»;

2.2) al secondo periodo, le parole: «e alle coalizioni di liste» sono soppresse;

3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

4) al comma 4, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «in collegi uninominali e» sono soppresse:

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista corrispondente all'elenco dei candidati nel collegio plurinominale. L'elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che esse siano riferite a candidati appartenenti a sesso diverso, pena la nullità della seconda preferenza espressa, nell'ordine di presentazione della lista di candidati»;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «il quarantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'età prevista dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione»;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: «né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato» sono soppresse;

3) al comma 4-bis, il primo periodo è soppresso;

e) all'articolo 11, comma 1, lettera a):

1) al primo periodo, le parole da: «coalizioni e alle» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «liste e ai relativi contrassegni di lista»;

2) al secondo periodo, le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «l'età prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione»;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

2) alla lettera d), le parole: «delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) le lettere g) e h) sono abrogate;

4) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) individua le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella regione. A tale fine divide il totale dei voti validi della regione per il numero dei seggi da attribuire nella regione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista»;

i) all'articolo 16-bis, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «nelle singole regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle regioni nelle quali sono state presentate liste di candidati,»;

2) le lettere c) e d) sono abrogate;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) individua quindi le liste che abbiano conseguito, sulla base dei voti validi espressi, quozienti per accedere alla ripartizione dei seggi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

4) alla lettera f), le parole: «e delle coalizioni di liste» e le parole: «, numeri 1) e 2)» sono soppresse;

l) all'articolo 17:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto la percentuale di voti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16-bis, quelle che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i-bis). L'Ufficio assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole da: «singole» fino a: «numeri 1) e 2), e» sono soppresse;

2.2) alla lettera a), le parole da: «divide il totale» fino a: «ottenendo così il quoziente elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che hanno conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione, diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale», le parole: «coalizione di liste o singola», ovunque ricorrono, sono soppresse e le parole: «coalizioni di liste o singole» sono soppresse;

2.3) la lettera b) è abrogata;

2.4) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le parole: «delle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera a)»;

m) all'articolo 17-bis, comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»

n) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

o) all'articolo 20, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) è proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei, sono altresì proclamati eletti i candidati che, non essendo risultati eletti nei collegi uninominali, hanno conseguito la più alta percentuale di voti»;

p) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B di cui agli allegati 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e del Senato della Repubblica, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, l'omogeneità di esso sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del medesimo, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

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Allegato 1
(articolo 1, comma 1, lettera dd))

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Allegato 2
(articolo 1, comma 1, lettera dd))

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Allegato 3
(articolo 2, comma 1, lettera p))

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Allegato 4
(articolo 2, comma 1, lettera p))

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